legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...
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NORMATIVA PROVINCIALE<br />
3. Salvo quanto stabilito dall’articolo 10, commi 4 e 5, della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong>, ai fini dell’emanazione delle<br />
conseguenti determinazioni, continuano in tali casi ad applicarsi le procedure istruttorie proprie dei<br />
provve<strong>di</strong>menti permissivi e dei pareri che vengono sostituiti e compresi. La Giunta <strong>provinciale</strong> può emanare<br />
apposite in<strong>di</strong>cazioni e in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> carattere generale, nell’obiettivo <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nare e razionalizzare il<br />
funzionamento delle strutture organizzative provinciali in rapporto alle finalità della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong>.<br />
4. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong>, i soggetti ivi previsti trasmettono al servizio il<br />
parere <strong>di</strong> competenza, corredato dagli atti istruttori richiesti dalle specifiche normative vigenti.<br />
5. Nel caso <strong>di</strong> progetti esecutivi, la VIA non sostituisce né comprende le concessioni e le autorizzazioni al<br />
mero esercizio <strong>di</strong> opere o impianti previsti dalle leggi vigenti.<br />
6. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente articolo si applicano anche in riferimento alla documentazione integrativa<br />
eventualmente depositata dal proponente su propria iniziativa o a seguito <strong>di</strong> richiesta del servizio. In tal caso i<br />
servizi provinciali provvedono a trasmettere il rispettivo parere entro trenta giorni dalla relativa richiesta. 104<br />
7. Qualora, nel corso dell’istruttoria, il progetto originariamente presentato sia mo<strong>di</strong>ficato, su iniziativa del<br />
proponente o a seguito <strong>di</strong> richiesta del servizio, al fine <strong>di</strong> migliorarne il livello <strong>di</strong> compatibilità ambientale o<br />
comunque <strong>di</strong> mitigarne l’impatto, non è richiesta una nuova pubblicazione <strong>di</strong> avvisi ai sensi dell’articolo 4<br />
della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong> e dell’articolo 5, comma 5, del presente <strong>regolamento</strong>. 105<br />
articolo 11 - Valutazione dell’impatto ambientale<br />
1. Il parere motivato del comitato è reso ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong>, tenuto<br />
conto degli stu<strong>di</strong> effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell’opera sul<br />
sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente all’inizio della procedura <strong>di</strong> valutazione con la<br />
previsione <strong>di</strong> quella successiva alla realizzazione del progetto. Il parere evidenzia inoltre eventuali riflessi<br />
dell’opera sull’economia nazionale o locale, ai sensi dell’articolo 3 della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong>, e sullo sviluppo<br />
socio-economico <strong>provinciale</strong>. 106<br />
2. Il parere positivo può contenere prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto, avuto<br />
riguardo in particolare ai provve<strong>di</strong>menti permissivi ed ai pareri che vengono assorbiti nella valutazione ai<br />
sensi dell’articolo 10 della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong> e in coerenza con gli obiettivi e con i limiti stabiliti dall’articolo<br />
6, comma 4, della medesima <strong>legge</strong>. Il parere può inoltre contenere in<strong>di</strong>cazioni in or<strong>di</strong>ne agli strumenti <strong>di</strong><br />
gestione e <strong>di</strong> controllo e, ove necessario, in or<strong>di</strong>ne alle reti <strong>di</strong> monitoraggio ambientale, precisando la<br />
localizzazione dei punti <strong>di</strong> misura e i parametri ritenuti opportuni.<br />
3. La Giunta <strong>provinciale</strong> si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong><br />
cui all’articolo 6 della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong>, motivando, ove si <strong>di</strong>scosti dal parere del comitato, le ragioni della<br />
decisione. Il <strong>di</strong>spositivo della deliberazione riporta la decisione presa, la menzione dei provve<strong>di</strong>menti<br />
permissivi e dei pareri che vengono sostituiti e compresi ai sensi dell’articolo 10 della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong> con<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione delle relative determinazioni acquisite, l’identificazione delle prescrizioni delle cautele, delle<br />
con<strong>di</strong>zioni e degli eventuali monitoraggi ambientali, cui sottoporre la realizzazione, l’utilizzo e la gestione<br />
dell’opera <strong>di</strong> impianto.<br />
3 bis. Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità ambientale può essere formulato in senso positivo anche nel caso che l’opera<br />
progettata contrasti con gli strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale, quando si tratti <strong>di</strong> opere pubbliche o <strong>di</strong><br />
interesse pubblico cui sia applicabile la <strong>di</strong>sciplina della deroga prevista dal capo V del titolo VIII della <strong>legge</strong><br />
<strong>provinciale</strong> 5 settembre 1991, n. 22 107 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni. In tal caso l’efficacia della valutazione <strong>di</strong><br />
impatto ambientale è subor<strong>di</strong>nata all’esito positivo del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> deroga. Resta inoltre fermo quanto<br />
stabilito dall’articolo 30 delle norme <strong>di</strong> attuazione del Piano urbanistico <strong>provinciale</strong>, approvato con <strong>legge</strong><br />
<strong>provinciale</strong> 9 novembre 1987, n. 26 108 , in or<strong>di</strong>ne alla realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> infrastrutturazione del<br />
territorio. 109<br />
3 ter. In esito alle risultanze del rapporto istruttorio ed al parere del comitato, la Giunta <strong>provinciale</strong> può<br />
richiedere al proponente, entro il termine <strong>di</strong> cui all’articolo 5, comma 7, della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong>, integrazioni<br />
allo stu<strong>di</strong>o e/o al progetto - anche subor<strong>di</strong>nate all’esito <strong>di</strong> monitoraggi o <strong>di</strong> sperimentazioni - finalizzate a<br />
104 Comma aggiunto dall'articolo 7 del d.P.G.P. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg<br />
105 Comma aggiunto dall'articolo 9 del d.P.G.P. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg<br />
106 Comma mo<strong>di</strong>ficato dall'articolo 10 del d.P.G.P. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg<br />
107 Nella l.p. n. 22/1991 e s.m. il riferimento era: Titolo VII Disciplina delle mo<strong>di</strong>ficazioni dell’uso del suolo e Capo V<br />
Concessioni in deroga. Per la nuova norma, l.p. n. 1/2008 e s.m. il riferimento è Titolo V Disposizioni in materia <strong>di</strong> titoli<br />
abilitativi e Capo IV Realizzazione <strong>di</strong> opere in deroga alle <strong>di</strong>sposizioni urbanistiche.<br />
108 Vedasi la l.p. 27 maggio 2008, n. 5, che ha approvato la variante 2008 al piano urbanistico <strong>provinciale</strong>. L’articolo 30 delle<br />
norme <strong>di</strong> attuazione del PUP 1987 era <strong>relativo</strong> alle opere <strong>di</strong> infrastrutturazione. Attualmente il riferimento è l’articolo 46 delle<br />
norme <strong>di</strong> attuazione allegate alla l.p. n. 5/2008.<br />
109 Comma aggiunto dall'articolo 8 del d.P.G.P. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg<br />
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