26.10.2014 Views

legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...

legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...

legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NORMATIVA PROVINCIALE<br />

3. Per i fini <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera e), la Giunta <strong>provinciale</strong> stabilisce i casi, le forme, le procedure e le<br />

metodologie, in base ai quali si svolge la valutazione ambientale strategica.<br />

4. Qualora opere sottoposte a VIA, anche in esito alla procedura <strong>di</strong> verifica, siano contemplate da piani o<br />

programmi per i quali sia stata esperita la valutazione ambientale strategica, il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità<br />

ambientale del progetto è reso in coerenza con le in<strong>di</strong>cazioni dello strumento <strong>di</strong> pianificazione e<br />

programmazione e con gli esiti complessivi della relativa valutazione ambientale strategica.<br />

5. Le deliberazioni della Giunta <strong>provinciale</strong> <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 3 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale<br />

della Regione. In attesa dell’approvazione delle predette deliberazioni, il servizio accerta d’ufficio, <strong>di</strong> volta in<br />

volta, se sussistono le con<strong>di</strong>zioni per l’esclusione del progetto dalla procedura <strong>di</strong> verifica nei casi <strong>di</strong> cui al<br />

comma 1, lettere a) e b).<br />

articolo 4 - Valutazione d’impatto ambientale <strong>di</strong> competenza statale 83<br />

1. Resta ferma l’applicazione della procedura <strong>di</strong> valutazione dell’impatto ambientale <strong>di</strong> competenza statale per<br />

i progetti relativi alle categorie <strong>di</strong> opere che le norme vigenti demandano alla competenza dello Stato. 84<br />

2. La procedura <strong>di</strong> VIA <strong>di</strong>sciplinata dalla <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong> non si applica ai progetti <strong>di</strong> cui al comma 1. Al<br />

fine della formazione dell’intesa <strong>di</strong> cui alla sentenza della Corte costituzionale <strong>28</strong> maggio 1987, n. 210 sui<br />

progetti <strong>di</strong> opere sottoposti alla valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale <strong>di</strong> competenza statale, la Giunta <strong>provinciale</strong><br />

si pronuncia, sentito il comitato, entro i termini stabiliti dalla normativa statale. A tal fine i progetti per le<br />

categorie <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> competenza statale, nonché i relativi stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale sono depositati presso<br />

l’agenzia.<br />

3. Fatta salva la <strong>di</strong>sciplina statale relativa al coor<strong>di</strong>namento ed alla semplificazione dei proce<strong>di</strong>menti<br />

applicabile in Provincia <strong>di</strong> Trento, <strong>di</strong> norma la Giunta <strong>provinciale</strong> recepisce nell’intesa prevista dal comma 2<br />

gli atti <strong>di</strong> assenso o <strong>di</strong> intesa nonché i provve<strong>di</strong>menti permissivi, i pareri, i nulla-osta e le concessioni <strong>di</strong><br />

competenza <strong>provinciale</strong>, cui è subor<strong>di</strong>nata la realizzazione degli interventi, purché lo consentano i termini<br />

previsti per i singoli proce<strong>di</strong>menti. Restano ferme in tali casi le competenze e le procedure previste dalle leggi<br />

vigenti.<br />

4. Il coor<strong>di</strong>namento istruttorio della procedura <strong>di</strong> cui al comma 3 è svolto dal servizio.<br />

articolo 5 - Documentazione degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale<br />

1. Chiunque intenda realizzare un progetto sottoposto a VIA deve presentare apposita domanda <strong>di</strong><br />

compatibilità ambientale alla Giunta <strong>provinciale</strong>, depositandola presso il servizio, corredata dalla seguente<br />

documentazione: 85<br />

a) il testo dello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale, articolato secondo le in<strong>di</strong>cazioni dell’articolo 3 della <strong>legge</strong><br />

<strong>provinciale</strong> e <strong>di</strong> quelle stabilite negli articoli successivi; 86<br />

b) gli elaborati <strong>di</strong> progetto;<br />

c) un riassunto non tecnico destinato all’informazione al pubblico con allegati grafici <strong>di</strong> agevole<br />

interpretazione e riproduzione.<br />

2. Lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale è inoltre corredato in appen<strong>di</strong>ce da:<br />

a) documenti cartografici in scala adeguata, redatti e sviluppati in relazione al livello <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento<br />

necessario per la tipologia d’intervento proposta e la peculiarità dell’ambiente interessato, quali, ad<br />

esempio: carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche, foto aeree, tabelle, grafici,<br />

eventuali stralci <strong>di</strong> documenti, fonti <strong>di</strong> riferimento;<br />

b) eventuali documenti ritenuti utili dal proponente o richiesti dall’agenzia ai sensi dell’articolo 5, comma 4,<br />

della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong>;<br />

c) in<strong>di</strong>cazione della legislazione e della regolamentazione vigenti concernenti la realizzazione e l’esercizio<br />

dell’opera, nonché <strong>di</strong> quelle concernenti i provve<strong>di</strong>menti permissivi e i pareri necessari alla realizzazione<br />

dell’intervento;<br />

d) nel caso <strong>di</strong> progetti esecutivi, la documentazione e gli elaborati richiesti dalle normative vigenti per il<br />

rilascio <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti permissivo o dei pareri che vengono sostituiti e compresi ai sensi dell’articolo<br />

10 della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong>. Tali elaborati possono essere sostituiti da corrispondenti copie del progetto<br />

esecutivo, qualora quest’ultimo sia comprensivo degli elaborati tecnici richiesti dalle citate normative;<br />

e) esposizione sintetica delle eventuali <strong>di</strong>fficoltà, lacune tecniche o mancanza <strong>di</strong> conoscenze incontrate dal<br />

committente nella raccolta dei dati richiesti.<br />

83 Articolo così sostituito dall'articolo 3 del d.P.G.P. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg<br />

84 Comma mo<strong>di</strong>ficato dall'articolo 5 del d.P.G.P. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg<br />

85 Paragrafo così mo<strong>di</strong>ficato dall’articolo 4 del d.P.G.P. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg<br />

86 Lettera mo<strong>di</strong>ficata dall'articolo 6 del d.P.G.P. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!