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Maggio - Direzione regionale Emilia Romagna - Agenzia delle Entrate

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16SilviaMezzettiSocietà di personee detrazione del 36% possibilesolo per gli immobili patrimonioCONTRIBUTIIl modello Unico 2010 Società dipersone prevede al quadro RP l’inserimento<strong>delle</strong> “spese per interventidi recupero del patrimonio edilizio”,disciplinate dall’art. 1, commi da 1 a7, della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni.Come desumibile dalle istruzionial citato modello Unico (pag. 87)per tale normativa sono stati fornitidall’Amministrazione finanziariaampi chiarimenti attraverso l’emanazionedi numerosi documenti diprassi e con il decreto ministerialen. 41 del 18 febbraio 1998 e il decretodirigenziale del 6 marzo 1998.In particolare, la circolare n. 57/Edel 24/02/1998, al paragrafo 2.,ha chiarito che “tenuto conto deltenore letterale del comma 1, cheintroduce la detrazione d’impostaai fini dell’Irpef a favore dei contribuentiche sostengono le spese perla realizzazione degli interventi iviprevisti senza porre ulteriori condizioniné soggettive né oggettive,si deve ritenere che possano fruiredella detrazione tutti i soggettipassivi dell’Irpef, residenti e nonresidenti nel territorio dello Stato,che possiedono o detengono, sullabase di un titolo idoneo, l’immobilesul quale sono stati effettuati interventiprevisti dalle disposizioni inargomento e che hanno sostenutole spese di cui trattasi se le stessesono rimaste a loro carico. Va,inoltre, precisato che il possessoreo detentore dell’unità immobiliareresidenziale può anche assumerela qualifica di imprenditore individuale,anche agricolo, se l’immobilerelativo all’impresa sul quale vengonorealizzati gli interventi noncostituisce bene strumentale perl’esercizio dell’impresa, né bene allacui produzione o al cui scambio èdiretta l’attività dell’impresa medesimae, conseguentemente, a normadell’art. 57 (ora 90) del Tuir, concorrea formare il reddito secondole disposizioni relative ai redditifondiari. La norma in esame trova,altresì, applicazione nei confrontidei soggetti di cui all’art. 5 del Tuir,che producono redditi in forma associata.Per i soggetti che svolgonoattività commerciale in forma associata,valgono i chiarimenti forniti aproposito degli imprenditori individualicon l’ulteriore precisazioneche per l’individuazione dei soggettiche hanno diritto alla detrazionee dell’importo spettante, determinatosulla base <strong>delle</strong> quote di partecipazione,si osservano le previsionicontenute nello stesso articolo 5 delTuir”.Da quanto sopra emerge con chiarezzache le società di persone, cheabbiano sostenuto spese per interventidi recupero del patrimonioedilizio, sulle parti comuni di edificiresidenziali, nonché sulle singoleunità immobiliari residenziali diqualsiasi categoria catastale, ancherurali, possedute o detenute e sulleloro pertinenze, devono considerarle- dal punto di vista fiscale - qualioneri detraibili di spettanza dei socicon il criterio evidenziato all’art. 5del Tuir.Le spese, infatti, devono essere evidenziatein dettaglio nel quadroRP, nel quadro RN al rigo 17 e nel“Prospetto da rilasciare ai soci oassociati”, affinché questi ultimi abbianotutte le informazioni necessarieper la compilazione della lorodichiarazione dei redditi.In modo semplicistico, si potrebbeallora pensare che tali spese dianoluogo ad un doppio “sconto” incapo ai soci: una prima volta, comespesa deducibile ai fini del determinazionedel reddito della societàdi persone e, di conseguenza, per ilprincipio di tassazione per trasparenza,di una minor quota di utileda dover indicare quale componentedel proprio reddito personale euna seconda volta come onere detraibile.Ciò, ovviamente, non può esserevero, né lo è.La circolare n. 57/E del24/02/1998, sopra riportata, chiarisce,infatti, che l’agevolazionecompete per gli interventi edilizisvolti sull’unità (o porzione di essa)immobiliare residenziale, purché sitratti di immobile patrimoniale, ovverodi immobile tassato in baseall’art. 90 del D.P.R. 22 dicembre

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