ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art. 19 Trasporto dei <strong>rifiuti</strong><br />
1. Il trasporto comprende tutte le operazioni <strong>di</strong> trasferimento dei <strong>rifiuti</strong> dal luogo <strong>di</strong><br />
produzione al luogo <strong>di</strong> destinazione interme<strong>di</strong>a o finale, per le successive attività <strong>di</strong><br />
stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e/o smaltimento finale.<br />
2. Il trasporto dei <strong>rifiuti</strong> deve essere effettuato con idonei automezzi, le cui caratteristiche<br />
e lo stato <strong>di</strong> conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze<br />
igienico-sanitarie, secondo le finalità in<strong>di</strong>cate all'0 del presente regolamento.<br />
3. I veicoli a<strong>di</strong>biti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della<br />
circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che<br />
possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo<br />
svolgimento del servizio pubblico.<br />
Art. 20 Smaltimento e Recupero dei <strong>rifiuti</strong><br />
1. Lo smaltimento ed il recupero dei <strong>rifiuti</strong>, così come definiti all’0, comma 1, lettere t)<br />
ed u) devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22<br />
conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. stesso.<br />
2. Lo smaltimento dei <strong>rifiuti</strong> costituisce la fase residuale della gestione dei <strong>rifiuti</strong>. I <strong>rifiuti</strong><br />
da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la<br />
prevenzione e le attività <strong>di</strong> riutilizzo e <strong>di</strong> recupero.<br />
Art. 21 Divieti<br />
1. E’ vietato conferire qualsiasi tipo <strong>di</strong> rifiuto a operatori e/o per iniziative non<br />
autorizzate dalla stessa Amministrazione Comunale.<br />
2. E' fatto <strong>di</strong>vieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche <strong>di</strong><br />
volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il<br />
<strong>Comune</strong>, effettuare interventi <strong>di</strong> raccolta, anche <strong>di</strong>fferenziata, <strong>di</strong> qualsiasi frazione dei<br />
<strong>rifiuti</strong> urbani.<br />
<strong>Regolamento</strong> Comunale per la <strong>di</strong>sciplina dei servizi <strong>di</strong> gestione dei <strong>rifiuti</strong> urbani e assimilati pag.<br />
17