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Fatturazione - Ipsoa

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<strong>Fatturazione</strong><br />

in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 138 della<br />

direttiva 2006/112/CE;<br />

c) delle cessioni o prestazioni effettuate in regime<br />

di reverse charge da soggetti non stabiliti a soggetti<br />

passivi stabiliti nello Stato membro dove è<br />

dovuta l’imposta.<br />

Ma in cosa consiste questa «semplificazione»?<br />

Certamente in una riduzione dei contenuti obbligatori.<br />

Per le fatture «normali» l’art. 226 elenca una<br />

serie di ben 18 elementi, numerati progressivamente<br />

da 1 a 15 ai quali si devono aggiungere i<br />

numeri 7 bis, 10 bis e 11 bis. Relativamente alle<br />

fatture «semplificate», l’art. 226-ter, par. 1, stabilisce<br />

invece l’obbligo di indicare «almeno» cinque<br />

di questi elementi - evidenziandoli con le lettere<br />

da a) ad e) - e lasciando intendere che gli altri elementi<br />

di cui all’art. 226 (o almeno alcuni di essi)<br />

possono essere richiesti dagli Stati membri in via<br />

facoltativa.<br />

Infine, nel par. 2, l’art. 226-ter esclude la possibilità<br />

di richiedere l’indicazione in fattura di elementi<br />

diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione<br />

del numero di identificazione IVA dell’acquirente<br />

o del destinatario anche se questo non è debitore<br />

dell’imposta (di cui all’art. 227), e dell’indicazione<br />

nella valuta dello Stato membro dell’ammontare<br />

dell’IVA da pagare o da regolarizzare (di cui all’art.<br />

230).<br />

Nella Tavola n. 1 sono messi a confronto gli elementi<br />

obbligatori per le fatture «ordinarie» e per<br />

quelle «semplificate».<br />

INSERIRE TAVOLA n. 1<br />

Tra i requisiti obbligatori della fattura semplificata<br />

merita particolare considerazione quello indicato<br />

sub lett. e) della Tavola n. 1, per il quale si rifà<br />

rinvio al successivo paragrafo concernente le note<br />

di debito e di credito.<br />

Considerazioni<br />

Venendo agli aspetti operativi della fattura semplificata<br />

come tracciata dalla norma comunitaria, si<br />

osserva innanzitutto l’esiguità dell’importo-soglia<br />

che ne consente l’adozione e che si rivelerà, in<br />

molti casi, insufficiente rispetto alle esigenze dei<br />

soggetti passivi. Importo che è stato infatti limitato<br />

a soli 100 euro mentre nella Proposta di direttiva<br />

COM(2009) n. 21 era stato ipotizzato in 200<br />

euro.<br />

Sovviene, a tale proposito, il dettato dell’art. 238<br />

32<br />

1/2012<br />

della Dir. 2006/112/CE che, previa consultazione<br />

del Comitato IVA (3), autorizza gli Stati membri a<br />

consentire la predetta «semplificazione» delle fatture<br />

quando:<br />

a) l’importo della fattura è superiore a 100 euro<br />

ma non a 400 euro, ovvero quando<br />

b) le pratiche commerciali o amministrative del<br />

settore di attività interessato o le condizioni tecniche<br />

di emissione delle suddette fatture rendono<br />

particolarmente difficile il rispetto di tutti gli<br />

obblighi di cui agli artt. 226 o 230.<br />

L’art. 238 al par. 2 conferma in ogni caso il divieto<br />

di adozione di fatture semplificate nelle ipotesi di<br />

operazioni intracomunitarie già indicate dall’art.<br />

220 bis, par. 2 (cfr. supra).<br />

L’ipotesi contenuta al punto b) sopra riportata è disgiunta<br />

da quella della lettera a) che precede e pertanto<br />

ad essa non si applica il limite massimo di<br />

importo di 400 euro ma potrebbe anche comportare<br />

l’emissione di fatture semplificate senza alcun<br />

limite di importo.<br />

Si ritiene tuttavia che la ratio sottesa alla deroga<br />

che consente l’emissione di una fattura semplificata<br />

debba ricercarsi proprio nelle ipotesi avanzate<br />

nella lettera b) dell’art. 238 e, segnatamente, nell’ipotesi<br />

di operazioni effettuate nei settori di attività<br />

rientranti nell’ambito del commercio al minuto<br />

e delle attività ad esso assimilate.<br />

È di tutta evidenza, infatti, che per tali operazioni,<br />

effettuate nel diretto ed immediato rapporto con il<br />

cliente, «le condizioni tecniche di emissione delle<br />

suddette fatture rendono particolarmente difficile<br />

il rispetto di tutti gli obblighi» stabiliti per la fattura<br />

«ordinaria».<br />

Si pensi, in particolare, ai pubblici esercizi che<br />

operano nel settore delle somministrazioni di alimenti<br />

e bevande, i quali incontrano notevoli difficoltà<br />

nel rilasciare la fattura per le prestazioni erogate<br />

ai clienti che ne abbiano fatto richiesta e che<br />

sono peraltro, nella maggior parte dei casi, relative<br />

a transazioni di modesto valore economico unitario.<br />

Infatti, nel settore del commercio al minuto e delle<br />

attività ad esso assimilate a norma dell’art. 22 del<br />

Nota:<br />

(3) Si tratta dell’organismo con funzioni consultive costituito ai<br />

sensi dell’art. 398 della Dir. 2006/112/CE composta da rappresentati<br />

degli Stati membri e dalla Commissione UE.

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