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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i ... - FILT CGIL Foggia

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<strong>FILT</strong> <strong>CGIL</strong> FOGGIA<br />

Qualora il datore <strong>di</strong> lavoro non provveda entro 10 giorni dall'invito<br />

rivoltogli dall'Ufficio del lavoro a nominare il proprio rappresentante in<br />

seno al Collegio <strong>di</strong> cui al comma precedente la sanzione <strong>di</strong>sciplinare non<br />

ha effetto. Se a<strong>di</strong>sce l'autorità giu<strong>di</strong>ziaria la sanzione <strong>di</strong>sciplinare<br />

resta sospesa fino alla definizione del giu<strong>di</strong>zio.<br />

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni <strong>di</strong>sciplinari decorsi<br />

due anni dalla loro applicazione.<br />

Art. 45 - Rapporti sindacali<br />

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente<br />

<strong>Contratto</strong> possono istituire nelle singole aziende organismi aziendali <strong>di</strong><br />

rappresentanza o in mancanza rappresentanze sindacali aziendali con il<br />

solo obbligo <strong>di</strong> dare comunicazione scritta all'azienda interessata<br />

dell'avvenuta costituzione e dei nominativi dei <strong>di</strong>rigenti.<br />

I compiti e le funzioni delle commissioni interne sono trasferiti alle<br />

strutture sindacali aziendali <strong>di</strong> cui al precedente comma.<br />

Per le aziende che occupino da 5 a 15 <strong>di</strong>pendenti può essere eletto un<br />

delegato d'impresa a norma dell'art. 2 dell'accordo interconfederale 18<br />

aprile 1966 <strong>per</strong> la costituzione e il funzionamento delle commissioni<br />

interne.<br />

Permessi sindacali<br />

I <strong>per</strong>messi retribuiti da <strong>di</strong>stribuirsi fra le strutture sindacali aziendali<br />

vengono stabiliti in misura annua <strong>di</strong> I ora e 30 minuti <strong>per</strong> ciascun<br />

<strong>di</strong>pendente. Detti <strong>per</strong>messi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art.<br />

23 della legge 20 maggio 1970 n. 300.<br />

I lavoratori membri degli Organi <strong>di</strong>rettivi delle Confederazioni sindacali<br />

delle Federazioni sindacali nazionali <strong>di</strong> categoria e dei Sindacati<br />

nazionali regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il<br />

presente <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong>etro esibizione del documento <strong>di</strong> convocazione degli<br />

Organi <strong>di</strong> cui sopra hanno <strong>di</strong>ritto compatibilmente con le esigenze <strong>di</strong><br />

servizio a <strong>per</strong>messi retribuiti <strong>per</strong> partecipare alle riunioni degli Organi<br />

stessi e delle delegazioni <strong>per</strong> l'espletamento delle loro funzioni.<br />

I nominativi dei componenti degli Organi <strong>di</strong>rettivi <strong>di</strong> cui sopra dovranno<br />

essere tempestivamente comunicati all'azienda.<br />

Tali <strong>per</strong>messi saranno concessi <strong>per</strong> un massimo <strong>di</strong> 21 giorni all'anno <strong>per</strong><br />

ciascun componente dei predetti organi.<br />

Ove alle <strong>di</strong>pendenze <strong>di</strong> una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne<br />

possano beneficiare i <strong>per</strong>messi che saranno concessi ai singoli si sommano<br />

e nel complesso non potranno su<strong>per</strong>are il massimo <strong>di</strong> 47 giorni all'anno.<br />

Per le aziende che o<strong>per</strong>ando in una o più province occupino globalmente più<br />

<strong>di</strong> 150 lavoratori il numero complessivo dei <strong>per</strong>messi non può comunque<br />

su<strong>per</strong>are i 94 giorni l'anno <strong>per</strong> ciascuna organizzazione sindacale.<br />

A decorrere dall'l/1/1993 i <strong>per</strong>messi retribuiti <strong>di</strong> cui ai commi 4 5 6 sono<br />

rispettivamente elevati a complessivi. 25 50 100 giorni.<br />

Assemblee<br />

Le assemblee <strong>di</strong> cui all'art. 20 della legge n. 300/197() possono essere<br />

convocate anche dalle Organizzazioni sindacali esterne.<br />

Affissioni comunicati<br />

Le Federazioni Nazionali le Organizzazioni territoriali e le<br />

Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente<br />

<strong>Contratto</strong> hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> affiggere in appositi spazi pre<strong>di</strong>sposti<br />

all'interno dell'azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori<br />

pubblicazioni testi e comunicati inerenti a materie <strong>di</strong> interesse sindacale<br />

e del lavoro.<br />

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