Collegio dei Geometri della Provincia di Parma
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20 CONTRIBUENTI MINIMI – FINANZIARIA 2008<br />
La Commissione Fisco – riunitasi, presso la Sede del <strong>Collegio</strong> – ha <strong>di</strong>scusso ed elaborato alcune note<br />
esplicative inerenti l’oggetto che <strong>di</strong>vulghiamo:<br />
““Con il D.M. 2 gennaio 2008<br />
Modalità applicative per il regime <strong>dei</strong> contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, <strong>della</strong> legge<br />
24 <strong>di</strong>cembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)<br />
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 11 gennaio 2008, a cui ha fatto seguito la circolare n. 7/E dell’ Agenzia<br />
dell’Entrate per gli in<strong>di</strong>spensabili chiarimenti, sono state mo<strong>di</strong>ficate le regole per i contribuenti minimi che passano<br />
AUTOMATICAMENTE ad un nuovo regime fiscale a loro de<strong>di</strong>cato; vengono inoltre abrogati dal 2008 i cosiddetti<br />
“regime supersemplificato”, introdotto dalla Legge finanziaria per il 1997, il regime “forfettone per attività marginali”,<br />
introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2001, ed il regime “<strong>dei</strong> contribuenti minimi in franchigia” in vigore dal 01/01/08<br />
e durato solo un anno. Ma non è finita in quanto resta in vita il “regime forfettino” per chi lo avesse eventualmente<br />
scelto a seguito <strong>della</strong> finanziaria del 2001 che lo aveva istituito assieme al decaduto “forfettone”<br />
A questo punto sia il lettore che chi scrive hanno sicuramente esaurito la voglia <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re il <strong>di</strong>scorso ma, per<br />
quanto ci riguarda cercheremo, ligi al dovere, <strong>di</strong> andare avanti, senza pretendere <strong>di</strong> sviscerare completamente un <strong>di</strong>scorso<br />
così complicato ma cercando <strong>di</strong> fornire le principali in<strong>di</strong>cazioni.<br />
Innanzitutto occorre precisare che i contribuenti minimi sono rappresentati da imprese in<strong>di</strong>viduali e singoli<br />
professionisti che :<br />
−<br />
nell’ anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro<br />
− nell’ anno precedente non hanno avuto lavoratori <strong>di</strong>pendenti o collaboratori ( anche a progetto )<br />
−<br />
−<br />
nell’ anno precedente non hanno effettuato cessioni all’esportazione<br />
nell’ anno precedente non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto <strong>di</strong> solo lavoro<br />
− nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti <strong>di</strong> beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000<br />
euro<br />
−<br />
iniziano l’attività e presumono <strong>di</strong> possedere i requisiti <strong>dei</strong> cui ai punti precedenti.<br />
Occorre inoltre precisare che NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI CONTRIBUENTI MINIMI coloro che :<br />
− applicano regimi speciali IVA (ad esempio e<strong>di</strong>toria )<br />
−<br />
−<br />
−<br />
effettuano in via prevalente od esclusiva l’attività <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> immobili e <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> trasporto nuovi<br />
partecipano contestualmente a società <strong>di</strong> persone, associazioni professionali o a società a responsabilità<br />
limitata<br />
non sono residenti in Italia<br />
I vantaggi che la nuova normativa comporta sono molteplici e interessano sia i contribuenti minimi che i loro clienti; in<br />
particolare non sono più dovute né IRPEF né ad<strong>di</strong>zionali regionali e comunali ma una imposta sostitutiva del 20% del<br />
red<strong>di</strong>to. Il red<strong>di</strong>to è calcolato con il principio <strong>di</strong> cassa e quin<strong>di</strong> assumono rilevanza imme<strong>di</strong>ata i costi, anche se riferiti a<br />
beni strumentali.<br />
Abbiamo inoltre l’esenzione dall’IRAP e dagli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> settore nonché l’esonero dagli obblighi <strong>di</strong> registrazione e tenuta<br />
delle scritture contabili e dall’invio degli elenchi clienti e fornitori.<br />
Infine vi è l’esonero dagli adempimenti ai fini IVA con la conseguente eliminazione <strong>di</strong> versamenti, <strong>di</strong>chiarazioni,<br />
comunicazioni, tenuta e conservazione <strong>dei</strong> registri ed EMISSIONE DI FATTURE SENZA L’ADDEBITO DELL’IVA e<br />
questo assume notevole importanza nei confronti <strong>della</strong> committenza che si troverà a pagare o meno l’IVA a secondo del<br />
regime fiscale del professionista a cui si è rivolta (con ovvi risvolti <strong>di</strong> carattere pratico e <strong>di</strong> rapporti fra colleghi ). ””