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Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla pratica alla teoria ...

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La ratio principale dell’obbligo <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> ora <strong>di</strong>sciplinato dall’art.267 3^ par.TFUE èquella <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re il formarsi o il consolidarsi <strong>di</strong> una giurisprudenza nazionale che rechi errori <strong>di</strong>interpretazione o un’erronea applicazione del <strong>di</strong>ritto comunitario 54 .Tale obbligo è commisurato <strong>alla</strong> posizione strategica <strong>di</strong> cui godono le corti supreme neglior<strong>di</strong>namenti giuri<strong>di</strong>ci nazionali. Infatti, nel rispetto del loro tra<strong>di</strong>zionale ruolo <strong>di</strong> unificazione del<strong>di</strong>ritto, dette corti sono tenute ad assicurare il rispetto, da parte degli altri giu<strong>di</strong>ci nazionali, dellacorretta ed effettiva applicazione del <strong>di</strong>ritto comunitario. Inoltre, esse si occupano degli ultimiricorsi destinati a garantire la tutela dei <strong>di</strong>ritti che il <strong>di</strong>ritto comunitario conferisce ai singoli 55 .Secondo la <strong>Corte</strong> comunitaria-sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit e a. - i giu<strong>di</strong>ci nazionali le cuidecisioni non possono costituire oggetto <strong>di</strong> ricorso giuris<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto interno «sono tenuti,qualora una questione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comunitario si ponga <strong>di</strong>nanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo<strong>di</strong> <strong>rinvio</strong>, salvo che non abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la <strong>di</strong>sposizionecomunitaria <strong>di</strong> cui è causa ha già costituito oggetto <strong>di</strong> interpretazione da parte della <strong>Corte</strong>, ovveroche la corretta applicazione del <strong>di</strong>ritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar a<strong>di</strong>toa ragionevoli dubbi»Di ciò si ha la misura esaminando l’ipotesi “limite” che la stessa giurisprudenza <strong>di</strong> Lussemburgo –sentenze Köbler e Traghetti del Me<strong>di</strong>terraneo - ha ammesso, facendo risalire allo Stato laresponsabilità per violazione <strong>di</strong> ultima istanza ascrivibile al giu<strong>di</strong>ce nazionale <strong>di</strong> ultima istanza chenon si è avvalso del <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong>.Nella prospettiva <strong>di</strong>segnata d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> «un organo giuris<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> ultimo gradocostituisce per definizione l'ultima istanza <strong>di</strong>nanzi <strong>alla</strong> quale i singoli possono far valere i <strong>di</strong>ritti adessi riconosciuti dal <strong>di</strong>ritto comunitario», per cui la violazione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>ritti prodotta da unadecisione non più impugnabile impone la responsabilità dello Stato proprio per evitare che i singolisiano privati della possibilità <strong>di</strong> far valere la responsabilità dello Stato al fine <strong>di</strong> ottenere in tal modouna tutela giuri<strong>di</strong>ca dei loro <strong>di</strong>ritti>> (<strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> 30 settembre 2003, n. C- 224/01 Köbler c.Repubblica d’Austria p.34).In questa visuale il <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> ex art.234 par. 3 CE –ora art.267 par.3 TFUE-costituisce alcontempo obbligo e misura della responsabilità, se è vero che la mancata osservanza, da partedell'organo giuris<strong>di</strong>zionale, del suo obbligo <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> viene d<strong>alla</strong> stessa <strong>Corte</strong>in<strong>di</strong>viduata come una delle con<strong>di</strong>zioni nelle quali uno Stato membro è tenuto a risarcire i dannicausati ai singoli da violazioni del <strong>di</strong>ritto comunitario ad esso imputabili- (p.51 sent. Köbler).4.2. Tornando a Cons.Stato n.1244/2012: il sistema è chiaro od oscuro?Quattro sono stati i quesiti sottoposti dal Consiglio <strong>di</strong> Stato <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia che vale la pena<strong>di</strong> riportare testuamente:“a) se osti o meno all’applicazione dell’art. 267, par. 3, TFUE, in relazione all’obbligo del giu<strong>di</strong>ce<strong>di</strong> ultima istanza <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> <strong>di</strong> una questione <strong>di</strong> interpretazione del <strong>di</strong>ritto comunitariosollevata da una parte in causa, la <strong>di</strong>sciplina processuale nazionale che preveda un sistema <strong>di</strong>preclusioni processuali, quali termini <strong>di</strong> ricorso, specificità dei motivi, <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica delladomanda in corso <strong>di</strong> causa, <strong>di</strong>vieto per il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la domanda <strong>di</strong> parte;b) se osti o meno all’applicazione dell’art. 267, par. 3, TFUE, in relazione all’obbligo del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>ultima istanza <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> <strong>di</strong> una questione <strong>di</strong> interpretazione del <strong>di</strong>ritto comunitariosollevata da una parte in causa, un potere <strong>di</strong> filtro da parte del giu<strong>di</strong>ce nazionale in or<strong>di</strong>ne <strong>alla</strong>rilevanza della questione e <strong>alla</strong> valutazione del grado <strong>di</strong> chiarezza della norma comunitaria;c) se l’art. 267, par. 3, TFUE, ove interpretato nel senso <strong>di</strong> imporre al giu<strong>di</strong>ce nazionale <strong>di</strong> ultimaistanza un obbligo incon<strong>di</strong>zionato <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> <strong>di</strong> una questione <strong>di</strong> interpretazione del<strong>di</strong>ritto comunitario sollevata da una parte in causa, sia o meno coerente con il principio <strong>di</strong>ragionevole durata del processo, del pari enunciato dal <strong>di</strong>ritto comunitario;d) in presenza <strong>di</strong> quali circostanze <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto l’inosservanza dell’art. 267, par. 3, TFUEconfiguri, da parte del giu<strong>di</strong>ce nazionale, una “violazione manifesta del <strong>di</strong>ritto comunitario”, e setale nozione possa essere <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa portata e ambito ai fini dell’azione speciale nei confronti delloStato ai sensi della legge 13 aprile 1988 n.117 per “risarcimento danni cagionati nell’esercizio dellefunzioni giu<strong>di</strong>ziarie e responsabilità civile dei magistrati” e dell’azione generale nei confronti delloStato per violazione del <strong>di</strong>ritto comunitario.”54 <strong>Corte</strong> giust. 15 settembre 2005, causa C495/03, Intermodal Transports (Racc. pag. I8151, punto 29.55 Concl.Avv. Gen Yves Bot presentate il 24 aprile 2007 nella Causa C2/06.

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