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Collegio dei Geometri della Provincia di Parma

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17 FINANZIAMENTI IN AGRICOLTURA<br />

La Commissione Agricoltura segnala agli Iscritti che sul sito <strong>della</strong> Regione Emilia-<br />

Romagna potrà essere scaricato il PROGRAMMA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA –<br />

triennio 2007/2013 inerente i finanziamenti pubblici per lo SVILUPPO RURALE collegandosi<br />

al sito:<br />

http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/rivista/2007/supp_33_2007.htm<br />

18 RIVALUTAZIONE TERRENI AGRICOLI -<br />

Con la manovra Finanziaria 2008 – art. 1 – comma 91 - viene concessa una nuova<br />

opportunità ai contribuenti che vogliono procedere alla rivalutazione <strong>dei</strong> terreni agricoli ed<br />

e<strong>di</strong>ficabili, nonché delle partecipazioni in società, per evitare o ridurre la plusvalenza che si<br />

realizzerebbe in caso <strong>di</strong> successiva ven<strong>di</strong>ta.<br />

Il termine è stato fissato al 30 giugno 2008.<br />

Entro questa data dovrà essere versata l’imposta sostitutiva al 4% (per i terreni e<br />

partecipazioni qualificate) e al 2% per le partecipazioni non qualificate oppure la prima delle due o<br />

tre rate. La rideterminazione <strong>dei</strong> valori richiede, la redazione <strong>di</strong> una perizia asseverata da<br />

professionisti abilitati ed in<strong>di</strong>viduati dagli articoli 5 e 7 <strong>della</strong> legge 448/01.<br />

La data <strong>di</strong> riferimento <strong>dei</strong> valori viene fissata al 1° gennaio 2008.<br />

La nuova chance potrà essere favorevole in una serie <strong>di</strong> occasioni, meno in altre.<br />

La rivalutazione è sempre comunque molto conveniente per i terreni e<strong>di</strong>ficabili e<br />

vantaggiosa per:<br />

− Persona fisica, società semplice o ente in possesso <strong>di</strong> un terreno agricolo che verrà<br />

rivenduto prima che siano trascorsi cinque anni dalla data <strong>di</strong> acquisto (la riven<strong>di</strong>ta realizza<br />

plusvalenza in base all’articolo 67, lettera b, del Tuir);<br />

− Persona fisica, società semplice o ente che possiedono terreni e<strong>di</strong>ficabili che in caso <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta generano sempre plusvalenza tassabile;<br />

− Persona fisica che possiede quote <strong>di</strong> partecipazione in società <strong>di</strong> qualsiasi tipo e oggetto.<br />

L’AGENZIA DELLE ENTRATE con circolare n. 47/E del 5 giugno 2002, ha precisato<br />

che, limitatamente alle partecipazioni societarie, la perizia <strong>di</strong> stima può essere redatta anche<br />

dopo la cessione. Alla luce <strong>della</strong> riapertura <strong>dei</strong> termini, i contribuenti possono procedere, entro la<br />

scadenza del 30 giugno 2008, con riferimento ai valori al 1° gennaio 2008, alla redazione <strong>della</strong><br />

perizia ed al versamento dell’imposta sostitutiva a con<strong>di</strong>zione che la partecipazione sia ancora <strong>di</strong><br />

proprietà al 1° gennaio 2008 e anche se sia ceduta imme<strong>di</strong>atamente dopo questa data.

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