26.10.2014 Views

legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...

legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...

legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NORMATIVA PROVINCIALE<br />

2 bis. La Giunta <strong>provinciale</strong> provvede, con propria deliberazione, a conformare il <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> cui ai<br />

commi 1 e 2 alle soglie <strong>di</strong>mensionali dei progetti da sottoporre a valutazione dell’impatto ambientale o a<br />

procedura <strong>di</strong> verifica secondo quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152<br />

(Norme in materia ambientale). La predetta deliberazione stabilisce inoltre le occorrenti <strong>di</strong>sposizioni<br />

transitorie ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 57<br />

3. Le <strong>di</strong>sposizioni del titolo I della presente <strong>legge</strong> si applicano dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del <strong>regolamento</strong><br />

esecutivo <strong>di</strong> cui al comma 1. I progetti per i quali, alla medesima data, sia già stata rilasciata la concessione<br />

e<strong>di</strong>lizia o l’autorizzazione alla lottizzazione si considerano opere o impianti esistenti ai sensi dell’articolo 2,<br />

comma 1.<br />

articolo 22 bis - Disposizioni <strong>di</strong> attuazione e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento con la normativa comunitaria e statale 58<br />

1. Ai fini dell’attuazione della <strong>di</strong>rettiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la<br />

valutazione dell’impatto ambientale <strong>di</strong> determinati progetti pubblici e privati, continuano ad applicarsi questa<br />

<strong>legge</strong> e il suo <strong>regolamento</strong> esecutivo.<br />

2. Resta ferma l’applicazione della procedura <strong>di</strong> valutazione dell’impatto ambientale <strong>di</strong> competenza statale per<br />

i progetti relativi alle categorie <strong>di</strong> opere che le norme vigenti demandano alla competenza dello Stato.<br />

3. Questa <strong>legge</strong> e il suo <strong>regolamento</strong> esecutivo continuano ad applicarsi ai progetti attribuiti o delegati alla<br />

Provincia dalle norme <strong>di</strong> attuazione dello Statuto speciale.<br />

4. Nell’ambito della procedura <strong>di</strong> valutazione dell’impatto ambientale <strong>di</strong> competenza dello Stato la Giunta<br />

<strong>provinciale</strong> si esprime, ai fini dell’intesa, sentito il comitato <strong>provinciale</strong> per l’ambiente, entro i termini stabiliti<br />

dalla normativa statale.<br />

4 bis. Le procedure <strong>di</strong> verifica e <strong>di</strong> valutazione dell'impatto ambientale si applicano, ove ne ricorrano i<br />

presupposti ai sensi <strong>di</strong> questa <strong>legge</strong> e del <strong>relativo</strong> <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> esecuzione, ai progetti concernenti impianti<br />

o attività <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> rifiuti sottoposti alle procedure semplificate <strong>di</strong> autorizzazione <strong>di</strong> cui agli articoli 214 e<br />

216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui al precedente periodo non trova applicazione<br />

nei casi <strong>di</strong> rinnovo della comunicazione <strong>di</strong> cui all'articolo 216, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del<br />

2006 senza mo<strong>di</strong>fica sostanziale delle opere <strong>di</strong> recupero. 59<br />

4 ter. La deliberazione <strong>di</strong> cui all'articolo 22, comma 2 bis, conforma il <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> esecuzione <strong>di</strong> questa<br />

<strong>legge</strong> alle <strong>di</strong>sposizioni del comma 4 bis. 60<br />

articolo 23 - Competenze del servizio protezione ambiente 61<br />

1. (omissis) 62<br />

2. (omissis) 63<br />

3. Ai fini dell’attuazione della presente <strong>legge</strong>, nell’ambito del servizio protezione ambiente è costituito, anche<br />

in aggiunta al numero stabilito dall’articolo 8 della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong> <strong>29</strong> aprile 1983, n. 12, e secondo le<br />

modalità in<strong>di</strong>cate nello stesso articolo, l’ufficio per la valutazione dell’impatto ambientale 64 .<br />

TITOLO IV<br />

Norme finanziarie<br />

criteri, in relazione all'esigenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare parametri più rappresentativi in riferimento alle con<strong>di</strong>zioni territoriali nonché<br />

alle caratteristiche ambientali della Provincia <strong>di</strong> Trento. Tali verifiche sono inoltre attuate in connessione con l'emanazione<br />

della normativa statale in materia <strong>di</strong> valutazione dell'impatto ambientale. Sulla base delle proposte avanzate dal comitato, la<br />

Giunta <strong>provinciale</strong> provvede, sentita la competente commissione consiliare legislativa, ad emanare apposite norme<br />

regolamentari ai fini della mo<strong>di</strong>fica e adeguamento delle soglie-limite previste dalla tabella allegata alla presente <strong>legge</strong>.”<br />

57 Comma aggiunto dall'articolo 51, comma 4, della l.p. <strong>29</strong> <strong>di</strong>cembre 2006, n. 11<br />

58 Articolo aggiunto dall'articolo 51, comma 5, della l.p. <strong>29</strong> <strong>di</strong>cembre 2006, n. 11<br />

59 Comma aggiunto dall'articolo 46, comma 2, della l.p. 21 <strong>di</strong>cembre 2007, n. 23. Il comma introduce l’applicazione delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni previste dal d.P.C.M. 7 marzo 2007: si mo<strong>di</strong>fica la tabella delle tipologie e soglie dell’allegato A al <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong><br />

esecuzione per le tipologie 11.b) VI e 11.b) VII.<br />

60 Comma aggiunto dall'articolo 46, comma 2, della l.p. 21 <strong>di</strong>cembre 2007, n. 23<br />

61 Per tale articolo non si è proceduto alla sostituzione della <strong>di</strong>citura servizio protezione ambiente con la denominazione<br />

dell’attuale struttura competente, il servizio valutazione ambientale.<br />

62 Comma che sostituisce la scheda n. <strong>28</strong> dell'allegato C alla l.p. <strong>29</strong> aprile 1983, n. 12. Ve<strong>di</strong> però gli articoli 2 e 17 della l.p. 11<br />

settembre 1995, n. 11<br />

63 Comma che mo<strong>di</strong>fica l'allegato C alla l.p. 3 settembre 1984, n. 8<br />

64 Attualmente, secondo quanto <strong>di</strong>sposto con deliberazione della Giunta <strong>provinciale</strong> n. 2138 del <strong>28</strong> <strong>agosto</strong> 2009, la struttura <strong>di</strong><br />

terzo livello è denominata ufficio per le valutazioni ambientali.<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!