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GM – Dispensa 01-2013 _13marzo - A.G.E.LL.PP.

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STUDIO.<strong>GM</strong>EDDA@<strong>GM</strong>AIL.COM<br />

In particolare la prassi dell'espropriazione indiretta o accessione invertita, è<br />

elemento di violazione del principio di proprietà tutelato dall'art. 1 della Convenzione.<br />

Contrariamente da quanto novellato dalla giurisprudenza nazionale, non vi è trasferimento<br />

di proprietà su occupazione 'sine titulo', e quindi l'assenza di prescrizione dell'azione<br />

risarcitoria. Si passa, quindi, da debito di valuta (prescrivibile) a debito di valore (non<br />

prescrivibile). Recependo tale indirizzo e con l'obbiettivo di dare una norma nasce l'art. 43.<br />

A questo punto lo stesso Consiglio di Stato - sez. IV, rivedendo quanto enunciato nel<br />

2003, con decisione 30.11.2007, n.6124, stabilisce:<br />

"L’art. 43 T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità preclude che la PA diventi proprietaria di<br />

un bene sine titulo, potendo essa divenirlo nei seguenti casi:<br />

1) fisiologicamente, al termine del procedimento espropriativo, concluso con il decreto di esproprio<br />

o con la cessione del bene espropriando;<br />

2) o, patologicamente, ove il bene sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace<br />

provvedimento, mediante il decreto di acquisizione coattiva sanante ex art. 43, che non<br />

presuppone un quinquennale termine prescrizionale per eventuali richieste risarcitorie, decorrente<br />

dalla trasformazione irreversibile dell’area o dalla realizzazione dell’opera;.<br />

Ma anche la vita dell'art. 43 non è di grande durata, inserito come norma innovativa<br />

all'interno di un T.U., viene dichiarato illegittimo con sentenza Corte Costituzionale del<br />

08.10.2<strong>01</strong>0, n. 293, in quanto emanato in violazione della legge delega.<br />

Gli effetti della sentenza sono che la pubblica amministrazione si trova di colpo<br />

senza strumenti operativi e non tardano ad arrivare le richieste, soprattutto da parte dei<br />

proprietari con contenziosi in itinere, della restituzione delle aree secondo il presupposto<br />

dell'accessione artt. 934 e 936 7 del codice civile, già citati precedentemente.<br />

7 Articolo 936.<br />

Quando le costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di<br />

ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.<br />

(....)<br />

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933).<br />

Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.<br />

Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua<br />

scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147).<br />

La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia<br />

dell’incorporazione (2964 e seguenti)<br />

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