Fatturazione - Ipsoa
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<strong>Fatturazione</strong><br />
ne per l’emissione delle fatture.<br />
Più precisamente, il nuovo<br />
dettato dell’art. 222 citato,<br />
dispone affinché per le cessioni<br />
intracomunitarie di beni<br />
o per le prestazioni di servizi<br />
per le quali l’imposta sia dovuta<br />
dal destinatario (quindi<br />
le prestazioni di servizi generiche<br />
disciplinate dall’art. 7ter<br />
del D.P.R. n. 633/1972,<br />
effettuate in regime B2B), la<br />
fattura deve essere emessa<br />
entro il quindicesimo giorno<br />
del mese successivo a quello<br />
in cui si è verificato il fatto<br />
generatore dell’imposta.<br />
In via residuale, per le altre<br />
cessioni di beni o prestazioni<br />
di servizi la scelta è lasciata<br />
agli Stati membri che, in pie-<br />
na autonomia, potranno imporre, ai soggetti passivi<br />
che effettuino operazioni ivi territorialmente rilevanti,<br />
dei termini per l’emissione delle fatture<br />
(10).<br />
In merito, nonostante l’uniformità raggiunta sul<br />
momento di emissione della fattura, occorre notare<br />
la distonia generata tra gli Stati membri dalla facoltà<br />
di deroga concessa dall’art. 66 della direttiva<br />
2006/112/CE sul momento di effettuazione dell’operazione<br />
previsto dagli artt. 63, 64 e 65 della direttiva<br />
citata.<br />
Le informazioni contenute nelle fatture<br />
Armonicamente con quanto previsto dall’art. 219bis<br />
richiamato, il nuovo disposto dell’art. 221 prevede<br />
le nuove regole in merito alle indicazioni che<br />
devono essere contenute nelle fatture. Le due disposizioni<br />
sono strettamente connesse laddove si<br />
consideri che la prima, l’art. 221, par. 3, prevede<br />
alcune libertà per gli Stati membri e la seconda,<br />
l’art. 219-bis, determina quale normativa nazionale<br />
sulla fatturazione si applichi in base alle descritte<br />
regole territoriali.<br />
La sincronia delle due disposizioni normative può<br />
essere verificata in concreto nel caso di risoluzione<br />
di conflitti tra la normativa il cui recepimento è<br />
lasciato alla libertà degli Stati membri. Nella di-<br />
44<br />
1/2012<br />
IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE<br />
Emissione<br />
«armonizzata» della fattura<br />
L’armonizzazione integrata dalle<br />
regole territoriali in tema di IVA,<br />
ancorché parziale, non può<br />
prescindere dall’uniformità del<br />
momento di emissione della fattura.<br />
L’asincronia del momento di<br />
emissione della fattura può causare ai<br />
soggetti passivi comunitari un ritardo<br />
nel recupero dell’imposta assolta o<br />
versata.<br />
In tal senso, il Consiglio europeo ha<br />
precisato che al fine di migliorare il<br />
funzionamento del mercato interno,<br />
è necessario imporre un termine<br />
armonizzato di emissione delle fatture<br />
per quanto riguarda talune<br />
cessioni/prestazioni<br />
transfrontaliere.<br />
sciplina dettata dal citato paragrafo<br />
3 dell’art. 221, infatti,<br />
il legislatore comunitario<br />
ha concesso che gli Stati<br />
membri possano esonerare i<br />
soggetti passivi dall’obbligo<br />
di emettere una fattura per le<br />
operazioni che, nel territorio<br />
di destinazione, rientrano tra<br />
quelle esenti secondo la normativa<br />
domestica.<br />
Tale libertà non comporta alcuna<br />
conseguenza nel caso di<br />
operazioni transfrontaliere<br />
classificate come esenti nel<br />
territorio di rilevanza ai fini<br />
IVA. In tale situazione, infatti,<br />
lo Stato membro le cui regole<br />
sulla fatturazione sono<br />
applicabili sarà quello del cedente/prestatore<br />
(art. 219-bis,<br />
par. 2, lett. a). L’esenzione<br />
dall’obbligo di fatturazione prevista nel territorio<br />
del cessionario/committente, quindi, non rileverà,<br />
in ogni caso, sull’obbligo di emissione della fattura.<br />
La libertà lasciata agli Stati membri, in questo caso,<br />
rileverà solamente ai fini delle operazioni interne<br />
concluse tra soggetti passivi residenti nel<br />
medesimo territorio, così garantendo le adeguate<br />
informazioni a livello comunitario alle Autorità fiscali.<br />
Nota:<br />
(10) Cfr. art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.