26.10.2014 Views

legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...

legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...

legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NORMATIVA PROVINCIALE<br />

progetto descritte nello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale soggiace alle sanzioni amministrative previste dalle leggi<br />

vigenti, ancorché relative a provve<strong>di</strong>menti permissivi ai sensi dell’articolo 10, comma 1, ove dal fatto derivi<br />

una violazione delle medesime.<br />

3. Qualora, verificatasi l’ipotesi <strong>di</strong> cui al comma 2, le leggi vigenti non prevedano alcuna sanzione<br />

amministrativa pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento <strong>di</strong> una<br />

somma <strong>di</strong> denaro da lire 2.000.000 a lire 12.000.000. 19<br />

4. Per l’applicazione delle sanzioni <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 3, si osservano le <strong>di</strong>sposizioni della <strong>legge</strong> 24<br />

novembre 1981, n. 689. In tali casi l’emissione dell’or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione o dell’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> archiviazione<br />

<strong>di</strong> cui all’articolo 18 della predetta <strong>legge</strong> n. 689 del 1981 spetta al funzionario preposto al servizio valutazione<br />

ambientale.<br />

5. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Provincia.<br />

6. Le autorità competenti al controllo nell’ambito delle materie concernenti l’uso del territorio e la tutela<br />

dell’ambiente - ivi comprese le materie in<strong>di</strong>viduate dall’articolo 10, comma 1 -, procedono all’emanazione dei<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> eventuale sospensione dei lavori, <strong>di</strong> adeguamento e <strong>di</strong> ripristino secondo le modalità<br />

stabilite dalla legislazione vigente e con osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’articolo 10, commi 7 e 8. Gli<br />

enti e le strutture in<strong>di</strong>cati nei provve<strong>di</strong>menti conclusivi delle procedure <strong>di</strong> valutazione dell’impatto ambientale<br />

o <strong>di</strong> verifica svolgono le attività <strong>di</strong> vigilanza sulle prescrizioni ad essi espressamente demandate dai medesimi<br />

provve<strong>di</strong>menti. In caso d’inerzia vi provvede in via sostitutiva la Giunta <strong>provinciale</strong> che, fissato un breve<br />

termine per l’adempimento, <strong>di</strong>spone l’esecuzione d’ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a<br />

spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l’osservanza del R.D. 14 aprile 1910, n.<br />

639. 20<br />

7. All’accertamento delle infrazioni alla presente <strong>legge</strong> provvedono le categorie <strong>di</strong> personale che saranno<br />

in<strong>di</strong>cate nel <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> esecuzione, in coor<strong>di</strong>namento con le funzioni <strong>di</strong> vigilanza e controllo previste<br />

dalla legislazione vigente nelle materie concernenti l’uso del territorio e la tutela dell’ambiente, ivi comprese<br />

le materie <strong>di</strong> cui all’articolo 10, comma 1.<br />

TITOLO II<br />

Istituzione del comitato <strong>provinciale</strong> per l’ambiente e msire per incentivare lo sviluppo sostenibile e<br />

fronteggiare il cambiamento climatico 21<br />

articolo 12 - Comitato <strong>provinciale</strong> per l’ambiente<br />

1. È istituito il comitato <strong>provinciale</strong> per l’ambiente, quale organo tecnico consultivo dell’amministrazione<br />

<strong>provinciale</strong> per le materie ambientali.<br />

2. Il comitato <strong>provinciale</strong> per l’ambiente è composto da:<br />

19 Importi pari a 1.033 € e 6.197 €.<br />

20 Comma mo<strong>di</strong>ficato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della l.p. 15 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 10 e dall'articolo 45, comma 1, lettera<br />

b), della l.p. <strong>29</strong> <strong>di</strong>cembre 2005, n. 20.<br />

Il testo originario era il seguente: “6. In ogni caso le sanzioni amministrative comportano l'obbligo <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata sospensione<br />

dei lavori realizzati. Le autorità competenti al controllo nell'ambito delle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela<br />

dell'ambiente - ivi comprese le materie in<strong>di</strong>viduate dall'articolo 10, comma 1 -, procedono all'emanazione dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong><br />

adeguamento e <strong>di</strong> ripristino secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente e con osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui<br />

all'articolo 10, commi 7 e 8. In caso <strong>di</strong> inerzia vi provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta <strong>provinciale</strong> il quale,<br />

prefisso un breve termine per l'adempimento, <strong>di</strong>spone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a<br />

spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l'osservanza del R. D. 14 aprile 1910, n. 639.”<br />

La mo<strong>di</strong>fica apportata dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della l.p. 15 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 10 riguarda il terzo periodo del<br />

comma 6 dell'articolo 11. Il testo mo<strong>di</strong>ficato era il seguente: “6. In ogni caso le sanzioni amministrative comportano l'obbligo<br />

<strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata sospensione dei lavori realizzati. Le autorità competenti al controllo nell'ambito delle materie concernenti l'uso<br />

del territorio e la tutela dell'ambiente - ivi comprese le materie in<strong>di</strong>viduate dall'articolo 10, comma 1 -, procedono<br />

all'emanazione dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> adeguamento e <strong>di</strong> ripristino secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente e con<br />

osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all'articolo 10, commi 7 e 8. In caso d'inerzia vi provvede in via sostitutiva la Giunta<br />

<strong>provinciale</strong> che, fissato un breve termine per l'adempimento, <strong>di</strong>spone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione<br />

in pristino, a spese del contravventore.”<br />

L’articolo 11, comma 2, della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, al punto a) ha soppresso il primo periodo che recitava: “In ogni caso le<br />

sanzioni amministrative comportano l’obbligo <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata sospensione dei lavori realizzati.”<br />

L’articolo 11, comma 2, della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, al punto b) ha soppresso, nel secondo periodo, le parole “dei<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> adeguamento” sostituendole con “dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> eventuale sospensione dei lavori, <strong>di</strong> adeguamento”<br />

21 Titolo così sostituito dall’articolo 1 della l.p. 9 marzo 2010, n. 5. Il precedente titolo recitava: “Istituzione del comitato<br />

<strong>provinciale</strong> per l’ambiente. Mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> leggi provinciali”<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!