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Fatturazione - Ipsoa

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nel rispetto della norme in materia<br />

di assicurazione (in particolare,<br />

per evitare di incorrere<br />

nella fattispecie dell’esercizio<br />

abusivo dell’attività assicurativa<br />

(7)), né del trattamento IVA<br />

del corrispettivo per l’estensione<br />

della garanzia (8), ai fini<br />

che qui rilevano basti segnalare<br />

che le operazioni di riparazione<br />

effettuate in esecuzione<br />

dell’obbligo contrattuale assunto<br />

risultano anch’esse fuori<br />

dal campo di applicazione dell’imposta.<br />

Da quanto sopra evidenziato e<br />

come confermato dal Ministero<br />

stesso (9), rimangono soggette<br />

all’ordinario regime Iva<br />

le operazioni di riparazione<br />

che i terzi eseguono a favore<br />

dell’acquirente, ma per conto<br />

dei soggetti obbligati alla prestazione della garanzia.<br />

Così, un laboratorio di assistenza fatturerà con<br />

IVA il corrispettivo addebitato al venditore del bene<br />

difettoso, in relazione ad una riparazione effettuata<br />

(gratuitamente) a favore dell’acquirente finale.<br />

Vendite tramite concessionari<br />

Un fenomeno particolarmente diffuso riguarda, inoltre,<br />

le vendite cosiddette a catena, nelle quali la garanzia<br />

alla riparazione o sostituzione del bene difettoso<br />

viene assunta, in ultima analisi dal produttore,<br />

ma eseguita concretamente da soggetti diversi, quali<br />

i concessionari di vendita i quali possono a loro volta<br />

risultare anch’essi tenuti all’obbligo di garanzia.<br />

In tali ipotesi, solitamente, l’acquirente può ricevere<br />

prestazioni in garanzia non solo dal concessionario<br />

presso il quale ha acquistato il bene, ma anche da altri<br />

concessionari appartenenti alla medesima rete.<br />

Il caso è stato affrontato dall’Amministrazione nella<br />

risoluzione n. 500655 del 18 aprile 1975, in relazione<br />

ad una fattispecie per la quale, in forza di specifiche<br />

disposizioni contrattuali, il produttore estero<br />

del bene (nel caso specifico autovetture) prestava la<br />

garanzia nei confronti del distributore italiano, che<br />

a sua volta garantiva le vendite nei confronti dei<br />

concessionari, i quali assumevano analoghe responsabilità<br />

nei confronti degli acquirenti finali. In tale<br />

SOLUZIONI OPERATIVE<br />

Vendite «a catena»<br />

Nelle vendite cosiddette a catena,<br />

(nelle quali la garanzia alla<br />

riparazione o sostituzione del bene<br />

difettoso viene assunta, in ultima<br />

analisi dal produttore, ma eseguita<br />

concretamente da soggetti diversi,<br />

quali i concessionari di vendita che<br />

possono a loro volta risultare anch’essi<br />

tenuti all’obbligo di garanzia) «la<br />

riparazione in garanzia effettuata dal<br />

concessionario nei confronti<br />

dell’acquirente non è soggetta all’IVA<br />

in quanto costituisce l’esecuzione di<br />

una prestazione dovuta<br />

contrattualmente e per la quale non<br />

sussiste un corrispettivo in quanto il<br />

prezzo di vendita del bene, già<br />

assoggettato al tributo, è comprensivo<br />

anche di eventuali prestazioni».<br />

Operazioni<br />

accessorie<br />

ipotesi, tutti i soggetti coinvolti<br />

risultavano pertanto obbligati<br />

«in proprio» a prestare<br />

garanzia nei confronti dei<br />

propri acquirenti.<br />

La pronuncia ministeriale è di<br />

notevole rilevanza in quanto,<br />

sebbene non emergano particolari<br />

e nuovi profili interpretativi<br />

in merito alle prestazioni<br />

effettuate dal concessionario<br />

che ha venduto il bene,<br />

l’Amministrazione si esprime<br />

anche in merito ai rapporti in<br />

essere nell’ambito dell’intera<br />

catena distributiva, escludendo<br />

anch’essi dall’applicazione<br />

dell’imposta (10). Secondo<br />

il Ministero, infatti «la ripara-<br />

Note:<br />

(7) Secondo l’art. 5, comma 4 del Regolamento Isvap n. 29 del 16<br />

marzo 2009 «…. Non costituiscono attività assicurativa le prestazioni<br />

di assistenza, di manutenzione e di riparazione offerte dal venditore<br />

di beni di consumo ai propri clienti, anche a fronte di un corrispettivo<br />

anticipato, in assenza di elementi tipici del rapporto assicurativo<br />

quali, in particolare, l’organizzazione imprenditoriale basata<br />

sulla comunione dei rischi e la determinazione del corrispettivo si<br />

basi tecniche assicurative…»; l’art. 2 del medesimo Regolamento ricomprende<br />

nell’attività di intermediazione assicurativa «la attività<br />

svolta a titolo oneroso nel contesto di una attività commerciale ….<br />

ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati<br />

alla vendita di beni ….»; infine, l’art. 3, comma 6 del medesimo Regolamento<br />

prevede appositi limiti temporali e di importo al di sotto<br />

dei quali il Regolamento citato non risulta applicabile.<br />

(8) Il trattamento IVA dipende sia dal fatto che venga svolta unicamente<br />

una attività di tipo assicurativo, (per l’assoggettamento al regime<br />

di esenzione delle attività assicurative svolte anche in assenza<br />

di autorizzazione si veda Corte di Giustizia CE del 25 febbraio<br />

1999, causa C-349/96) ovvero più servizi diversi, tra i quali l’estensione<br />

di garanzia risulti non prevalente. Ovviamente, qualora l’attività<br />

resa rientri tra quelle assicurativa e risulti svolta con sufficiente<br />

grado di autonomia rispetto all’attività principale, con continuità e<br />

impiego di risorse e mezzi adeguati, sarà necessario valutarne le relative<br />

conseguenze anche sul piano del pro-rata di detrazione.<br />

(9) R.M. n. 611268 del 24 febbraio 1989.<br />

(10) Tale impostazione risulta coerente con quanto attualmente<br />

previsto dall’art. 131 del Codice di Consumo ove viene previsto<br />

che «Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del<br />

consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad<br />

un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente<br />

venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di<br />

qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto<br />

contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili<br />

facenti parte della suddetta catena distributiva».<br />

1/2012<br />

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