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Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla pratica alla teoria ...

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non ritenga la decisione resa d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> intrinsecamente chiara o, ancora,completamente esaustiva. Nel primo caso si potrà attuare il meccanismo previsto dall’art.158 delRegolamento <strong>di</strong> procedura della <strong>Corte</strong>, teso ad ottenere una pronunzia esplicita della <strong>Corte</strong> sulsignificato della sentenza resa.Nel secondo potrà valutare l’opportunità <strong>di</strong> sollevare un ulteriore quesito <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> 34 .3. Gli effetti delle pronunzie rese d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia. Efficacia endoprocessuale edextraprocessuale.La <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia, nel rispondere ai quesiti posti dal giu<strong>di</strong>ce nazionale può rispondere con unasentenza o con un’or<strong>di</strong>nanza.Nel secondo caso, meno noto agli operatori, la <strong>Corte</strong>, su proposta del giu<strong>di</strong>ce relatore e sentitol’Avvocato Generale, adotta un’or<strong>di</strong>nanza motivata quando la questione <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> è identica adaltra già decisa, quando la risposta ai quesiti può essere agevolmente desunta d<strong>alla</strong> giurisprudenzaesistente o quando la risposta al quesito non dà a<strong>di</strong>to al alcun dubbio ragionevole (art.99 Reg.<strong>Corte</strong>Giust.).Si è rilevato che tale <strong>di</strong>sciplina, come più in generale l’art.267 TFUE, conferma il peculiare valore“vincolante” delle sentenze rese d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>, evocando il principio dello stare decisis <strong>di</strong>matrice anglosassone 35 .La sentenza della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia, invece, può essere oggetto <strong>di</strong> nuovo sindacato da parte dellastessa <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia ove sorga <strong>di</strong>fficoltà sul suo senso e la sua portata(art.158 Reg. <strong>Corte</strong>Giust.).Si è sottolineato(Domenicucci) come “…L’efficacia delle pronunce pregiu<strong>di</strong>ziali non ècon<strong>di</strong>zionata ad alcun meccanismo delibatorio. In assenza <strong>di</strong> precisazioni del Trattato al riguardo,essa va esaminata sotto un duplice profilo: i) a livello endoprocessuale, con riferimento cioè almedesimo giu<strong>di</strong>zio nel quale è stata sollevata la questione ed ai suoi eventuali gra<strong>di</strong> successivi; ii)a livello extraprocessuale, vale a <strong>di</strong>re nei confronti <strong>di</strong> tutti gli altri processi nazionali in cui troviapplicazione la normativa dell’Unione esaminata d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong>. Sotto il primo profilo, è pacifico chela sentenza spieghi la sua efficacia vincolando in maniera assoluta il giu<strong>di</strong>ce a quo (nonché le altregiuris<strong>di</strong>zioni eventualmente chiamate a conoscere del medesimo litigio, in caso <strong>di</strong> appello o <strong>di</strong>ricorso per cassazione) ed in via me<strong>di</strong>ata anche le parti. In tal caso l’unica possibilità per ilgiu<strong>di</strong>ce a quo è <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re nuovamente la <strong>Corte</strong> per chiedere ulteriori chiarimenti, per sottoporle unanuova questione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto o nuovi elementi <strong>di</strong> valutazione suscettibili <strong>di</strong> indurla a risolvere<strong>di</strong>versamente una questione già sollevata, ma non per contestare la vali<strong>di</strong>tà della sentenza”.Non sembra potersi dubitare 36 dell’efficacia erga omnes delle pronunzie rese d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong>Giustizia 37 , né della loro portata (<strong>di</strong>chiarativa e, dunque) retroattiva-che risale all’epocadell’adozione del testo eurounitario 38 - chiarendo la <strong>Corte</strong> il significato e la portata della norma,quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal giu<strong>di</strong>ce anche a rapporti giuri<strong>di</strong>ci sorti34 <strong>Corte</strong> Giust. 24 giugno 1969, causa C-29/68, Milch-, fett- und eierkontor gmbh c. hauptzollamt saarbruecken, p.3:“…l’interpretazione della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> vincola detti giu<strong>di</strong>ci, che pero' restano liberi <strong>di</strong> stabilire se la pronunciadella corte abbia fornito loro lumi sufficienti oppure sia necessario interpellare nuovamente la corte <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>”.35 Nucera, op.cit., 132 ss.36 ma v. in dottrina, per alcuni precisi <strong>di</strong>stinguo in relazione all’efficacia del <strong>rinvio</strong> endo o extraprocessuale Franchi,1953 ss37 <strong>Corte</strong> cost., sentt. 19.4.1985, n. 113 e 11.7.1989, n. 389; <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Cassazione, sentt. 28.3.1997, n. 2787 e 3.10.1997,n. 9653. Talvolta si parla anche <strong>di</strong> effetti ultra partes: Cass.sez.trib. 29 agosto 2007 n.18219;Cass.sez.trib.15 gennaio2998 n.21530. Sul punto v.ancora Domenicucci, op. cit., ove ricorda che “La natura sostanzialmente vincolante delprecedente nei confronti <strong>di</strong> tutti i giu<strong>di</strong>ci nazionali, <strong>di</strong> prima o <strong>di</strong> ultima istanza, è peraltro in<strong>di</strong>rettamente confermatadall’art. 104, par. 3, reg. proc., che prevede una mo<strong>di</strong>fica del proce<strong>di</strong>mento avanti la <strong>Corte</strong> proprio in relazione alleipotesi <strong>di</strong> rimessione <strong>di</strong> una questione “manifestamente identica” ad altra già risolta in passato. In tali casi, la <strong>Corte</strong>,previo contrad<strong>di</strong>ttorio, e dopo aver informato il giu<strong>di</strong>ce del <strong>rinvio</strong>, potrà infatti «statuire con or<strong>di</strong>nanza motivatacontenente riferimento <strong>alla</strong> precedente sentenza o <strong>alla</strong> giurisprudenza pertinente» (la stessa procedura può essere seguita«qualora la soluzione della questione <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> non <strong>di</strong>a a<strong>di</strong>to a dubbi ragionevoli»).”

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