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GM – Dispensa 01-2013 _13marzo - A.G.E.LL.PP.

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STUDIO.<strong>GM</strong>EDDA@<strong>GM</strong>AIL.COM<br />

2) Trattandosi di procedura propria del diritto privato, non abbiamo mai trovato conforto<br />

della forma, e della conseguente responsabilità, che legittimerebbe il funzionario (dirigente<br />

della P.A.) ad avviare una azione di natura privatistica, stante le acquisizioni in capo ad<br />

Organi collegiali quali il Consiglio Comunale.<br />

A dare alcune risposte , oltre che la CEDU, troviamo due sentenze del T.A.R. Lazio,<br />

una la n. 162/2009, con la quale si conferma che la P.A. può diventare proprietaria del<br />

bene solo nei modi classici-formali (decreto o cessione) o mediante l'atto di acquisizione, e<br />

pertanto senza possibilità di usucapione. La seconda, la n. 9557/2009, ammette la<br />

possibilità dell'usucapione, ma con effetti dalla data di entrata in vigore del Dpr 327/<strong>01</strong>, in<br />

quanto la massiccia partecipazione del proprietario in tutte le fasi, può legittimare un<br />

possesso, anche se in capo alla P.A., del bene a cui il proprietario non ha fatto alcuna<br />

azione di tutela del proprio diritto legittimandone l'uso pacifico.<br />

Prendiamo atto che recentemente il TAR Sicilia con la sentenza 9/13 del 14.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>3,<br />

ha posto elementi sostanziali utili a definire, almeno per ora, gli indirizzi in materia, che di<br />

seguito si riassumo.<br />

I. la controversia in esame ha ad oggetto i rapporti tra l'istituto dell'espropriazione per<br />

pubblica utilità e quello dell'usucapione civilistica ex art. 1158 c.c..<br />

II. L'interazione dell'istituto dell'usucapione con le problematiche relative alle varie forme di<br />

espropriazione per pubblica utilità di beni privati, invero, si è atteggiata in maniera diversa<br />

a seconda del momento storico. In un primo periodo, come è noto, l'elaborazione<br />

giurisprudenziale ha dato vita, nelle varie ipotesi di occupazione illegittima di beni privati<br />

da parte della P.A. all'istituto della 'occupazione appropriativa' (o acquisitiva).<br />

III. Attualmente in forza della nuova disciplina - con l'articolo 43 d.P.R. 327/20<strong>01</strong>, e poi<br />

riproposta dall'articolo 42 bis del citato Dpr - la trasformazione del fondo seguita alla<br />

realizzazione dell'opera pubblica non determina più né l'acquisto della proprietà dell'area in<br />

capo alla p.a. procedente né tantomeno la cessazione dell'illecito. Al contrario, la situazione<br />

antigiuridica originata dall'occupazione illegittima, colorandosi dei caratteri della<br />

permanenza, si protrae fino all'adozione dell'atto di acquisizione sanante, produttivo<br />

dell'effetto traslativo della proprietà in favore della p.a.<br />

IV. Acquisita l'ipotesi circa l'applicazione dell'usucapione anche in favore della p.a. (e,<br />

ovviamente, non il contrario -usucapione di beni pubblici da parte di soggetti privati -<br />

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