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Maggio - Direzione regionale Emilia Romagna - Agenzia delle Entrate

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25solidale all’interno del gruppo perle violazioni tributarie è un aspettoche può offrire un profilo di interesseper quanto riguarda i possibili,diversi ed innovativi profili di indagine,per la selezione dei soggettieconomici significativi all’internodel variegato mondo <strong>delle</strong> PMI.Ciò richiederà, altresì, una sempremaggiore competenza nella formazionedel bilancio di gruppo, per laverifica della corretta esposizionedei costi e della esatta applicazionedei principi contabili che, in unadimensione multi – aziendale, puòpresentare diverse criticità.Il progetto di legge sembra ispirato,quindi, a favorire una maggioreintegrazione aziendale,su base volontaria, al finedi usufruire di un regimefiscale di vantaggio, ciò chepuò consentire – indirettamente– una maggioreincisività dell’attività dicontrasto all’evasione daparte dell’Amministrazionefinanziaria, sia nella determinazione<strong>delle</strong> linee di politicafiscale, che nella fasedell’attuazione <strong>delle</strong> medesime.Il profilo più difficile da interpretareè rappresentato,paradossalmente, propriodalla premessa, cioè dall’esistenzadel soggetto giuridico che dovrebbeaccedere al regime fiscale di gruppo.Il distretto produttivo, che ha avutoun riconoscimento giuridico, inoccasione della Legge Finanziaria2006 (Legge 266/2005, art. 1,commi 368, lett. b), c), d), e che vienedefinito normativamente comeun sistema produttivo locale omogeneo,caratterizzato da un’elevataconcentrazione di imprese industriali,prevalentemente di piccolae media dimensione, e dall’elevataspecializzazione produttiva, vieneaffiancato ad uno strumento nego-ziale, la rete di impresa.Quest’ultima è un contratto, con ilquale due o più imprese si obbliganoad esercitare in comune partedell’attività caratteristica svolta daciascuna di esse. La causa del negozioè la rete medesima, cioè la sinergiaeconomico – produttiva direttaall’innovazione tecnologica ed allacompetitività <strong>delle</strong> realtà aziendali.Affiancare un sistema a forma libera,puramente negoziale, ad unconcetto normativo che ha una suaidentità specifica, rischia di creare<strong>delle</strong> difficoltà in sede di valutazione<strong>delle</strong> valide ragioni economicheper le quali un contratto di reteviene stipulato, inducendo ad uneccessivo ampliamento dei marginidi legittimità negoziale, da partedei privati, ovvero ad un abuso deipoteri di riqualificazione dell’Amministrazione.Si tratta, quindi, di un profilo dipotenziale elusione tributaria edabuso del diritto, che può esserecircoscritto con una formulazionemaggiormente tassativa della fattispeciepositiva, almeno per quantoconcerne i distretti produttivi3. ConclusioniIl concetto di distretto produttivonon ha superato le difficoltà successiveall’introduzione normativa nelnostro ordinamento; la previsionedi una figura negoziale assimilatapotrebbe rappresentare un’opportunitàin più per favorire la modernizzazionedel tessuto fondamentaleproduttivo del nostro Paese.Tutti gli interpreti sono convintidell’importanza di offrire agli imprenditorinuove forme giuridicheed un nuovo impulso a strumentigià presenti, perché divengano maggiormentefruibili per gli operatorieconomiciIl successo della propostadi legge, laddove essa avràla forza politica per divenirenorma positiva, sarà misurataprincipalmente dallivello di tax compliance chesarà in grado di favorire, cioèdalla misurazione empiricadi quanto l’utilità per leimprese, rappresentata dalperseguimento del legittimofine di profitto, si concilicon l’interesse fiscale, curatodall’Amministrazione finanziaria.Tale aspetto si rivela estremamenteimportante in unsettore – quello <strong>delle</strong> piccolee medie imprese – che costituisceun difficile ambito di intervento pergarantire il corretto adempimentodegli obblighi fiscali.Non è peregrino ipotizzare (seppurcon una buona dose di ottimismo)che la piena affermazione del regimedi tassazione di gruppo, mediantel’estensione applicativa dellanormativa in materia di consolidato,possa contribuire a diminuirel’applicabilità di altri strumentipresuntivi e parametrici di determinazionedel reddito, con indubbiovantaggio per l’incisività dell’azionedi contrasto all’evasione fiscale.CONTRIBUTI2010Comunicazione

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