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Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla pratica alla teoria ...

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La <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia ha più volte chiarito che l’esigenza <strong>di</strong> giungere ad un’interpretazione del<strong>di</strong>ritto comunitario utile per il giu<strong>di</strong>ce nazionale impone a questi <strong>di</strong> definire l’ambito <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong><strong>di</strong>ritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi <strong>di</strong> fatto su cuitali questioni sono fondate) 16 .E’ dunque in<strong>di</strong>spensabile che il giu<strong>di</strong>ce nazionale precisi, nella stessa decisione <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong>, il contesto<strong>di</strong> fatto e normativo della causa principale fornendo un minimo <strong>di</strong> spiegazioni sui motivi della sceltadelle <strong>di</strong>sposizioni comunitarie <strong>di</strong> cui chiede l’interpretazione nonché il nesso in<strong>di</strong>viduato tra quelle<strong>di</strong>sposizioni e la normativa nazionale applicabile <strong>alla</strong> controversia principale 17 . <strong>Il</strong> che val quanto<strong>di</strong>re che se il giu<strong>di</strong>ce del <strong>rinvio</strong> non definisce il contesto <strong>di</strong> fatto nel quale si innestano le questionirelative al <strong>di</strong>ritto UE (<strong>di</strong> interpretazione o <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà) la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia non si pronuncerà.La <strong>Corte</strong> ha parimenti insistito sull’importanza dell’in<strong>di</strong>cazione, da parte del giu<strong>di</strong>ce nazionale, deimotivi precisi che l’hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione del <strong>di</strong>ritto comunitarioe a ritenere necessaria la sottoposizione <strong>di</strong> questioni pregiu<strong>di</strong>ziali <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong>) 18 .La <strong>Corte</strong>, infatti, non si pronuncerà mai laddove riscontri una controversia fittizia 19 .Proprio in questa prospettiva sarà decisivo che il giu<strong>di</strong>ce nazionale evidenzi la rilevanza del <strong>di</strong>rittoUE nel giu<strong>di</strong>zio pendente, mancando la quale la <strong>Corte</strong> non potrà intervenire per fornire al giu<strong>di</strong>ceremittente chiarimenti interpretativi. Può dunque affermarsi che secondo la <strong>Corte</strong> le questionipuramente interne non possono formare oggetto <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong>.È noto, infatti, che la <strong>di</strong>sciplina eurounitaria è rilevante quando la materia è regolata dal<strong>di</strong>ritto eurounitario, ovvero quando il settore che viene all’esame del giu<strong>di</strong>cante, pur nonessendo <strong>di</strong>rettamente regolato dal <strong>di</strong>ritto comunitario, ne assume le sembianze per unespresso <strong>rinvio</strong> operato dal legislatore nazionale 20 o in ragione della natura transfrontalieradella lite 21 .Quanto alle ipotesi <strong>di</strong> espresso <strong>rinvio</strong> del legislatore interno al <strong>di</strong>ritto UE la <strong>Corte</strong> ha avuto modo <strong>di</strong>Per facilitarne la lettura e la possibilità <strong>di</strong> farvi riferimento, è utile che i vari punti o paragrafi della decisione <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong>siano numerati. Tali suggerimenti contenuti nella Nota informativa sono stati riformulati, senza sostanziali novità neipar.20 ss. delle Raccomandazioni del Novembre 2012. La traduzione integrale può ora essere sostituita da una sintesidel contenuto della questione-art.98 del Reg. della <strong>Corte</strong>-.16 <strong>Corte</strong> Giust. 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabbruzzo e a., Racc. pag. I-393,punto 6, e <strong>Corte</strong> giust. 29 marzo 2008, causa C-380/05, Centro Europa 7, punto 57.17 <strong>Corte</strong> Giust. v., in particolare, <strong>Corte</strong> giust. 13 gennaio 2010, causa C-292/09, Calestani, p.22 e 23;<strong>Corte</strong> Giust. 19aprile 2007, causa C-295/05, Asemfo, Racc. pag. I-2999, punto 33, e Centro Europa 7, cit., punto 54, nonché or<strong>di</strong>nanza17 settembre 2009, causa C-181/09, Canon Kabushiki Kaisha, punto 1018 <strong>Corte</strong> Giust.6 <strong>di</strong>cembre 2005, cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA e a., Racc. pag. I-10423,punto 46, nonché citate or<strong>di</strong>nanze Blanco Pérez e Chao Gómez, punto 18, e Investitionsbank Sachsen-Anhalt, punto 3019 <strong>Corte</strong> giust., sentt. 11.3.1980, Foglia/Novello I, 104/79, Racc. p. 745; 16.12.1981, Foglia/Novello II, 244/80, Racc.p. 3085.20 V. in dottrina, G. Tesauro, Costituzione e norme esterne , in Dir. Un. Eur., 2009,195 e 221; B. Nascimbene,Unioni <strong>di</strong> fatto e matrimonio fra omosessuali. Orientamenti del giu<strong>di</strong>ce nazionale e della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia , in Corr.giur. , 2010, 1, 101. Secondo una costante giurisprudenza, la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia è competente a pronunciarsi sebbene ifatti <strong>di</strong> cui <strong>alla</strong> causa siano estranei al campo <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, ove una normativa nazionale sisia conformata, per le soluzioni che essa apporta a una situazione non contemplata dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione, a quelleadottate nell’ambito <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto. Secondo la giurisprudenza della <strong>Corte</strong>, l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co dell’Unione ha uninteresse manifesto a che, per evitare future <strong>di</strong>vergenze d’interpretazione, ogni <strong>di</strong>sposizione del <strong>di</strong>ritto dell’Unionericeva un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle con<strong>di</strong>zioni in cui verrà applicata (v. in tal senso <strong>Corte</strong> Giust.,sentenze 17 luglio 1997, causa C–130/95, Giloy , Racc., I, 4291, punti 19 e 28; 11 ottobre 2001, causa C–267/99,Adam , Racc., I, 7467, punti 23 e 29; 15 gennaio 2002, causa C–43/00, Andersen og Jensen , Racc., I, 379, punti 15 e19, e 16 marzo 2006, causa C–3/04, Poseidon Chartering , Racc., I, 2505, punti 14 e 19).21 <strong>Corte</strong> giust.13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88, Racc. 1989, pag. 2609; sentenza del 18 giugno 1991, ERT,Racc.1991, pag. I-2925; sentenza del 18 <strong>di</strong>cembre 1997, Annibal<strong>di</strong>, causa C-309/96, Racc. 1997,pag. I-7493)

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