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Fatturazione - Ipsoa

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<strong>Fatturazione</strong><br />

c’è da augurarsi che la disposizione venga recepita<br />

nel (buon) senso che certamente il contribuente<br />

deve assicurare l’autenticità, l’integrità e la leggibilità<br />

nel tempo del documento, ma con una metodologia<br />

di conservazione che sia di ampia e semplice<br />

diffusione.<br />

La terza considerazione riguarda la (relativa) «novità»<br />

costituita dalla «messa a disposizione» della<br />

fattura. Già in passato era stato ammesso in via<br />

amministrativa, ma in assenza di un supporto normativo,<br />

che la fattura elettronica può essere «trasmessa»<br />

al cliente, o «messa a sua disposizione»<br />

nel senso che può essere a lui fornito un link che<br />

gli consenta di collegarsi al sito del fornitore dove<br />

sono residenti le fatture e da questo effettuarne il<br />

prelievo (7).<br />

A tale proposito è bene che il Legislatore precisi<br />

che tale procedura può essere seguita solo con l’esplicito<br />

consenso del destinatario della fattura e<br />

solo per le fatture in formato elettronico, restando<br />

invece escluso che le fatture cartacee, anziché essere<br />

«consegnate» o «spedite» all’altra parte possano<br />

essere semplicemente «messe a disposizione»<br />

del cliente, riversando su li lui l’onere del ritiro.<br />

La norma comunitaria stabilisce infine (art. 247,<br />

par. 3), che «lo Stato membro di cui al paragrafo 1<br />

può imporre condizioni specifiche che vietano o<br />

limitano l’archiviazione delle fatture in un paese<br />

con il quale non esiste alcuno strumento giuridico<br />

che disciplini la reciproca assistenza analogamente<br />

a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal<br />

regolamento (CE) n. 1798/2003, nonché il diritto<br />

di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione<br />

di cui all’articolo 249».<br />

A tale proposito sembra opportuno che l’Amministrazione<br />

finanziaria possa rendere disponibile ai<br />

contribuenti sul proprio sito internet un elenco<br />

(aggiornato) dei Paesi con i quali i suddetti strumenti<br />

giuridici esistono, con gli estremi della relativa<br />

sottoscrizione.<br />

Va tenuto presente che in passato era stato precisato<br />

che, non sussistendo al momento alcun accordo<br />

di reciprocità con i Paesi terzi, non era possibile<br />

effettuare la registrazione diretta di soggetti extracomunitari<br />

ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n.<br />

633/1972 (8). Al contrario, con riferimento ai soggetti<br />

che, sulla base di accordi di reciprocità possono<br />

accedere al rimborso semplificato di cui all’art.<br />

38-ter, l’Agenzia delle entrate ha ammesso<br />

38<br />

1/2012<br />

che tale reciprocità sussiste con i Paesi terzi Norvegia,<br />

Svizzera e Israele, senza tuttavia citare i relativi<br />

strumenti giuridici (9).<br />

Osservazioni conclusive<br />

Il recepimento delle nuove norme sulla fatturazione<br />

introdotte dalla direttiva 2010/45/UE comporterà<br />

per il nostro Legislatore la necessità di rivedere<br />

sostanzialmente i corrispondenti articoli contenuti<br />

nel Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972.<br />

In particolare, per quanto riguarda i contenuti della<br />

fattura, dovrà essere riscritta una buona parte<br />

dell’art. 21 e un’analoga attenzione dovrà essere<br />

posta alle fatture intracomunitarie di cui agli articoli<br />

41 e 46 (integrazione) del D.L. n. 331/1993.<br />

Relativamente alla fattura semplificata sarebbe opportuna<br />

la creazione di un apposito articolo, nonché<br />

un intervento sull’art. 22 per lo specifico caso<br />

della fatturazione effettuata tramite gli apparecchi<br />

misuratori fiscali in uso negli esercizi di commercio<br />

al dettaglio,<br />

Anche gli aspetti relativi alle fatture integrative e<br />

alle note di credito comportano la necessità di revisione<br />

dell’art. 26, tenendo presente che in tale<br />

sede sarebbe opportuno disciplinare anche le variazioni<br />

dell’imponibile o dell’imposta nell’ambito<br />

delle operazioni intracomunitarie e nell’ambito<br />

delle operazioni al dettaglio, entrambe oggi assenti<br />

(10).<br />

Note:<br />

(7) Agenzia delle entrate, circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E, par.<br />

2.4.3: «Peraltro, l’emissione della fattura può coincidere con il<br />

momento in cui la fattura elettronica è messa a disposizione del<br />

destinatario al quale venga inviato un semplice messaggio (e-mail)<br />

contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento<br />

al server ove la fattura è reperibile. In tal modo il destinatario,<br />

collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi momento il<br />

download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico. In<br />

ogni caso, occorre che il ricevente sia nelle condizioni di leggere<br />

il documento così come messo a disposizione nel server e, pertanto,<br />

è assolutamente indispensabile il preventivo accordo tra le<br />

parti».<br />

(8) Agenzia delle entrate, risoluzione 5 dicembre 2003, n. 220/E.<br />

(9) Agenzia delle entrate, circolare 29 luglio 2011, n. 37/E, par.<br />

2.1.2.<br />

(10) Per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, si è finora<br />

utilizzato il generico (ma non esauriente) rinvio di cui all’art,<br />

56 del D.L. n. 331/1993, mentre per le operazioni di commercio<br />

al dettaglio è stata creata dall’Agenzia delle entrate una prassi<br />

amministrativa che, pur favorendo l’operatività del contribuente,<br />

confligge apertamente con il disposto dell’attuale art. 26 secondo<br />

comma che consente espressamente il ricorso alla nota di credi-

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