Fatturazione - Ipsoa
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nel rispetto della norme in materia<br />
di assicurazione (in particolare,<br />
per evitare di incorrere<br />
nella fattispecie dell’esercizio<br />
abusivo dell’attività assicurativa<br />
(7)), né del trattamento IVA<br />
del corrispettivo per l’estensione<br />
della garanzia (8), ai fini<br />
che qui rilevano basti segnalare<br />
che le operazioni di riparazione<br />
effettuate in esecuzione<br />
dell’obbligo contrattuale assunto<br />
risultano anch’esse fuori<br />
dal campo di applicazione dell’imposta.<br />
Da quanto sopra evidenziato e<br />
come confermato dal Ministero<br />
stesso (9), rimangono soggette<br />
all’ordinario regime Iva<br />
le operazioni di riparazione<br />
che i terzi eseguono a favore<br />
dell’acquirente, ma per conto<br />
dei soggetti obbligati alla prestazione della garanzia.<br />
Così, un laboratorio di assistenza fatturerà con<br />
IVA il corrispettivo addebitato al venditore del bene<br />
difettoso, in relazione ad una riparazione effettuata<br />
(gratuitamente) a favore dell’acquirente finale.<br />
Vendite tramite concessionari<br />
Un fenomeno particolarmente diffuso riguarda, inoltre,<br />
le vendite cosiddette a catena, nelle quali la garanzia<br />
alla riparazione o sostituzione del bene difettoso<br />
viene assunta, in ultima analisi dal produttore,<br />
ma eseguita concretamente da soggetti diversi, quali<br />
i concessionari di vendita i quali possono a loro volta<br />
risultare anch’essi tenuti all’obbligo di garanzia.<br />
In tali ipotesi, solitamente, l’acquirente può ricevere<br />
prestazioni in garanzia non solo dal concessionario<br />
presso il quale ha acquistato il bene, ma anche da altri<br />
concessionari appartenenti alla medesima rete.<br />
Il caso è stato affrontato dall’Amministrazione nella<br />
risoluzione n. 500655 del 18 aprile 1975, in relazione<br />
ad una fattispecie per la quale, in forza di specifiche<br />
disposizioni contrattuali, il produttore estero<br />
del bene (nel caso specifico autovetture) prestava la<br />
garanzia nei confronti del distributore italiano, che<br />
a sua volta garantiva le vendite nei confronti dei<br />
concessionari, i quali assumevano analoghe responsabilità<br />
nei confronti degli acquirenti finali. In tale<br />
SOLUZIONI OPERATIVE<br />
Vendite «a catena»<br />
Nelle vendite cosiddette a catena,<br />
(nelle quali la garanzia alla<br />
riparazione o sostituzione del bene<br />
difettoso viene assunta, in ultima<br />
analisi dal produttore, ma eseguita<br />
concretamente da soggetti diversi,<br />
quali i concessionari di vendita che<br />
possono a loro volta risultare anch’essi<br />
tenuti all’obbligo di garanzia) «la<br />
riparazione in garanzia effettuata dal<br />
concessionario nei confronti<br />
dell’acquirente non è soggetta all’IVA<br />
in quanto costituisce l’esecuzione di<br />
una prestazione dovuta<br />
contrattualmente e per la quale non<br />
sussiste un corrispettivo in quanto il<br />
prezzo di vendita del bene, già<br />
assoggettato al tributo, è comprensivo<br />
anche di eventuali prestazioni».<br />
Operazioni<br />
accessorie<br />
ipotesi, tutti i soggetti coinvolti<br />
risultavano pertanto obbligati<br />
«in proprio» a prestare<br />
garanzia nei confronti dei<br />
propri acquirenti.<br />
La pronuncia ministeriale è di<br />
notevole rilevanza in quanto,<br />
sebbene non emergano particolari<br />
e nuovi profili interpretativi<br />
in merito alle prestazioni<br />
effettuate dal concessionario<br />
che ha venduto il bene,<br />
l’Amministrazione si esprime<br />
anche in merito ai rapporti in<br />
essere nell’ambito dell’intera<br />
catena distributiva, escludendo<br />
anch’essi dall’applicazione<br />
dell’imposta (10). Secondo<br />
il Ministero, infatti «la ripara-<br />
Note:<br />
(7) Secondo l’art. 5, comma 4 del Regolamento Isvap n. 29 del 16<br />
marzo 2009 «…. Non costituiscono attività assicurativa le prestazioni<br />
di assistenza, di manutenzione e di riparazione offerte dal venditore<br />
di beni di consumo ai propri clienti, anche a fronte di un corrispettivo<br />
anticipato, in assenza di elementi tipici del rapporto assicurativo<br />
quali, in particolare, l’organizzazione imprenditoriale basata<br />
sulla comunione dei rischi e la determinazione del corrispettivo si<br />
basi tecniche assicurative…»; l’art. 2 del medesimo Regolamento ricomprende<br />
nell’attività di intermediazione assicurativa «la attività<br />
svolta a titolo oneroso nel contesto di una attività commerciale ….<br />
ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati<br />
alla vendita di beni ….»; infine, l’art. 3, comma 6 del medesimo Regolamento<br />
prevede appositi limiti temporali e di importo al di sotto<br />
dei quali il Regolamento citato non risulta applicabile.<br />
(8) Il trattamento IVA dipende sia dal fatto che venga svolta unicamente<br />
una attività di tipo assicurativo, (per l’assoggettamento al regime<br />
di esenzione delle attività assicurative svolte anche in assenza<br />
di autorizzazione si veda Corte di Giustizia CE del 25 febbraio<br />
1999, causa C-349/96) ovvero più servizi diversi, tra i quali l’estensione<br />
di garanzia risulti non prevalente. Ovviamente, qualora l’attività<br />
resa rientri tra quelle assicurativa e risulti svolta con sufficiente<br />
grado di autonomia rispetto all’attività principale, con continuità e<br />
impiego di risorse e mezzi adeguati, sarà necessario valutarne le relative<br />
conseguenze anche sul piano del pro-rata di detrazione.<br />
(9) R.M. n. 611268 del 24 febbraio 1989.<br />
(10) Tale impostazione risulta coerente con quanto attualmente<br />
previsto dall’art. 131 del Codice di Consumo ove viene previsto<br />
che «Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del<br />
consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad<br />
un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente<br />
venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di<br />
qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto<br />
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili<br />
facenti parte della suddetta catena distributiva».<br />
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