ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
ECOLOGIA - Regolamento rifiuti - Comune di Borgosatollo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TITOLO XVI Disposizioni finali<br />
Art. 49 Divieto <strong>di</strong> abbandono e deposito incontrollato <strong>di</strong> <strong>rifiuti</strong><br />
1. Ai fini del presente regolamento per abbandono dei <strong>rifiuti</strong> si intende il semplice ed<br />
isolato atto <strong>di</strong> rilascio del rifiuto. Il deposito incontrollato presuppone una sia pur<br />
minima continuità temporale dell'accumulo dei <strong>rifiuti</strong> in aree e con<strong>di</strong>zioni tali da<br />
determinare pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, in quanto il deposito viene<br />
attuato attraverso sistemi privi <strong>di</strong> un controllo logico-operativo e in violazione delle<br />
norme previste per il deposito temporaneo (controllato) e lo stoccaggio.<br />
2. Al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere il deposito incontrollato dal concetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica abusiva si<br />
evidenzia che con tale termine s’intende la gestione <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica non autorizzata che si<br />
fonda sui seguenti presupposti:<br />
a) destinazione e allestimento a <strong>di</strong>scarica <strong>di</strong> una determinata area;<br />
b) attuazione <strong>di</strong> un’organizzazione, articolata o ru<strong>di</strong>mentale <strong>di</strong> persone, cose<br />
e/o macchine <strong>di</strong>retta al funzionamento della <strong>di</strong>scarica.<br />
3. Ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, l'abbandono e il<br />
deposito incontrollato dei <strong>rifiuti</strong> sul suolo e nel suolo sono vietati. Tale <strong>di</strong>vieto è <strong>di</strong><br />
tipo assoluto e vale per qualsiasi area in<strong>di</strong>pendentemente dal suo stato patrimoniale<br />
(pubblica o privata) e dalla sua destinazione d'uso.<br />
4. Ai sensi dell’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è altresì vietata<br />
l'immissione <strong>di</strong> <strong>rifiuti</strong> <strong>di</strong> qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque<br />
superficiali e sotterranee.<br />
5. Ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatta salva<br />
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, chiunque viola i<br />
<strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui ai commi 3 e 4 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero<br />
o allo smaltimento dei <strong>rifiuti</strong> ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il<br />
proprietario e con i titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reali o personali <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento sull'area, ai quali<br />
tale violazione sia imputabile a titolo <strong>di</strong> dolo o colpa. Con or<strong>di</strong>nanza sindacale si<br />
<strong>di</strong>spongono le operazioni <strong>di</strong> cui sopra ed il termine entro cui provvedere, decorso il<br />
quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle<br />
somme anticipate.<br />
6. Ai sensi dell’art. 14 comma 4 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, qualora la<br />
responsabilità del fatto illecito <strong>di</strong> cui al comma 3 e 4 sia imputabile ad amministratori<br />
o rappresentanti <strong>di</strong> persona giuri<strong>di</strong>ca, ai sensi e per effetti del comma 5 sono tenuti in<br />
solido la persona giuri<strong>di</strong>ca ed i soggetti che subentrano nei <strong>di</strong>ritti della persona stessa.<br />
7. Per quanto riguarda la responsabilità solidale tra soggetto autore dell'abbandono o<br />
deposito incontrollato e proprietario e titolare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reali o personali <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento<br />
sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo <strong>di</strong> dolo o <strong>di</strong> colpa, l'onere della<br />
prova ricade sull'organo <strong>di</strong> vigilanza e non potrà mai trattarsi <strong>di</strong> responsabilità<br />
oggettiva o formale. Si dovrà verificare se a carico del proprietario o titolare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti<br />
sull'area si possano imputare le violazioni a titolo <strong>di</strong>:<br />
<strong>Regolamento</strong> Comunale per la <strong>di</strong>sciplina dei servizi <strong>di</strong> gestione dei <strong>rifiuti</strong> urbani e assimilati pag.<br />
65