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Le norme vigenti favoriscono ogni ipotesi di aggregazione di imprese<br />

Anche la durata del contratto di rete<br />

andrà determinata, così come dovrà<br />

essere indicato l’organo responsab<strong>il</strong>e<br />

dell’esecuzione del programma di<br />

rete con la relativa disciplina dei<br />

poteri, anche di rappresentanza, e<br />

delle modalità di partecipazione<br />

degli aderenti alla rete e alle attività<br />

di tale organo.<br />

La norma prevede, anche se in via<br />

eventuale, l’istituzione di un fondo<br />

comune finalizzato alla realizzazione<br />

del progetto. In tal caso andranno<br />

precisati i criteri di valutazione dei<br />

conferimenti iniziali e degli eventuali<br />

contributi successivi effettuati da ciascuna<br />

società partecipante. Nello<br />

stesso modo <strong>il</strong> fondo comune che le<br />

imprese potranno decidere di costituire,<br />

con condivisa valutazione in<br />

relazione al progetto, resta caratterizzato<br />

dalla maggiore libertà negoziale<br />

possib<strong>il</strong>e, in termini sia di forma legale<br />

che di struttura e contenuto.<br />

Le imprese potranno provvedervi<br />

attraverso conferimenti di denaro<br />

liquido o di brevetti, marchi, progetti,<br />

know how, beni mob<strong>il</strong>i, titoli, risorse<br />

umane e strumenti di lavoro; o ancora,<br />

laddove ciò sia consentito dal programma<br />

di rete, mediante la creazione,<br />

da parte di ciascuna impresa partecipante,<br />

di uno specifico patrimonio<br />

destinato alla realizzazione del<br />

progetto comune, sulla base di quanto<br />

stab<strong>il</strong>ito dall’articolo 2447 bis,<br />

comma 1, lettera a del Codice civ<strong>il</strong>e.<br />

Il contratto di rete d’imprese potrà<br />

prevedere anche la costituzione dell’organo<br />

responsab<strong>il</strong>e dell’esecuzione<br />

del progetto e precisare i relativi criteri<br />

di partecipazione delle singole<br />

società, in ragione della quota di conferimento.<br />

Tale «soggetto responsab<strong>il</strong>e»<br />

potrà essere individuato con la<br />

massima libertà dai partecipanti,<br />

anche se di nuova costituzione, in<br />

base all’articolo 42 della legge n. 122<br />

del 30 luglio 2010, e allo stesso potrà<br />

essere conferito uno specifico mandato<br />

di rappresentanza delle imprese<br />

partecipanti. Potrà, però, essere<br />

anche persona giuridica o individuale<br />

diversa dal «controllore», responsab<strong>il</strong>e<br />

della verifica del rispetto dei<br />

tempi di realizzazione del progetto<br />

da parte della singola impresa.<br />

Il contratto di rete d’imprese dovrà<br />

disciplinare anche i criteri di gestione<br />

del fondo patrimoniale, individuandone<br />

l’eventuale possib<strong>il</strong>ità di impiego<br />

rispetto ai successivi passaggi di<br />

realizzazione del progetto. Per fac<strong>il</strong>itare<br />

la necessaria concessione di «nuova<br />

finanza» da parte di banche o finanziarie<br />

dovrà prevedere invece l’obbligo,<br />

fissato ora per allora, da parte di<br />

tutti i componenti della rete e dell’organo<br />

esecutivo di fornire alle banche o<br />

agli intermediari finanziari creditori la<br />

possib<strong>il</strong>ità di controllare in qualsiasi<br />

momento lo stato di avanzamento<br />

dello sv<strong>il</strong>uppo del progetto, con libertà<br />

di accesso alle strutture produttive,<br />

ai disegni e ai progetti.<br />

Nel caso in cui le imprese aderenti<br />

alla rete optino per <strong>il</strong> finanziamento<br />

dello sv<strong>il</strong>uppo del progetto predisponendo<br />

un fondo comune, <strong>il</strong> contratto<br />

di costituzione della rete dovrà<br />

contenere alcune clausole specifiche.<br />

La prima: vincolare <strong>il</strong> patrimonio<br />

comune alla realizzazione del programma<br />

di rete. La seconda: stab<strong>il</strong>ire<br />

che <strong>il</strong> fondo non potrà essere suddiviso<br />

tra i partecipanti prima della<br />

scadenza naturale del contratto. La<br />

terza: disciplinare le fattispecie di<br />

recesso anticipato dal contratto, fissando<br />

i meccanismi che consentano<br />

alle imprese aderenti di recedere dal<br />

contratto senza compromettere <strong>il</strong><br />

successo della rete stessa e del suo<br />

programma.<br />

Quindi, a titolo esemplificativo:<br />

prevedere la sostituzione con un’altra<br />

impresa con caratteristiche omologhe<br />

a quella in uscita, ovvero l’accollo<br />

delle funzioni svolte dall’impresa in<br />

uscita da parte di altre imprese già<br />

aderenti alla rete. La quarta: stab<strong>il</strong>ire<br />

le modalità di gestione in caso di fallimento<br />

di una o più imprese partecipanti<br />

alla rete. La quinta: prevedere<br />

specchio<br />

economico33<br />

la possib<strong>il</strong>ità di affidare alla banca<br />

finanziatrice <strong>il</strong> monitoraggio del corretto<br />

adempimento, da parte di tutte<br />

le imprese aderenti, degli obblighi<br />

assunti con la sottoscrizione del contratto<br />

di rete.<br />

Il «fondo», naturalmente, non<br />

esprimerà la capacità di finanziare<br />

interamente la realizzazione del progetto<br />

di rete, ma potrà essere usato<br />

quale garanzia per sostenerla. Si tratta,<br />

quindi, di una specifica risorsa che<br />

si somma alle ordinarie forme di<br />

garanzia come, ad esempio, la costituzione<br />

del pegno su macchinari,<br />

disegni, brevetti, denaro contante,<br />

titoli e strumenti finanziari. Al<br />

riguardo vanno ricordate anche: la<br />

costituzione di garanzie finanziarie<br />

ex articolo 3 del decreto legislativo n.<br />

170 del 2004 sulla registrazione degli<br />

strumenti finanziari sui conti degli<br />

intermediari e sull’annotazione del<br />

contante nel conto di pertinenza; la<br />

costituzione di priv<strong>il</strong>egi ex legge<br />

Sabatini sui macchinari.<br />

Gli interessi del creditore finanziatore,<br />

inoltre, possono essere ulteriormente<br />

protetti attraverso strumenti<br />

contrattuali che assistono la garanzia<br />

primaria quali: iscrizioni ipotecarie,<br />

fideiussioni r<strong>il</strong>asciate dai soci delle<br />

singole imprese, garanzie autonome<br />

a prima richiesta r<strong>il</strong>asciate da altre<br />

banche o istituti assicurativi e garanzie<br />

concesse da altre società del gruppo.<br />

La cultura d’oltreoceano della<br />

garanzia suggerisce altre soluzioni:<br />

ad esempio <strong>il</strong> conferimento dei diritti<br />

vantati dalle singole imprese partecipanti<br />

alla proprietà intellettuali come<br />

marchi, brevetti, disegni, progetti e<br />

know how in una newco, con dazione<br />

in pegno delle relative quote.<br />

Infine, per tornare alle possib<strong>il</strong>ità<br />

offerte dalla legislazione italiana - le<br />

pattuizioni relative all’esecuzione del<br />

contratto di rete -, per quanto attiene<br />

ai pagamenti restitutori a favore della<br />

banca finanziatrice, un’altra possib<strong>il</strong>e<br />

soluzione potrebbe essere costituita<br />

dal loro inserimento in un piano attestato<br />

dall’ex articolo 67 comma II, lettera<br />

d della legge fallimentare, che<br />

non riguarda più esclusivamente<br />

situazioni di crisi o di insolvenza ma<br />

favorisce anche la creazione di regolamenti<br />

concordati tra <strong>il</strong> debitore e i<br />

suoi creditori, formalizzati e resi<br />

opponib<strong>il</strong>i a terzi in caso di necessità.<br />

Naturalmente sia <strong>il</strong> fondo patrimoniale<br />

comune sia <strong>il</strong> patrimonio destinato<br />

dovranno risultare coerenti con<br />

<strong>il</strong> progetto da realizzare in termini<br />

strutturali e di consistenza patrimoniale.<br />

Per fac<strong>il</strong>itarne la costituzione, <strong>il</strong><br />

legislatore con l’articolo 42 della<br />

legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha stab<strong>il</strong>ito<br />

che al fondo comune si applicano,<br />

in quanto compatib<strong>il</strong>i, le disposizioni<br />

di cui agli articoli 2614 e 2615

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