ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TITOLO IV Deposito temporaneo<br />
Art. 22 Definizione<br />
1. Per deposito temporaneo s’intende il raggruppamento dei <strong>rifiuti</strong>, effettuato prima della<br />
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle con<strong>di</strong>zioni in<strong>di</strong>cate all'art 6, comma 1,<br />
lettera m), del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e qui <strong>di</strong> seguito riportate: “i <strong>rifiuti</strong><br />
depositati non devono contenere policloro<strong>di</strong>benzo<strong>di</strong>ossine, policloro<strong>di</strong>benzofurani,<br />
policloro<strong>di</strong>benzofenoli, in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile,<br />
policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; i <strong>rifiuti</strong> pericolosi debbono essere<br />
raccolti ed avviati alle operazioni <strong>di</strong> recupero o <strong>di</strong> smaltimento con cadenza almeno<br />
bimestrale in<strong>di</strong>pendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa,<br />
quando il quantitativo <strong>di</strong> <strong>rifiuti</strong> pericolosi in deposito raggiunge 10 metri cubi; il<br />
termine <strong>di</strong> durata del deposito temporaneo è <strong>di</strong> 1 anno se il quantitativo <strong>di</strong> <strong>rifiuti</strong> in<br />
deposito non supera i 10 metri cubi nell’anno e se, in<strong>di</strong>pendentemente dalle quantità,<br />
il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori. I<br />
<strong>rifiuti</strong> non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni <strong>di</strong> recupero o <strong>di</strong><br />
smaltimento con cadenza almeno trimestrale in<strong>di</strong>pendentemente dalle quantità in<br />
deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei <strong>rifiuti</strong> non pericolosi in<br />
deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine <strong>di</strong> durata del deposito temporaneo è <strong>di</strong> 1<br />
anno se il quantitativo <strong>di</strong> <strong>rifiuti</strong> in deposito non supera i 20 metri cubi nell’anno e se,<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti<br />
localizzati nelle isole minori; il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi<br />
omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i <strong>rifiuti</strong> pericolosi,<br />
nel rispetto delle norme che <strong>di</strong>sciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi<br />
contenute; devono essere rispettate le norme che <strong>di</strong>sciplinano l’imballaggio e<br />
l’etichettatura dei <strong>rifiuti</strong> pericolosi.”<br />
Art. 23 Obblighi dei produttori <strong>di</strong> rifiuto<br />
1. Il deposito temporaneo del rifiuto presso il luogo <strong>di</strong> produzione dovrà essere fatto per<br />
tipologie omogenee in modo tale da favorire la gestione <strong>di</strong>fferenziata delle <strong>di</strong>verse<br />
frazioni <strong>di</strong> rifiuto così come previsto dalle finalità <strong>di</strong> cui all’art. 4 del presente<br />
regolamento.<br />
2. Durante il deposito temporaneo si dovranno osservare modalità atte a favorire<br />
l'igienicità della successiva fase <strong>di</strong> conferimento del rifiuto.<br />
3. I produttori <strong>di</strong> <strong>rifiuti</strong> speciali non assimilati sono tenuti a <strong>di</strong>stinguere i flussi <strong>di</strong> tali<br />
<strong>rifiuti</strong> da quelli urbani e da quelli speciali assimilati.<br />
4. Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è vietato miscelare<br />
categorie <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> <strong>rifiuti</strong> pericolosi, ovvero <strong>rifiuti</strong> pericolosi con <strong>rifiuti</strong> non<br />
pericolosi. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per la miscelazione dei<br />
<strong>rifiuti</strong>, chiunque viola il <strong>di</strong>vieto è tenuto a procedere, a proprie spese, alla separazione<br />
dei <strong>rifiuti</strong> miscelati, sempre che tale operazione sia tecnicamente ed economicamente<br />
possibile.<br />
5. Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 in deroga al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />
cui al comma 1, la miscelazione dei <strong>rifiuti</strong> pericolosi tra loro con altri <strong>rifiuti</strong> può essere<br />
autorizzata dalla regione al fine <strong>di</strong> rendere più sicuro lo smaltimento dei <strong>rifiuti</strong>, purchè<br />
<strong>Regolamento</strong> Comunale per la <strong>di</strong>sciplina dei servizi <strong>di</strong> gestione dei <strong>rifiuti</strong> urbani e assimilati pag.<br />
18