legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...
legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...
legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
NORMATIVA PROVINCIALE<br />
progetto descritte nello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale soggiace alle sanzioni amministrative previste dalle leggi<br />
vigenti, ancorché relative a provve<strong>di</strong>menti permissivi ai sensi dell’articolo 10, comma 1, ove dal fatto derivi<br />
una violazione delle medesime.<br />
3. Qualora, verificatasi l’ipotesi <strong>di</strong> cui al comma 2, le leggi vigenti non prevedano alcuna sanzione<br />
amministrativa pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento <strong>di</strong> una<br />
somma <strong>di</strong> denaro da lire 2.000.000 a lire 12.000.000. 19<br />
4. Per l’applicazione delle sanzioni <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 3, si osservano le <strong>di</strong>sposizioni della <strong>legge</strong> 24<br />
novembre 1981, n. 689. In tali casi l’emissione dell’or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione o dell’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> archiviazione<br />
<strong>di</strong> cui all’articolo 18 della predetta <strong>legge</strong> n. 689 del 1981 spetta al funzionario preposto al servizio valutazione<br />
ambientale.<br />
5. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Provincia.<br />
6. Le autorità competenti al controllo nell’ambito delle materie concernenti l’uso del territorio e la tutela<br />
dell’ambiente - ivi comprese le materie in<strong>di</strong>viduate dall’articolo 10, comma 1 -, procedono all’emanazione dei<br />
provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> eventuale sospensione dei lavori, <strong>di</strong> adeguamento e <strong>di</strong> ripristino secondo le modalità<br />
stabilite dalla legislazione vigente e con osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’articolo 10, commi 7 e 8. Gli<br />
enti e le strutture in<strong>di</strong>cati nei provve<strong>di</strong>menti conclusivi delle procedure <strong>di</strong> valutazione dell’impatto ambientale<br />
o <strong>di</strong> verifica svolgono le attività <strong>di</strong> vigilanza sulle prescrizioni ad essi espressamente demandate dai medesimi<br />
provve<strong>di</strong>menti. In caso d’inerzia vi provvede in via sostitutiva la Giunta <strong>provinciale</strong> che, fissato un breve<br />
termine per l’adempimento, <strong>di</strong>spone l’esecuzione d’ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a<br />
spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l’osservanza del R.D. 14 aprile 1910, n.<br />
639. 20<br />
7. All’accertamento delle infrazioni alla presente <strong>legge</strong> provvedono le categorie <strong>di</strong> personale che saranno<br />
in<strong>di</strong>cate nel <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> esecuzione, in coor<strong>di</strong>namento con le funzioni <strong>di</strong> vigilanza e controllo previste<br />
dalla legislazione vigente nelle materie concernenti l’uso del territorio e la tutela dell’ambiente, ivi comprese<br />
le materie <strong>di</strong> cui all’articolo 10, comma 1.<br />
TITOLO II<br />
Istituzione del comitato <strong>provinciale</strong> per l’ambiente e msire per incentivare lo sviluppo sostenibile e<br />
fronteggiare il cambiamento climatico 21<br />
articolo 12 - Comitato <strong>provinciale</strong> per l’ambiente<br />
1. È istituito il comitato <strong>provinciale</strong> per l’ambiente, quale organo tecnico consultivo dell’amministrazione<br />
<strong>provinciale</strong> per le materie ambientali.<br />
2. Il comitato <strong>provinciale</strong> per l’ambiente è composto da:<br />
19 Importi pari a 1.033 € e 6.197 €.<br />
20 Comma mo<strong>di</strong>ficato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della l.p. 15 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 10 e dall'articolo 45, comma 1, lettera<br />
b), della l.p. <strong>29</strong> <strong>di</strong>cembre 2005, n. 20.<br />
Il testo originario era il seguente: “6. In ogni caso le sanzioni amministrative comportano l'obbligo <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata sospensione<br />
dei lavori realizzati. Le autorità competenti al controllo nell'ambito delle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela<br />
dell'ambiente - ivi comprese le materie in<strong>di</strong>viduate dall'articolo 10, comma 1 -, procedono all'emanazione dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong><br />
adeguamento e <strong>di</strong> ripristino secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente e con osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui<br />
all'articolo 10, commi 7 e 8. In caso <strong>di</strong> inerzia vi provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta <strong>provinciale</strong> il quale,<br />
prefisso un breve termine per l'adempimento, <strong>di</strong>spone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a<br />
spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l'osservanza del R. D. 14 aprile 1910, n. 639.”<br />
La mo<strong>di</strong>fica apportata dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della l.p. 15 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 10 riguarda il terzo periodo del<br />
comma 6 dell'articolo 11. Il testo mo<strong>di</strong>ficato era il seguente: “6. In ogni caso le sanzioni amministrative comportano l'obbligo<br />
<strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata sospensione dei lavori realizzati. Le autorità competenti al controllo nell'ambito delle materie concernenti l'uso<br />
del territorio e la tutela dell'ambiente - ivi comprese le materie in<strong>di</strong>viduate dall'articolo 10, comma 1 -, procedono<br />
all'emanazione dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> adeguamento e <strong>di</strong> ripristino secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente e con<br />
osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all'articolo 10, commi 7 e 8. In caso d'inerzia vi provvede in via sostitutiva la Giunta<br />
<strong>provinciale</strong> che, fissato un breve termine per l'adempimento, <strong>di</strong>spone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione<br />
in pristino, a spese del contravventore.”<br />
L’articolo 11, comma 2, della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, al punto a) ha soppresso il primo periodo che recitava: “In ogni caso le<br />
sanzioni amministrative comportano l’obbligo <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata sospensione dei lavori realizzati.”<br />
L’articolo 11, comma 2, della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, al punto b) ha soppresso, nel secondo periodo, le parole “dei<br />
provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> adeguamento” sostituendole con “dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> eventuale sospensione dei lavori, <strong>di</strong> adeguamento”<br />
21 Titolo così sostituito dall’articolo 1 della l.p. 9 marzo 2010, n. 5. Il precedente titolo recitava: “Istituzione del comitato<br />
<strong>provinciale</strong> per l’ambiente. Mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> leggi provinciali”<br />
8