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Fatturazione - Ipsoa

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Operazioni<br />

accessorie<br />

Riparazioni e sostituzioni di beni in garanzia<br />

Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n.<br />

633/1972 stabiliscono, in linea generale, che le<br />

operazioni assumono rilevanza IVA solo qualora<br />

effettuate in cambio di uno specifico corrispettivo.<br />

Fanno eccezione le ipotesi di autoconsumo personale<br />

dell’impresa, nonché le cessioni di beni e le<br />

prestazioni di servizi rivolte a finalità estranee<br />

all’esercizio dell’attività d’impresa.<br />

Ai fini che qui interessano, le operazioni di riparazione<br />

e sostituzione in garanzia vengono eseguite gratuitamente<br />

dal venditore in adempimento dell’obbligazione<br />

di conformità (legale o contrattuale) assunta<br />

in relazione all’operazione di cessione di beni, per la<br />

quale l’imposta è stata già assolta su un corrispettivo<br />

comprensivo anche degli eventuali interventi. Da tali<br />

considerazioni deriva che, in linea di principio, la sostituzione<br />

ovvero la riparazione di beni, durante il<br />

periodo di garanzia (1), costituiscono operazioni non<br />

rilevanti ai fini IVA, in quanto carenti del presupposto<br />

oggettivo di applicazione dell’imposta.<br />

Tale impostazione veniva confermata dall’Amministrazione<br />

Finanziaria già nella R.M. n. 502563 del<br />

11 novembre 1975, ove è stato precisato che le «sostituzioni<br />

dell’intero prodotto o di parti difettose,<br />

non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili<br />

ai fini dell’IVA, nella considerazione che le stesse<br />

sono effettuate in esecuzione di una obbligazione<br />

prevista contrattualmente e per la quale non sussiste<br />

un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita, già<br />

assoggettato al tributo è comprensivo di tali eventuali<br />

cessioni in sostituzione o riparazione» (2).<br />

Analoga posizione trova riscontro in successive<br />

pronunce, a mezzo delle quali si è costantemente<br />

ribadita l’esclusione dall’assoggettamento al tributo<br />

di tali operazioni, in quanto carenti del presupposto<br />

oggettivo di applicazione dell’IVA (3).<br />

Ovviamente, in caso di sostituzione del bene difettoso,<br />

il bene ceduto in sostituzione deve avere lo<br />

stesso valore di quello originario; diversamente,<br />

l’eventuale maggior valore integrerebbe i presupposti<br />

applicativi dell’imposta.<br />

Nella circolare n. 48 del 23 dicembre 1980, emanata<br />

a commento degli obblighi relativi al rilascio della<br />

ricevuta fiscale (4), si puntualizzava che l’ipotesi di<br />

esclusione dall’IVA ricorre, «per quanto concerne le<br />

operazioni di lavorazione, riparazione o manutenzione<br />

in garanzia soltanto nel caso in cui tale prestazione<br />

non comporti pagamento di corrispettivo…».<br />

46<br />

1/2012<br />

Il principio è stato confermato nella successiva risoluzione<br />

n. 334423 dell’11 gennaio 1982 che, in caso<br />

di prestazioni solo in parte incluse nella garanzia,<br />

afferma la rilevanza IVA dei corrispettivi addebitati<br />

per le ulteriori prestazioni fuori garanzia (5).<br />

Ciò premesso occorre considerare che, sebbene le<br />

operazioni effettuate in regime di garanzia (ovvero<br />

anche, come più avanti si dirà, nell’ambito dei contratti<br />

di assistenza e manutenzione) siano da ricondurre<br />

nell’alveo delle prestazioni di servizi, le stesse<br />

danno luogo nella maggior parte dei casi alla contemporanea<br />

cessione di beni che, in quanto connessa<br />

alla esecuzione del servizio di garanzia, è anch’essa<br />

esclusa dall’applicazione dell’imposta, in ragione<br />

del principio di accessorietà che la cessione riveste<br />

rispetto alla prestazione del servizio. Al riguardo,<br />

l’Amministrazione ha precisato che non risultano<br />

autonomamente soggette all’imposta le «cessioni di<br />

beni, parti o pezzi che vengono sostituiti in relazione<br />

alle prestazioni stesse (di garanzia n.d.A.). Infatti, in<br />

quest’ultima ipotesi la cessione del bene si configura<br />

quale operazione accessoria alla prestazione di servizio<br />

ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 e<br />

come tale non soggetta autonomamente all’imposta<br />

rispetto all’operazione principale» (6).<br />

Analoghe considerazioni valgono per le operazioni<br />

di riparazione eseguite a seguito di una estensione<br />

della garanzia. Tali fattispecie, tutt’altro che infrequenti<br />

nella prassi commerciale, prevedono che il<br />

venditore offra all’acquirente la possibilità di<br />

estendere il periodo di garanzia standard a fronte<br />

di un corrispettivo prefissato.<br />

Senza entrare nel merito delle particolarità regolamentari<br />

necessarie per porre in essere tali operazioni<br />

Note:<br />

(1) Restano, ovviamente, attratte nel regime ordinario le operazioni<br />

che avvengono fuori dal periodo di tutela (legale o contrattuale)<br />

ovvero quelle prestazioni che vengono eseguite non in dipendenza<br />

di un obbligo, ma per ragioni commerciali di diversa natura.<br />

(2) Si rileva che Il riferimento del Ministero alle sole prestazioni<br />

effettuate in esecuzione di una obbligazione contrattuale è motivato<br />

dal fatto che, all’epoca della pronuncia, la garanzia di buon<br />

funzionamento di cui all’art. 1512 c.c. era prevista unicamente dal<br />

codice civile, quale facoltà adottabile dalle parti in sede di contrattazione.<br />

Attualmente, per effetto delle disposizioni del Codice<br />

di Consumo la garanzia di buon funzionamento assume forma di<br />

garanzia legale inderogabile nei rapporti con i privati consumatori.<br />

(3) Cfr. anche R.M. 7 aprile 1976 n. 360323.<br />

(4) Cfr. D.M. del 2 luglio 1980.<br />

(5) In merito a tale rilevanza si veda anche Cass., Sez Trib., 1° ottobre<br />

2003, n. 14603.<br />

(6) Cfr. R.M. 29 marzo 1991 n. 490292 e C.M. n. 40 del 3 ottobre 1980

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