N. 8-Venerdì 19 Febbraio 2010 (PDF) - Gazzetta Ufficiale della ...
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70 <strong>19</strong>-2-<strong>2010</strong> - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 8<br />
DISPOSIZIONI E COMUNICATI<br />
CORTE COSTITUZIONALE<br />
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana<br />
avverso la delibera legislativa approvata dall’Assemblea<br />
regionale siciliana il 17 dicembre 2009, recante: “Interventi<br />
finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione.<br />
Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno<br />
<strong>2010</strong>”.<br />
(Pubblicazione disposta dal presidente <strong>della</strong> Corte costituzionale<br />
a norma dell’art. 24 delle norme integrative del 16<br />
marzo <strong>19</strong>56).<br />
Ricorso n. 109 depositato il 30 dicembre 2009.<br />
L’Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 17<br />
dicembre 2009, ha approvato il disegno di legge n. 499 dal<br />
titolo “Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e<br />
disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio<br />
provvisorio per l’anno <strong>2010</strong>”, pervenuto a questo<br />
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi<br />
e per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto speciale, il 21<br />
dicembre 2009.<br />
L’articolo 3 del suddetto provvedimento legislativo,<br />
che si trascrive, dà adito a censure di costituzionalità per<br />
violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117 lett. 1) <strong>della</strong><br />
Costituzione e degli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale<br />
per le ragioni che di seguito si espongono:<br />
l’art. 3 “Norme in materia di contratti personale<br />
dell’ARPA” recita come segue:<br />
1. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente<br />
(ARPA) è autorizzata a rinnovare sino al 31 marzo <strong>2010</strong>,<br />
nell’ambito dei programmi e dei progetti finanziati con<br />
fondi regionali ed extra regionali, i contratti di lavoro a<br />
tempo determinato con il personale selezionato con procedura<br />
di evidenza pubblica, già utilizzato per le finalità di<br />
cui alla misura 1.01 del Programma operativo regionale<br />
(POR) Sicilia 2000-2006. Per le finalità del presente<br />
comma, l’ARPA è altresì autorizzata a stipulare contratti di<br />
lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2011, in<br />
numero massimo di 40 unità, previo espletamento di procedure<br />
selettive, con riserva dell’80% dei posti complessivi,<br />
al personale che ha già prestato servizio presso l’ARPA con<br />
contratti di collaborazione coordinata e continuativa<br />
anche a progetto, per un periodo non inferiore a 18 mesi,<br />
in rapporto ai requisiti per l’accesso dall’esterno. Per le<br />
finalità del presente comma, per gli esercizi finanziari <strong>2010</strong><br />
e 2011 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 migliaia<br />
di euro annui. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio<br />
pluriennale <strong>della</strong> Regione per il triennio 2009-2011<br />
nell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1.001.<br />
Codesta Eccellentissima Corte ha più volte affermato<br />
(ex plurimis con sentenze n. 159 del 2005 e n. 81 del 2006)<br />
che “i1 principio del pubblico concorso costituisce la regola<br />
per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni<br />
pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare<br />
la loro imparzialità ed efficienza”. Tale principio si è peraltro<br />
consolidato nel senso che le eventuali deroghe sono da<br />
ritenersi ammesse esclusivamente “in presenza di peculiari<br />
e straordinarie situazioni giustificatrici di interesse pubblico<br />
(ex plurimis sentenze n. 34 del 2004 e n. <strong>19</strong>4 del<br />
2002), nell’esercizio di una discrezionalità che trova il suo<br />
limite nella necessità di garantire il buon andamento <strong>della</strong><br />
pubblica amministrazione”.<br />
Codesta Corte ha al riguardo precisato che “la regola<br />
del pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata<br />
solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie<br />
e irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti legittimati<br />
a parteciparvi” (sentenza n. <strong>19</strong>4 del 2002). In particolare<br />
ha, altresì, riconosciuto che l’accesso al concorso<br />
può “essere condizionato al possesso di requisiti fissati in<br />
base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse<br />
esperienze lavorative maturate nell’ambito dell’amministrazione”.<br />
Ciò, tuttavia, può accadere, secondo quanto acclarato<br />
nella sentenza n. 141 del <strong>19</strong>99 “fino al limite oltre il quale<br />
possa dirsi che l’assunzione nell’amministrazione pubblica,<br />
attraverso norme di privilegio, esclude, o irragionevolmente,<br />
riduce la possibilità di accesso per tutti gli altri<br />
aspiranti con violazione del carattere pubblico del concorso,<br />
secondo quanto prescritto dall’articolo 97, 3° comma,<br />
<strong>della</strong> Costituzione.<br />
Nella recentissima sentenza n. 293 del 13 novembre<br />
2009 codesta Eccellentissima Corte nel ricostruire organicamente<br />
i principi posti dalla consolidata giurisprudenza<br />
nella materia de qua, ha ulteriormente precisato che “la<br />
forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche<br />
amministrazioni è rappresentata da una selezione trasparente,<br />
comparativa, basata esclusivamente sul merito”.<br />
Il concorso pubblico è invero la condizione per assicurare<br />
la piena realizzazione del diritto di partecipazione all’esercizio<br />
delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini.<br />
Inoltre, in diretta attuazione degli articoli 3 e 51 <strong>della</strong><br />
Costituzione “il concorso consente ai cittadini di accedere<br />
ai pubblici uffici in condizione di eguaglianza e «senza<br />
altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti»<br />
come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione<br />
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789”.<br />
Alla luce dei menzionati principi costituzionali secondo<br />
gli orientamenti giurisprudenziali richiamati, non ci si<br />
può esimere dal sottoporre la norma contenuta nell’articolo<br />
3 al vaglio di codesta Corte.<br />
Essa infatti prevede l’automatico rinnovo trimestrale<br />
dei contratti di lavoro a tempo determinato con unità di<br />
personale utilizzato dall’Amministrazione regionale per le<br />
finalità di cui alla misura 1.01 del Programma operativo<br />
regionale 2000-2006 nonché la stipula di nuovi contratti di<br />
lavoro, sempre a tempo determinato, per un numero massimo<br />
di 40 unità, previo espletamento di procedure selettive,<br />
con riserva dell’80% dei posti complessivi in favore<br />
del personale che ha prestato servizio presso l’ARPA con<br />
contratti di collaborazione coordinata e continuativa<br />
anche a progetto per un periodo non inferiore a 18 mesi.<br />
Orbene, dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione<br />
regionale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 488/<strong>19</strong>69 risulta<br />
che i destinatari <strong>della</strong> disposizione sono 137 e che gli stessi<br />
non sono attualmente in servizio e che hanno cessato le<br />
loro attività da oltre un anno solare e che tutti sono stati<br />
utilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.<br />
In proposito codesta Corte ha sottolineato nella sentenza<br />
n. 205 del 2006 che “l’aver prestato attività a tempo<br />
determinato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale<br />
non può essere considerato ex se, ed in mancanza di<br />
altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto<br />
per una riserva di posti”.<br />
COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.<br />
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE