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L'Agrotecnico Oggi aprile 11 - Collegio Nazionale degli Agrotecnici

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PROFESSIONE AGROTECNICO<br />

Consulenza del lavoro:<br />

bene gli <strong>Agrotecnici</strong><br />

L’Inps vuole consulenti del lavoro abilitati.<br />

Salvi gli <strong>Agrotecnici</strong>, “protetti”<br />

dalle loro competenze professionali<br />

H<br />

a fatto parlare molto la Circolare INPS n. 28<br />

dell’8 febbraio 20<strong>11</strong> con la quale l’INPS ha voluto<br />

“chiudere le porte” della Consulenza del lavoro<br />

a tutti coloro che non possiedono una specifica abilitazione,<br />

in particolare ai CED -Centri di Elaborazione Dati, ai tributaristi,<br />

ai revisori contabili ed ai consulenti fiscali. Tutti<br />

costoro, ha precisato l’INPS, “non sono autorizzati alla predisposizione<br />

e trasmissione della documentazione relativa agli<br />

adempimenti” previdenziali ed assistenziali e dunque essi dovranno<br />

interrompere le attività sin qui arbitrariamente svolte.<br />

La Circolare INPS n. 28/20<strong>11</strong> ha provocato un piccolo<br />

terremoto (e si capisce bene il perché) e ha ingenerato molte<br />

preoccupazioni anche fra gli<br />

<strong>Agrotecnici</strong> iscritti all’Albo:<br />

avrebbero, questi ultimi, potuto<br />

continuare l’attività di<br />

consulenza del lavoro per le<br />

imprese agricole assistite?<br />

A leggere la modulistica pareva<br />

di no (non erano codificati<br />

fra i soggetti abilitati a chiedere<br />

il PIN-code all’INPS) ma<br />

a leggere la Circolare, nella<br />

parte narrativa, pareva di sì<br />

(perché venivano espressamente<br />

richiamati).<br />

Dunque il rischio era che la contraddizione fra il contenuto<br />

della Circolare dell’INPS e la modulistica di rilascio<br />

del codice PIN portasse come risultato l’impossibilità per<br />

gli <strong>Agrotecnici</strong> e gli <strong>Agrotecnici</strong> laureati di richiedere l’assegnazione<br />

del codice per svolgere l’attività in materia di<br />

lavoro per conto delle aziende agricole.<br />

Intendiamoci, che fosse un semplice errore è apparso chiaro<br />

fin dall’inizio ma in ogni caso era un errore che, se non riparato,<br />

avrebbe comunque impedito ai professionisti <strong>Agrotecnici</strong><br />

di svolgere questa attività.<br />

Dunque è stata provvidenziale l’azione del <strong>Collegio</strong> <strong>Nazionale</strong><br />

che solo dopo sei giorni dall’emanazione del provvedimento<br />

aveva già chiesto al Presidente dell’INPS, Antonio<br />

Mastrapasqua, di procedere alla rettifica dell’errore, trovando<br />

(va detto per dovere di verità) la massima disponibilità da<br />

parte dei funzionari dell’Istituto di Previdenza.<br />

Lo conferma anche il dott. Giorgio Samorì, che per conto<br />

del <strong>Collegio</strong> <strong>Nazionale</strong> ha tenuto i rapporti con l’INPS<br />

“Con i funzionari preposti ho potuto avviare fin dall’inizio un<br />

rapporto colloquiale molto proficuo,<br />

loro stessi si erano subito resi conto<br />

dell’errore ed hanno operato al meglio<br />

per risolverlo”.<br />

Nel frattempo però il Presidente<br />

del <strong>Collegio</strong> <strong>Nazionale</strong>, Roberto<br />

Orlandi, bruciava i tempi inviando<br />

una Circolare a tutte le sedi<br />

specifiche dell’INPS, invitandole<br />

a fornire il rilascio del codice PIN<br />

agli <strong>Agrotecnici</strong> che lo avessero<br />

chiesto, nelle more della definitiva<br />

risoluzione della vicenda. Fatto<br />

che puntualmente si verificava; infatti,<br />

nel breve volgere di due settimane, l’INPS riconosceva<br />

come errata l’omissione provvedendo a pubblicarne una<br />

nuova versione <strong>degli</strong> allegati alla Circolare n. 28/20<strong>11</strong> contenente<br />

anche l’espressa possibilità per gli <strong>Agrotecnici</strong> (ed i<br />

Periti agrari) di dichiare l’iscrizione all’Albo professionale<br />

ai fini del rilascio del codice PIN. Anche ai Periti agrari,<br />

certo, perché il problema riguardava altresì questa categoria<br />

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