Fatturazione - Ipsoa
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<strong>Fatturazione</strong><br />
c’è da augurarsi che la disposizione venga recepita<br />
nel (buon) senso che certamente il contribuente<br />
deve assicurare l’autenticità, l’integrità e la leggibilità<br />
nel tempo del documento, ma con una metodologia<br />
di conservazione che sia di ampia e semplice<br />
diffusione.<br />
La terza considerazione riguarda la (relativa) «novità»<br />
costituita dalla «messa a disposizione» della<br />
fattura. Già in passato era stato ammesso in via<br />
amministrativa, ma in assenza di un supporto normativo,<br />
che la fattura elettronica può essere «trasmessa»<br />
al cliente, o «messa a sua disposizione»<br />
nel senso che può essere a lui fornito un link che<br />
gli consenta di collegarsi al sito del fornitore dove<br />
sono residenti le fatture e da questo effettuarne il<br />
prelievo (7).<br />
A tale proposito è bene che il Legislatore precisi<br />
che tale procedura può essere seguita solo con l’esplicito<br />
consenso del destinatario della fattura e<br />
solo per le fatture in formato elettronico, restando<br />
invece escluso che le fatture cartacee, anziché essere<br />
«consegnate» o «spedite» all’altra parte possano<br />
essere semplicemente «messe a disposizione»<br />
del cliente, riversando su li lui l’onere del ritiro.<br />
La norma comunitaria stabilisce infine (art. 247,<br />
par. 3), che «lo Stato membro di cui al paragrafo 1<br />
può imporre condizioni specifiche che vietano o<br />
limitano l’archiviazione delle fatture in un paese<br />
con il quale non esiste alcuno strumento giuridico<br />
che disciplini la reciproca assistenza analogamente<br />
a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal<br />
regolamento (CE) n. 1798/2003, nonché il diritto<br />
di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione<br />
di cui all’articolo 249».<br />
A tale proposito sembra opportuno che l’Amministrazione<br />
finanziaria possa rendere disponibile ai<br />
contribuenti sul proprio sito internet un elenco<br />
(aggiornato) dei Paesi con i quali i suddetti strumenti<br />
giuridici esistono, con gli estremi della relativa<br />
sottoscrizione.<br />
Va tenuto presente che in passato era stato precisato<br />
che, non sussistendo al momento alcun accordo<br />
di reciprocità con i Paesi terzi, non era possibile<br />
effettuare la registrazione diretta di soggetti extracomunitari<br />
ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n.<br />
633/1972 (8). Al contrario, con riferimento ai soggetti<br />
che, sulla base di accordi di reciprocità possono<br />
accedere al rimborso semplificato di cui all’art.<br />
38-ter, l’Agenzia delle entrate ha ammesso<br />
38<br />
1/2012<br />
che tale reciprocità sussiste con i Paesi terzi Norvegia,<br />
Svizzera e Israele, senza tuttavia citare i relativi<br />
strumenti giuridici (9).<br />
Osservazioni conclusive<br />
Il recepimento delle nuove norme sulla fatturazione<br />
introdotte dalla direttiva 2010/45/UE comporterà<br />
per il nostro Legislatore la necessità di rivedere<br />
sostanzialmente i corrispondenti articoli contenuti<br />
nel Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972.<br />
In particolare, per quanto riguarda i contenuti della<br />
fattura, dovrà essere riscritta una buona parte<br />
dell’art. 21 e un’analoga attenzione dovrà essere<br />
posta alle fatture intracomunitarie di cui agli articoli<br />
41 e 46 (integrazione) del D.L. n. 331/1993.<br />
Relativamente alla fattura semplificata sarebbe opportuna<br />
la creazione di un apposito articolo, nonché<br />
un intervento sull’art. 22 per lo specifico caso<br />
della fatturazione effettuata tramite gli apparecchi<br />
misuratori fiscali in uso negli esercizi di commercio<br />
al dettaglio,<br />
Anche gli aspetti relativi alle fatture integrative e<br />
alle note di credito comportano la necessità di revisione<br />
dell’art. 26, tenendo presente che in tale<br />
sede sarebbe opportuno disciplinare anche le variazioni<br />
dell’imponibile o dell’imposta nell’ambito<br />
delle operazioni intracomunitarie e nell’ambito<br />
delle operazioni al dettaglio, entrambe oggi assenti<br />
(10).<br />
Note:<br />
(7) Agenzia delle entrate, circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E, par.<br />
2.4.3: «Peraltro, l’emissione della fattura può coincidere con il<br />
momento in cui la fattura elettronica è messa a disposizione del<br />
destinatario al quale venga inviato un semplice messaggio (e-mail)<br />
contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento<br />
al server ove la fattura è reperibile. In tal modo il destinatario,<br />
collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi momento il<br />
download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico. In<br />
ogni caso, occorre che il ricevente sia nelle condizioni di leggere<br />
il documento così come messo a disposizione nel server e, pertanto,<br />
è assolutamente indispensabile il preventivo accordo tra le<br />
parti».<br />
(8) Agenzia delle entrate, risoluzione 5 dicembre 2003, n. 220/E.<br />
(9) Agenzia delle entrate, circolare 29 luglio 2011, n. 37/E, par.<br />
2.1.2.<br />
(10) Per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, si è finora<br />
utilizzato il generico (ma non esauriente) rinvio di cui all’art,<br />
56 del D.L. n. 331/1993, mentre per le operazioni di commercio<br />
al dettaglio è stata creata dall’Agenzia delle entrate una prassi<br />
amministrativa che, pur favorendo l’operatività del contribuente,<br />
confligge apertamente con il disposto dell’attuale art. 26 secondo<br />
comma che consente espressamente il ricorso alla nota di credi-