ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
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3. Il <strong>Comune</strong>, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.<br />
22, in base ai criteri in<strong>di</strong>viduati all’art. 2, comma 1 lettera g), del D.M. 219/2000<br />
stabilisce le seguenti tipologie <strong>di</strong> <strong>rifiuti</strong> sanitari assimilati agli urbani:<br />
a) <strong>rifiuti</strong> derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture<br />
sanitarie;<br />
b) <strong>rifiuti</strong> derivanti dall'attività <strong>di</strong> ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai<br />
reparti <strong>di</strong> degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da<br />
pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisati clinicamente, dal<br />
me<strong>di</strong>co che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;<br />
c) la frazione secca dei <strong>rifiuti</strong> speciali (vetro, carta, cartone, metalli, ecc.) assimilata<br />
per qualità ai <strong>rifiuti</strong> urbani ai sensi dell'art. 50 del presente regolamento;<br />
d) la spazzatura;<br />
e) i <strong>rifiuti</strong> derivanti da attività <strong>di</strong> giar<strong>di</strong>naggio effettuata nell'ambito delle strutture<br />
sanitarie;<br />
5. I <strong>rifiuti</strong> <strong>di</strong> cui al comma 3, sottostanno alle modalità <strong>di</strong> conferimento e raccolta<br />
previste per i <strong>rifiuti</strong> urbani <strong>di</strong> analoga composizione;<br />
6. La sterilizzazione dei <strong>rifiuti</strong> sanitari pericolosi effettuata al <strong>di</strong> fuori della struttura<br />
sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative <strong>di</strong> cui agli articoli<br />
27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni. In tal<br />
caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione <strong>di</strong> avvenuta<br />
sterilizzazione.<br />
7. Al responsabile della struttura sanitaria compete la sorveglianza ed il rispetto delle<br />
<strong>di</strong>sposizioni previste dal D.M. 219/2000, fermo restando quanto previsto dagli art. 10,<br />
45, e 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.<br />
8. I <strong>rifiuti</strong> <strong>di</strong> cui al comma 3 del presente articolo sono conferiti e raccolti secondo le<br />
modalità previste per gli altri <strong>rifiuti</strong> assimilati, secondo quanto specificato all'art. 52<br />
del presente regolamento.<br />
9. Nel caso in cui la prestazione del personale sanitario delle strutture pubbliche e<br />
private, che erogano le prestazioni <strong>di</strong> cui alla Legge 23 Dicembre 1978, n. 833, e al<br />
decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, sia svolta all’esterno delle stesse, si<br />
considerano luogo <strong>di</strong> produzione dei <strong>rifiuti</strong> sanitari le strutture medesime, ai sensi<br />
dell’art. 58, comma 7-ter, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Il conferimento <strong>di</strong> tali<br />
<strong>rifiuti</strong> dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la<br />
responsabilità dell’operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per<br />
garantire il rispetto dei termini <strong>di</strong> cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 5 febbraio 1997,<br />
n. 22.<br />
10. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie <strong>di</strong> riferimento i <strong>rifiuti</strong><br />
sanitari, con esclusione <strong>di</strong> quelli assimilati agli urbani, prodotti presso ambulatori<br />
decentrati dell’azienda sanitaria <strong>di</strong> riferimento (ambulatori comunali).<br />
<strong>Regolamento</strong> Comunale per la <strong>di</strong>sciplina dei servizi <strong>di</strong> gestione dei <strong>rifiuti</strong> urbani e assimilati pag.<br />
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