ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. E' assolutamente vietato introdurre <strong>rifiuti</strong> <strong>di</strong> qualsiasi genere nelle ca<strong>di</strong>toie stradali.<br />
Art. 36 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri<br />
1. Chi effettua attività e<strong>di</strong>li <strong>di</strong> costruzione, demolizione, manutenzione e ristrutturazione,<br />
con occupazione <strong>di</strong> aree pubbliche o <strong>di</strong> uso pubblico, è tenuto alla rimozione dei<br />
materiali <strong>di</strong> risulta ed alla pulizia dell'area nonché, agli adempimenti <strong>di</strong> cui al vigente<br />
regolamento comunale per l'applicazione della tassa <strong>di</strong> occupazione del suolo<br />
pubblico. La gestione dei <strong>rifiuti</strong> provenienti dalle attività <strong>di</strong> cui al presente comma è a<br />
carico del produttore degli stessi come specificato all’art. 78 del presente regolamento.<br />
2. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché <strong>di</strong> quelle da considerarsi<br />
ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree imme<strong>di</strong>atamente<br />
a<strong>di</strong>acenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re l'accesso ad estranei.<br />
3. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia<br />
me<strong>di</strong>ante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od<br />
aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito dei<br />
veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento me<strong>di</strong>ante<br />
materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi <strong>di</strong> locomozione (cingoli, ecc.).<br />
Art. 37 Aree provvisoriamente a<strong>di</strong>bite a sosta per noma<strong>di</strong>, luna park, circhi, spettacoli<br />
viaggianti e manifestazioni pubbliche<br />
1. Le aree utilizzate devono essere quoti<strong>di</strong>anamente pulite durante l’uso e lasciate<br />
pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti.<br />
2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente<br />
regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita or<strong>di</strong>nanza sindacale.<br />
3. Gli enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici, o qualsiasi<br />
altro citta<strong>di</strong>no o gruppo <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni che intendano organizzare iniziative quali feste,<br />
sagre, corse o manifestazioni anche <strong>di</strong> tipo culturale o sportivo, su strade, piazze e<br />
aree pubbliche, o <strong>di</strong> uso pubblico, anche senza fini <strong>di</strong> lucro, sono tenuti a chiedere le<br />
necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti e far pervenire al <strong>Comune</strong>, con<br />
preavviso minimo <strong>di</strong> 10 giorni, il programma delle iniziative in<strong>di</strong>cando le aree che<br />
intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine <strong>di</strong> concordare con il <strong>Comune</strong><br />
le modalità <strong>di</strong> gestione dei <strong>rifiuti</strong> prodotti e <strong>di</strong> consentire allo stesso <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre gli<br />
eventuali necessari interventi <strong>di</strong> pulizia.<br />
4. Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> temporanea concessione in uso dell’area conterrà una clausola<br />
circa le modalità <strong>di</strong> gestione dei <strong>rifiuti</strong> prodotti, sia in funzione dell’afflusso <strong>di</strong><br />
pubblico, che dell’eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti<br />
ai circhi, spettacoli viaggianti e Luna Park.<br />
Art. 38 Obblighi <strong>di</strong> chi conduce animali domestici su aree pubbliche<br />
1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o <strong>di</strong> uso<br />
pubblico, comprese le aree ver<strong>di</strong>, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione<br />
dovuta alle deiezioni degli animali stessi.<br />
2. Nel caso vengano lordate le aree suddette, le persone che conducono l'animale hanno<br />
l'obbligo <strong>di</strong> provvedere alla completa asportazione delle feci come previsto<br />
dall’apposita or<strong>di</strong>nanza sindacale. A tal fine sono tenute a dotarsi <strong>di</strong> apposita<br />
attrezzatura idonea all'imme<strong>di</strong>ata rimozione delle deiezioni degli animali.<br />
<strong>Regolamento</strong> Comunale per la <strong>di</strong>sciplina dei servizi <strong>di</strong> gestione dei <strong>rifiuti</strong> urbani e assimilati pag.<br />
59