Scarica il PDF - Specchio Economico
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Le norme vigenti favoriscono ogni ipotesi di aggregazione di imprese<br />
Anche la durata del contratto di rete<br />
andrà determinata, così come dovrà<br />
essere indicato l’organo responsab<strong>il</strong>e<br />
dell’esecuzione del programma di<br />
rete con la relativa disciplina dei<br />
poteri, anche di rappresentanza, e<br />
delle modalità di partecipazione<br />
degli aderenti alla rete e alle attività<br />
di tale organo.<br />
La norma prevede, anche se in via<br />
eventuale, l’istituzione di un fondo<br />
comune finalizzato alla realizzazione<br />
del progetto. In tal caso andranno<br />
precisati i criteri di valutazione dei<br />
conferimenti iniziali e degli eventuali<br />
contributi successivi effettuati da ciascuna<br />
società partecipante. Nello<br />
stesso modo <strong>il</strong> fondo comune che le<br />
imprese potranno decidere di costituire,<br />
con condivisa valutazione in<br />
relazione al progetto, resta caratterizzato<br />
dalla maggiore libertà negoziale<br />
possib<strong>il</strong>e, in termini sia di forma legale<br />
che di struttura e contenuto.<br />
Le imprese potranno provvedervi<br />
attraverso conferimenti di denaro<br />
liquido o di brevetti, marchi, progetti,<br />
know how, beni mob<strong>il</strong>i, titoli, risorse<br />
umane e strumenti di lavoro; o ancora,<br />
laddove ciò sia consentito dal programma<br />
di rete, mediante la creazione,<br />
da parte di ciascuna impresa partecipante,<br />
di uno specifico patrimonio<br />
destinato alla realizzazione del<br />
progetto comune, sulla base di quanto<br />
stab<strong>il</strong>ito dall’articolo 2447 bis,<br />
comma 1, lettera a del Codice civ<strong>il</strong>e.<br />
Il contratto di rete d’imprese potrà<br />
prevedere anche la costituzione dell’organo<br />
responsab<strong>il</strong>e dell’esecuzione<br />
del progetto e precisare i relativi criteri<br />
di partecipazione delle singole<br />
società, in ragione della quota di conferimento.<br />
Tale «soggetto responsab<strong>il</strong>e»<br />
potrà essere individuato con la<br />
massima libertà dai partecipanti,<br />
anche se di nuova costituzione, in<br />
base all’articolo 42 della legge n. 122<br />
del 30 luglio 2010, e allo stesso potrà<br />
essere conferito uno specifico mandato<br />
di rappresentanza delle imprese<br />
partecipanti. Potrà, però, essere<br />
anche persona giuridica o individuale<br />
diversa dal «controllore», responsab<strong>il</strong>e<br />
della verifica del rispetto dei<br />
tempi di realizzazione del progetto<br />
da parte della singola impresa.<br />
Il contratto di rete d’imprese dovrà<br />
disciplinare anche i criteri di gestione<br />
del fondo patrimoniale, individuandone<br />
l’eventuale possib<strong>il</strong>ità di impiego<br />
rispetto ai successivi passaggi di<br />
realizzazione del progetto. Per fac<strong>il</strong>itare<br />
la necessaria concessione di «nuova<br />
finanza» da parte di banche o finanziarie<br />
dovrà prevedere invece l’obbligo,<br />
fissato ora per allora, da parte di<br />
tutti i componenti della rete e dell’organo<br />
esecutivo di fornire alle banche o<br />
agli intermediari finanziari creditori la<br />
possib<strong>il</strong>ità di controllare in qualsiasi<br />
momento lo stato di avanzamento<br />
dello sv<strong>il</strong>uppo del progetto, con libertà<br />
di accesso alle strutture produttive,<br />
ai disegni e ai progetti.<br />
Nel caso in cui le imprese aderenti<br />
alla rete optino per <strong>il</strong> finanziamento<br />
dello sv<strong>il</strong>uppo del progetto predisponendo<br />
un fondo comune, <strong>il</strong> contratto<br />
di costituzione della rete dovrà<br />
contenere alcune clausole specifiche.<br />
La prima: vincolare <strong>il</strong> patrimonio<br />
comune alla realizzazione del programma<br />
di rete. La seconda: stab<strong>il</strong>ire<br />
che <strong>il</strong> fondo non potrà essere suddiviso<br />
tra i partecipanti prima della<br />
scadenza naturale del contratto. La<br />
terza: disciplinare le fattispecie di<br />
recesso anticipato dal contratto, fissando<br />
i meccanismi che consentano<br />
alle imprese aderenti di recedere dal<br />
contratto senza compromettere <strong>il</strong><br />
successo della rete stessa e del suo<br />
programma.<br />
Quindi, a titolo esemplificativo:<br />
prevedere la sostituzione con un’altra<br />
impresa con caratteristiche omologhe<br />
a quella in uscita, ovvero l’accollo<br />
delle funzioni svolte dall’impresa in<br />
uscita da parte di altre imprese già<br />
aderenti alla rete. La quarta: stab<strong>il</strong>ire<br />
le modalità di gestione in caso di fallimento<br />
di una o più imprese partecipanti<br />
alla rete. La quinta: prevedere<br />
specchio<br />
economico33<br />
la possib<strong>il</strong>ità di affidare alla banca<br />
finanziatrice <strong>il</strong> monitoraggio del corretto<br />
adempimento, da parte di tutte<br />
le imprese aderenti, degli obblighi<br />
assunti con la sottoscrizione del contratto<br />
di rete.<br />
Il «fondo», naturalmente, non<br />
esprimerà la capacità di finanziare<br />
interamente la realizzazione del progetto<br />
di rete, ma potrà essere usato<br />
quale garanzia per sostenerla. Si tratta,<br />
quindi, di una specifica risorsa che<br />
si somma alle ordinarie forme di<br />
garanzia come, ad esempio, la costituzione<br />
del pegno su macchinari,<br />
disegni, brevetti, denaro contante,<br />
titoli e strumenti finanziari. Al<br />
riguardo vanno ricordate anche: la<br />
costituzione di garanzie finanziarie<br />
ex articolo 3 del decreto legislativo n.<br />
170 del 2004 sulla registrazione degli<br />
strumenti finanziari sui conti degli<br />
intermediari e sull’annotazione del<br />
contante nel conto di pertinenza; la<br />
costituzione di priv<strong>il</strong>egi ex legge<br />
Sabatini sui macchinari.<br />
Gli interessi del creditore finanziatore,<br />
inoltre, possono essere ulteriormente<br />
protetti attraverso strumenti<br />
contrattuali che assistono la garanzia<br />
primaria quali: iscrizioni ipotecarie,<br />
fideiussioni r<strong>il</strong>asciate dai soci delle<br />
singole imprese, garanzie autonome<br />
a prima richiesta r<strong>il</strong>asciate da altre<br />
banche o istituti assicurativi e garanzie<br />
concesse da altre società del gruppo.<br />
La cultura d’oltreoceano della<br />
garanzia suggerisce altre soluzioni:<br />
ad esempio <strong>il</strong> conferimento dei diritti<br />
vantati dalle singole imprese partecipanti<br />
alla proprietà intellettuali come<br />
marchi, brevetti, disegni, progetti e<br />
know how in una newco, con dazione<br />
in pegno delle relative quote.<br />
Infine, per tornare alle possib<strong>il</strong>ità<br />
offerte dalla legislazione italiana - le<br />
pattuizioni relative all’esecuzione del<br />
contratto di rete -, per quanto attiene<br />
ai pagamenti restitutori a favore della<br />
banca finanziatrice, un’altra possib<strong>il</strong>e<br />
soluzione potrebbe essere costituita<br />
dal loro inserimento in un piano attestato<br />
dall’ex articolo 67 comma II, lettera<br />
d della legge fallimentare, che<br />
non riguarda più esclusivamente<br />
situazioni di crisi o di insolvenza ma<br />
favorisce anche la creazione di regolamenti<br />
concordati tra <strong>il</strong> debitore e i<br />
suoi creditori, formalizzati e resi<br />
opponib<strong>il</strong>i a terzi in caso di necessità.<br />
Naturalmente sia <strong>il</strong> fondo patrimoniale<br />
comune sia <strong>il</strong> patrimonio destinato<br />
dovranno risultare coerenti con<br />
<strong>il</strong> progetto da realizzare in termini<br />
strutturali e di consistenza patrimoniale.<br />
Per fac<strong>il</strong>itarne la costituzione, <strong>il</strong><br />
legislatore con l’articolo 42 della<br />
legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha stab<strong>il</strong>ito<br />
che al fondo comune si applicano,<br />
in quanto compatib<strong>il</strong>i, le disposizioni<br />
di cui agli articoli 2614 e 2615