legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...
legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...
legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e relativo regolamento di ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NORMATIVA PROVINCIALE<br />
3. Per i fini <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera e), la Giunta <strong>provinciale</strong> stabilisce i casi, le forme, le procedure e le<br />
metodologie, in base ai quali si svolge la valutazione ambientale strategica.<br />
4. Qualora opere sottoposte a VIA, anche in esito alla procedura <strong>di</strong> verifica, siano contemplate da piani o<br />
programmi per i quali sia stata esperita la valutazione ambientale strategica, il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> compatibilità<br />
ambientale del progetto è reso in coerenza con le in<strong>di</strong>cazioni dello strumento <strong>di</strong> pianificazione e<br />
programmazione e con gli esiti complessivi della relativa valutazione ambientale strategica.<br />
5. Le deliberazioni della Giunta <strong>provinciale</strong> <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 3 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale<br />
della Regione. In attesa dell’approvazione delle predette deliberazioni, il servizio accerta d’ufficio, <strong>di</strong> volta in<br />
volta, se sussistono le con<strong>di</strong>zioni per l’esclusione del progetto dalla procedura <strong>di</strong> verifica nei casi <strong>di</strong> cui al<br />
comma 1, lettere a) e b).<br />
articolo 4 - Valutazione d’impatto ambientale <strong>di</strong> competenza statale 83<br />
1. Resta ferma l’applicazione della procedura <strong>di</strong> valutazione dell’impatto ambientale <strong>di</strong> competenza statale per<br />
i progetti relativi alle categorie <strong>di</strong> opere che le norme vigenti demandano alla competenza dello Stato. 84<br />
2. La procedura <strong>di</strong> VIA <strong>di</strong>sciplinata dalla <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong> non si applica ai progetti <strong>di</strong> cui al comma 1. Al<br />
fine della formazione dell’intesa <strong>di</strong> cui alla sentenza della Corte costituzionale <strong>28</strong> maggio 1987, n. 210 sui<br />
progetti <strong>di</strong> opere sottoposti alla valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale <strong>di</strong> competenza statale, la Giunta <strong>provinciale</strong><br />
si pronuncia, sentito il comitato, entro i termini stabiliti dalla normativa statale. A tal fine i progetti per le<br />
categorie <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> competenza statale, nonché i relativi stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale sono depositati presso<br />
l’agenzia.<br />
3. Fatta salva la <strong>di</strong>sciplina statale relativa al coor<strong>di</strong>namento ed alla semplificazione dei proce<strong>di</strong>menti<br />
applicabile in Provincia <strong>di</strong> Trento, <strong>di</strong> norma la Giunta <strong>provinciale</strong> recepisce nell’intesa prevista dal comma 2<br />
gli atti <strong>di</strong> assenso o <strong>di</strong> intesa nonché i provve<strong>di</strong>menti permissivi, i pareri, i nulla-osta e le concessioni <strong>di</strong><br />
competenza <strong>provinciale</strong>, cui è subor<strong>di</strong>nata la realizzazione degli interventi, purché lo consentano i termini<br />
previsti per i singoli proce<strong>di</strong>menti. Restano ferme in tali casi le competenze e le procedure previste dalle leggi<br />
vigenti.<br />
4. Il coor<strong>di</strong>namento istruttorio della procedura <strong>di</strong> cui al comma 3 è svolto dal servizio.<br />
articolo 5 - Documentazione degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale<br />
1. Chiunque intenda realizzare un progetto sottoposto a VIA deve presentare apposita domanda <strong>di</strong><br />
compatibilità ambientale alla Giunta <strong>provinciale</strong>, depositandola presso il servizio, corredata dalla seguente<br />
documentazione: 85<br />
a) il testo dello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale, articolato secondo le in<strong>di</strong>cazioni dell’articolo 3 della <strong>legge</strong><br />
<strong>provinciale</strong> e <strong>di</strong> quelle stabilite negli articoli successivi; 86<br />
b) gli elaborati <strong>di</strong> progetto;<br />
c) un riassunto non tecnico destinato all’informazione al pubblico con allegati grafici <strong>di</strong> agevole<br />
interpretazione e riproduzione.<br />
2. Lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> impatto ambientale è inoltre corredato in appen<strong>di</strong>ce da:<br />
a) documenti cartografici in scala adeguata, redatti e sviluppati in relazione al livello <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento<br />
necessario per la tipologia d’intervento proposta e la peculiarità dell’ambiente interessato, quali, ad<br />
esempio: carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche, foto aeree, tabelle, grafici,<br />
eventuali stralci <strong>di</strong> documenti, fonti <strong>di</strong> riferimento;<br />
b) eventuali documenti ritenuti utili dal proponente o richiesti dall’agenzia ai sensi dell’articolo 5, comma 4,<br />
della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong>;<br />
c) in<strong>di</strong>cazione della legislazione e della regolamentazione vigenti concernenti la realizzazione e l’esercizio<br />
dell’opera, nonché <strong>di</strong> quelle concernenti i provve<strong>di</strong>menti permissivi e i pareri necessari alla realizzazione<br />
dell’intervento;<br />
d) nel caso <strong>di</strong> progetti esecutivi, la documentazione e gli elaborati richiesti dalle normative vigenti per il<br />
rilascio <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti permissivo o dei pareri che vengono sostituiti e compresi ai sensi dell’articolo<br />
10 della <strong>legge</strong> <strong>provinciale</strong>. Tali elaborati possono essere sostituiti da corrispondenti copie del progetto<br />
esecutivo, qualora quest’ultimo sia comprensivo degli elaborati tecnici richiesti dalle citate normative;<br />
e) esposizione sintetica delle eventuali <strong>di</strong>fficoltà, lacune tecniche o mancanza <strong>di</strong> conoscenze incontrate dal<br />
committente nella raccolta dei dati richiesti.<br />
83 Articolo così sostituito dall'articolo 3 del d.P.G.P. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg<br />
84 Comma mo<strong>di</strong>ficato dall'articolo 5 del d.P.G.P. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg<br />
85 Paragrafo così mo<strong>di</strong>ficato dall’articolo 4 del d.P.G.P. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg<br />
86 Lettera mo<strong>di</strong>ficata dall'articolo 6 del d.P.G.P. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg<br />
22