Fatturazione - Ipsoa
Fatturazione - Ipsoa
Fatturazione - Ipsoa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Fatturazione</strong><br />
in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 138 della<br />
direttiva 2006/112/CE;<br />
c) delle cessioni o prestazioni effettuate in regime<br />
di reverse charge da soggetti non stabiliti a soggetti<br />
passivi stabiliti nello Stato membro dove è<br />
dovuta l’imposta.<br />
Ma in cosa consiste questa «semplificazione»?<br />
Certamente in una riduzione dei contenuti obbligatori.<br />
Per le fatture «normali» l’art. 226 elenca una<br />
serie di ben 18 elementi, numerati progressivamente<br />
da 1 a 15 ai quali si devono aggiungere i<br />
numeri 7 bis, 10 bis e 11 bis. Relativamente alle<br />
fatture «semplificate», l’art. 226-ter, par. 1, stabilisce<br />
invece l’obbligo di indicare «almeno» cinque<br />
di questi elementi - evidenziandoli con le lettere<br />
da a) ad e) - e lasciando intendere che gli altri elementi<br />
di cui all’art. 226 (o almeno alcuni di essi)<br />
possono essere richiesti dagli Stati membri in via<br />
facoltativa.<br />
Infine, nel par. 2, l’art. 226-ter esclude la possibilità<br />
di richiedere l’indicazione in fattura di elementi<br />
diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione<br />
del numero di identificazione IVA dell’acquirente<br />
o del destinatario anche se questo non è debitore<br />
dell’imposta (di cui all’art. 227), e dell’indicazione<br />
nella valuta dello Stato membro dell’ammontare<br />
dell’IVA da pagare o da regolarizzare (di cui all’art.<br />
230).<br />
Nella Tavola n. 1 sono messi a confronto gli elementi<br />
obbligatori per le fatture «ordinarie» e per<br />
quelle «semplificate».<br />
INSERIRE TAVOLA n. 1<br />
Tra i requisiti obbligatori della fattura semplificata<br />
merita particolare considerazione quello indicato<br />
sub lett. e) della Tavola n. 1, per il quale si rifà<br />
rinvio al successivo paragrafo concernente le note<br />
di debito e di credito.<br />
Considerazioni<br />
Venendo agli aspetti operativi della fattura semplificata<br />
come tracciata dalla norma comunitaria, si<br />
osserva innanzitutto l’esiguità dell’importo-soglia<br />
che ne consente l’adozione e che si rivelerà, in<br />
molti casi, insufficiente rispetto alle esigenze dei<br />
soggetti passivi. Importo che è stato infatti limitato<br />
a soli 100 euro mentre nella Proposta di direttiva<br />
COM(2009) n. 21 era stato ipotizzato in 200<br />
euro.<br />
Sovviene, a tale proposito, il dettato dell’art. 238<br />
32<br />
1/2012<br />
della Dir. 2006/112/CE che, previa consultazione<br />
del Comitato IVA (3), autorizza gli Stati membri a<br />
consentire la predetta «semplificazione» delle fatture<br />
quando:<br />
a) l’importo della fattura è superiore a 100 euro<br />
ma non a 400 euro, ovvero quando<br />
b) le pratiche commerciali o amministrative del<br />
settore di attività interessato o le condizioni tecniche<br />
di emissione delle suddette fatture rendono<br />
particolarmente difficile il rispetto di tutti gli<br />
obblighi di cui agli artt. 226 o 230.<br />
L’art. 238 al par. 2 conferma in ogni caso il divieto<br />
di adozione di fatture semplificate nelle ipotesi di<br />
operazioni intracomunitarie già indicate dall’art.<br />
220 bis, par. 2 (cfr. supra).<br />
L’ipotesi contenuta al punto b) sopra riportata è disgiunta<br />
da quella della lettera a) che precede e pertanto<br />
ad essa non si applica il limite massimo di<br />
importo di 400 euro ma potrebbe anche comportare<br />
l’emissione di fatture semplificate senza alcun<br />
limite di importo.<br />
Si ritiene tuttavia che la ratio sottesa alla deroga<br />
che consente l’emissione di una fattura semplificata<br />
debba ricercarsi proprio nelle ipotesi avanzate<br />
nella lettera b) dell’art. 238 e, segnatamente, nell’ipotesi<br />
di operazioni effettuate nei settori di attività<br />
rientranti nell’ambito del commercio al minuto<br />
e delle attività ad esso assimilate.<br />
È di tutta evidenza, infatti, che per tali operazioni,<br />
effettuate nel diretto ed immediato rapporto con il<br />
cliente, «le condizioni tecniche di emissione delle<br />
suddette fatture rendono particolarmente difficile<br />
il rispetto di tutti gli obblighi» stabiliti per la fattura<br />
«ordinaria».<br />
Si pensi, in particolare, ai pubblici esercizi che<br />
operano nel settore delle somministrazioni di alimenti<br />
e bevande, i quali incontrano notevoli difficoltà<br />
nel rilasciare la fattura per le prestazioni erogate<br />
ai clienti che ne abbiano fatto richiesta e che<br />
sono peraltro, nella maggior parte dei casi, relative<br />
a transazioni di modesto valore economico unitario.<br />
Infatti, nel settore del commercio al minuto e delle<br />
attività ad esso assimilate a norma dell’art. 22 del<br />
Nota:<br />
(3) Si tratta dell’organismo con funzioni consultive costituito ai<br />
sensi dell’art. 398 della Dir. 2006/112/CE composta da rappresentati<br />
degli Stati membri e dalla Commissione UE.