Speciale confetture - greenfvg.it
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Decreto legislativo<br />
20 febbraio 2004, n. 50<br />
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/113/CE CONCERNENTE LE CONFETTURE, LE GELATINE<br />
E LE MARMELLATE DI FRUTTA, NONCHÉ LA CREMA DI MARRONI, DESTINATE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA<br />
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 30<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visti gli articoli 76 e 87 della Cost<strong>it</strong>uzione;<br />
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l’allegato A;<br />
Vista la direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente le <strong>confetture</strong>, le gelatine e le marmellate<br />
di frutta nonche’ la crema di marroni destinate all’alimentazione umana;<br />
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;<br />
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;<br />
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;<br />
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di<br />
Bolzano, non ha espresso il prescr<strong>it</strong>to parere nel termine di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto<br />
1997, n. 281;<br />
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;<br />
Sulla proposta del Ministro per le pol<strong>it</strong>iche comun<strong>it</strong>arie e del Ministro delle attiv<strong>it</strong>à produttive, di concerto con i Ministri<br />
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute, delle pol<strong>it</strong>iche agricole e forestali e per gli<br />
affari regionali;<br />
Emana<br />
il seguente decreto legislativo:<br />
Art. 1.<br />
Campo di applicazione<br />
1. Il presente decreto si applica ai prodotti defin<strong>it</strong>i all’allegato I, destinati all’alimentazione umana.<br />
2. Il presente decreto non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti da forno, da pasticceria e biscotteria,<br />
i quali, tuttavia, possono riportare le denominazioni di cui all’allegato I, nel rispetto dei requis<strong>it</strong>i ivi previsti.<br />
Art. 2.<br />
Composizione e lavorazione<br />
<strong>Speciale</strong> Confetture - marzo 2009<br />
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, e al decreto ministeriale 27 febbraio 1996,<br />
n. 209, e successivi aggiornamenti, per la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati<br />
solo gli ingredienti elencati all’allegato IV e le materie prime di cui all’allegato II.<br />
2. Le materie prime elencate all’allegato II, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, possono essere sottoposte ai soli trattamenti indicati all’allegato<br />
III.<br />
3. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nell’allegato I per le diverse specie di frutta sono ridotti in proporzione alle<br />
percentuali impiegate.<br />
4. I prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, pari o superiore al 60<br />
per cento, eccettuati i prodotti nei quali gli zuccheri sono totalmente o parzialmente sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i da edulcoranti. Tuttavia,<br />
tale tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, può essere inferiore al 60 per cento, ma non inferiore<br />
al 45 per cento, se il prodotto riporta la dic<strong>it</strong>ura «da conservare in frigorifero dopo l’apertura»; tale dic<strong>it</strong>ura non e’<br />
richiesta per i prodotti presentati in piccole confezioni monouso.<br />
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