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Fatturazione - Ipsoa

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<strong>Fatturazione</strong><br />

ne per l’emissione delle fatture.<br />

Più precisamente, il nuovo<br />

dettato dell’art. 222 citato,<br />

dispone affinché per le cessioni<br />

intracomunitarie di beni<br />

o per le prestazioni di servizi<br />

per le quali l’imposta sia dovuta<br />

dal destinatario (quindi<br />

le prestazioni di servizi generiche<br />

disciplinate dall’art. 7ter<br />

del D.P.R. n. 633/1972,<br />

effettuate in regime B2B), la<br />

fattura deve essere emessa<br />

entro il quindicesimo giorno<br />

del mese successivo a quello<br />

in cui si è verificato il fatto<br />

generatore dell’imposta.<br />

In via residuale, per le altre<br />

cessioni di beni o prestazioni<br />

di servizi la scelta è lasciata<br />

agli Stati membri che, in pie-<br />

na autonomia, potranno imporre, ai soggetti passivi<br />

che effettuino operazioni ivi territorialmente rilevanti,<br />

dei termini per l’emissione delle fatture<br />

(10).<br />

In merito, nonostante l’uniformità raggiunta sul<br />

momento di emissione della fattura, occorre notare<br />

la distonia generata tra gli Stati membri dalla facoltà<br />

di deroga concessa dall’art. 66 della direttiva<br />

2006/112/CE sul momento di effettuazione dell’operazione<br />

previsto dagli artt. 63, 64 e 65 della direttiva<br />

citata.<br />

Le informazioni contenute nelle fatture<br />

Armonicamente con quanto previsto dall’art. 219bis<br />

richiamato, il nuovo disposto dell’art. 221 prevede<br />

le nuove regole in merito alle indicazioni che<br />

devono essere contenute nelle fatture. Le due disposizioni<br />

sono strettamente connesse laddove si<br />

consideri che la prima, l’art. 221, par. 3, prevede<br />

alcune libertà per gli Stati membri e la seconda,<br />

l’art. 219-bis, determina quale normativa nazionale<br />

sulla fatturazione si applichi in base alle descritte<br />

regole territoriali.<br />

La sincronia delle due disposizioni normative può<br />

essere verificata in concreto nel caso di risoluzione<br />

di conflitti tra la normativa il cui recepimento è<br />

lasciato alla libertà degli Stati membri. Nella di-<br />

44<br />

1/2012<br />

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE<br />

Emissione<br />

«armonizzata» della fattura<br />

L’armonizzazione integrata dalle<br />

regole territoriali in tema di IVA,<br />

ancorché parziale, non può<br />

prescindere dall’uniformità del<br />

momento di emissione della fattura.<br />

L’asincronia del momento di<br />

emissione della fattura può causare ai<br />

soggetti passivi comunitari un ritardo<br />

nel recupero dell’imposta assolta o<br />

versata.<br />

In tal senso, il Consiglio europeo ha<br />

precisato che al fine di migliorare il<br />

funzionamento del mercato interno,<br />

è necessario imporre un termine<br />

armonizzato di emissione delle fatture<br />

per quanto riguarda talune<br />

cessioni/prestazioni<br />

transfrontaliere.<br />

sciplina dettata dal citato paragrafo<br />

3 dell’art. 221, infatti,<br />

il legislatore comunitario<br />

ha concesso che gli Stati<br />

membri possano esonerare i<br />

soggetti passivi dall’obbligo<br />

di emettere una fattura per le<br />

operazioni che, nel territorio<br />

di destinazione, rientrano tra<br />

quelle esenti secondo la normativa<br />

domestica.<br />

Tale libertà non comporta alcuna<br />

conseguenza nel caso di<br />

operazioni transfrontaliere<br />

classificate come esenti nel<br />

territorio di rilevanza ai fini<br />

IVA. In tale situazione, infatti,<br />

lo Stato membro le cui regole<br />

sulla fatturazione sono<br />

applicabili sarà quello del cedente/prestatore<br />

(art. 219-bis,<br />

par. 2, lett. a). L’esenzione<br />

dall’obbligo di fatturazione prevista nel territorio<br />

del cessionario/committente, quindi, non rileverà,<br />

in ogni caso, sull’obbligo di emissione della fattura.<br />

La libertà lasciata agli Stati membri, in questo caso,<br />

rileverà solamente ai fini delle operazioni interne<br />

concluse tra soggetti passivi residenti nel<br />

medesimo territorio, così garantendo le adeguate<br />

informazioni a livello comunitario alle Autorità fiscali.<br />

Nota:<br />

(10) Cfr. art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

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