Fatturazione - Ipsoa
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Operazioni<br />
accessorie<br />
Riparazioni e sostituzioni di beni in garanzia<br />
Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n.<br />
633/1972 stabiliscono, in linea generale, che le<br />
operazioni assumono rilevanza IVA solo qualora<br />
effettuate in cambio di uno specifico corrispettivo.<br />
Fanno eccezione le ipotesi di autoconsumo personale<br />
dell’impresa, nonché le cessioni di beni e le<br />
prestazioni di servizi rivolte a finalità estranee<br />
all’esercizio dell’attività d’impresa.<br />
Ai fini che qui interessano, le operazioni di riparazione<br />
e sostituzione in garanzia vengono eseguite gratuitamente<br />
dal venditore in adempimento dell’obbligazione<br />
di conformità (legale o contrattuale) assunta<br />
in relazione all’operazione di cessione di beni, per la<br />
quale l’imposta è stata già assolta su un corrispettivo<br />
comprensivo anche degli eventuali interventi. Da tali<br />
considerazioni deriva che, in linea di principio, la sostituzione<br />
ovvero la riparazione di beni, durante il<br />
periodo di garanzia (1), costituiscono operazioni non<br />
rilevanti ai fini IVA, in quanto carenti del presupposto<br />
oggettivo di applicazione dell’imposta.<br />
Tale impostazione veniva confermata dall’Amministrazione<br />
Finanziaria già nella R.M. n. 502563 del<br />
11 novembre 1975, ove è stato precisato che le «sostituzioni<br />
dell’intero prodotto o di parti difettose,<br />
non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili<br />
ai fini dell’IVA, nella considerazione che le stesse<br />
sono effettuate in esecuzione di una obbligazione<br />
prevista contrattualmente e per la quale non sussiste<br />
un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita, già<br />
assoggettato al tributo è comprensivo di tali eventuali<br />
cessioni in sostituzione o riparazione» (2).<br />
Analoga posizione trova riscontro in successive<br />
pronunce, a mezzo delle quali si è costantemente<br />
ribadita l’esclusione dall’assoggettamento al tributo<br />
di tali operazioni, in quanto carenti del presupposto<br />
oggettivo di applicazione dell’IVA (3).<br />
Ovviamente, in caso di sostituzione del bene difettoso,<br />
il bene ceduto in sostituzione deve avere lo<br />
stesso valore di quello originario; diversamente,<br />
l’eventuale maggior valore integrerebbe i presupposti<br />
applicativi dell’imposta.<br />
Nella circolare n. 48 del 23 dicembre 1980, emanata<br />
a commento degli obblighi relativi al rilascio della<br />
ricevuta fiscale (4), si puntualizzava che l’ipotesi di<br />
esclusione dall’IVA ricorre, «per quanto concerne le<br />
operazioni di lavorazione, riparazione o manutenzione<br />
in garanzia soltanto nel caso in cui tale prestazione<br />
non comporti pagamento di corrispettivo…».<br />
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1/2012<br />
Il principio è stato confermato nella successiva risoluzione<br />
n. 334423 dell’11 gennaio 1982 che, in caso<br />
di prestazioni solo in parte incluse nella garanzia,<br />
afferma la rilevanza IVA dei corrispettivi addebitati<br />
per le ulteriori prestazioni fuori garanzia (5).<br />
Ciò premesso occorre considerare che, sebbene le<br />
operazioni effettuate in regime di garanzia (ovvero<br />
anche, come più avanti si dirà, nell’ambito dei contratti<br />
di assistenza e manutenzione) siano da ricondurre<br />
nell’alveo delle prestazioni di servizi, le stesse<br />
danno luogo nella maggior parte dei casi alla contemporanea<br />
cessione di beni che, in quanto connessa<br />
alla esecuzione del servizio di garanzia, è anch’essa<br />
esclusa dall’applicazione dell’imposta, in ragione<br />
del principio di accessorietà che la cessione riveste<br />
rispetto alla prestazione del servizio. Al riguardo,<br />
l’Amministrazione ha precisato che non risultano<br />
autonomamente soggette all’imposta le «cessioni di<br />
beni, parti o pezzi che vengono sostituiti in relazione<br />
alle prestazioni stesse (di garanzia n.d.A.). Infatti, in<br />
quest’ultima ipotesi la cessione del bene si configura<br />
quale operazione accessoria alla prestazione di servizio<br />
ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 e<br />
come tale non soggetta autonomamente all’imposta<br />
rispetto all’operazione principale» (6).<br />
Analoghe considerazioni valgono per le operazioni<br />
di riparazione eseguite a seguito di una estensione<br />
della garanzia. Tali fattispecie, tutt’altro che infrequenti<br />
nella prassi commerciale, prevedono che il<br />
venditore offra all’acquirente la possibilità di<br />
estendere il periodo di garanzia standard a fronte<br />
di un corrispettivo prefissato.<br />
Senza entrare nel merito delle particolarità regolamentari<br />
necessarie per porre in essere tali operazioni<br />
Note:<br />
(1) Restano, ovviamente, attratte nel regime ordinario le operazioni<br />
che avvengono fuori dal periodo di tutela (legale o contrattuale)<br />
ovvero quelle prestazioni che vengono eseguite non in dipendenza<br />
di un obbligo, ma per ragioni commerciali di diversa natura.<br />
(2) Si rileva che Il riferimento del Ministero alle sole prestazioni<br />
effettuate in esecuzione di una obbligazione contrattuale è motivato<br />
dal fatto che, all’epoca della pronuncia, la garanzia di buon<br />
funzionamento di cui all’art. 1512 c.c. era prevista unicamente dal<br />
codice civile, quale facoltà adottabile dalle parti in sede di contrattazione.<br />
Attualmente, per effetto delle disposizioni del Codice<br />
di Consumo la garanzia di buon funzionamento assume forma di<br />
garanzia legale inderogabile nei rapporti con i privati consumatori.<br />
(3) Cfr. anche R.M. 7 aprile 1976 n. 360323.<br />
(4) Cfr. D.M. del 2 luglio 1980.<br />
(5) In merito a tale rilevanza si veda anche Cass., Sez Trib., 1° ottobre<br />
2003, n. 14603.<br />
(6) Cfr. R.M. 29 marzo 1991 n. 490292 e C.M. n. 40 del 3 ottobre 1980