La <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia ha più volte chiarito che l’esigenza <strong>di</strong> giungere ad un’interpretazione del<strong>di</strong>ritto comunitario utile per il giu<strong>di</strong>ce nazionale impone a questi <strong>di</strong> definire l’ambito <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong><strong>di</strong>ritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi <strong>di</strong> fatto su cuitali questioni sono fondate) 16 .E’ dunque in<strong>di</strong>spensabile che il giu<strong>di</strong>ce nazionale precisi, nella stessa decisione <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong>, il contesto<strong>di</strong> fatto e normativo della causa principale fornendo un minimo <strong>di</strong> spiegazioni sui motivi della sceltadelle <strong>di</strong>sposizioni comunitarie <strong>di</strong> cui chiede l’interpretazione nonché il nesso in<strong>di</strong>viduato tra quelle<strong>di</strong>sposizioni e la normativa nazionale applicabile <strong>alla</strong> controversia principale 17 . <strong>Il</strong> che val quanto<strong>di</strong>re che se il giu<strong>di</strong>ce del <strong>rinvio</strong> non definisce il contesto <strong>di</strong> fatto nel quale si innestano le questionirelative al <strong>di</strong>ritto UE (<strong>di</strong> interpretazione o <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà) la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia non si pronuncerà.La <strong>Corte</strong> ha parimenti insistito sull’importanza dell’in<strong>di</strong>cazione, da parte del giu<strong>di</strong>ce nazionale, deimotivi precisi che l’hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione del <strong>di</strong>ritto comunitarioe a ritenere necessaria la sottoposizione <strong>di</strong> questioni pregiu<strong>di</strong>ziali <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong>) 18 .La <strong>Corte</strong>, infatti, non si pronuncerà mai laddove riscontri una controversia fittizia 19 .Proprio in questa prospettiva sarà decisivo che il giu<strong>di</strong>ce nazionale evidenzi la rilevanza del <strong>di</strong>rittoUE nel giu<strong>di</strong>zio pendente, mancando la quale la <strong>Corte</strong> non potrà intervenire per fornire al giu<strong>di</strong>ceremittente chiarimenti interpretativi. Può dunque affermarsi che secondo la <strong>Corte</strong> le questionipuramente interne non possono formare oggetto <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong>.È noto, infatti, che la <strong>di</strong>sciplina eurounitaria è rilevante quando la materia è regolata dal<strong>di</strong>ritto eurounitario, ovvero quando il settore che viene all’esame del giu<strong>di</strong>cante, pur nonessendo <strong>di</strong>rettamente regolato dal <strong>di</strong>ritto comunitario, ne assume le sembianze per unespresso <strong>rinvio</strong> operato dal legislatore nazionale 20 o in ragione della natura transfrontalieradella lite 21 .Quanto alle ipotesi <strong>di</strong> espresso <strong>rinvio</strong> del legislatore interno al <strong>di</strong>ritto UE la <strong>Corte</strong> ha avuto modo <strong>di</strong>Per facilitarne la lettura e la possibilità <strong>di</strong> farvi riferimento, è utile che i vari punti o paragrafi della decisione <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong>siano numerati. Tali suggerimenti contenuti nella Nota informativa sono stati riformulati, senza sostanziali novità neipar.20 ss. delle Raccomandazioni del Novembre 2012. La traduzione integrale può ora essere sostituita da una sintesidel contenuto della questione-art.98 del Reg. della <strong>Corte</strong>-.16 <strong>Corte</strong> Giust. 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabbruzzo e a., Racc. pag. I-393,punto 6, e <strong>Corte</strong> giust. 29 marzo 2008, causa C-380/05, Centro Europa 7, punto 57.17 <strong>Corte</strong> Giust. v., in particolare, <strong>Corte</strong> giust. 13 gennaio 2010, causa C-292/09, Calestani, p.22 e 23;<strong>Corte</strong> Giust. 19aprile 2007, causa C-295/05, Asemfo, Racc. pag. I-2999, punto 33, e Centro Europa 7, cit., punto 54, nonché or<strong>di</strong>nanza17 settembre 2009, causa C-181/09, Canon Kabushiki Kaisha, punto 1018 <strong>Corte</strong> Giust.6 <strong>di</strong>cembre 2005, cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA e a., Racc. pag. I-10423,punto 46, nonché citate or<strong>di</strong>nanze Blanco Pérez e Chao Gómez, punto 18, e Investitionsbank Sachsen-Anhalt, punto 3019 <strong>Corte</strong> giust., sentt. 11.3.1980, Foglia/Novello I, 104/79, Racc. p. 745; 16.12.1981, Foglia/Novello II, 244/80, Racc.p. 3085.20 V. in dottrina, G. Tesauro, Costituzione e norme esterne , in Dir. Un. Eur., 2009,195 e 221; B. Nascimbene,Unioni <strong>di</strong> fatto e matrimonio fra omosessuali. Orientamenti del giu<strong>di</strong>ce nazionale e della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia , in Corr.giur. , 2010, 1, 101. Secondo una costante giurisprudenza, la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia è competente a pronunciarsi sebbene ifatti <strong>di</strong> cui <strong>alla</strong> causa siano estranei al campo <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, ove una normativa nazionale sisia conformata, per le soluzioni che essa apporta a una situazione non contemplata dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione, a quelleadottate nell’ambito <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto. Secondo la giurisprudenza della <strong>Corte</strong>, l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co dell’Unione ha uninteresse manifesto a che, per evitare future <strong>di</strong>vergenze d’interpretazione, ogni <strong>di</strong>sposizione del <strong>di</strong>ritto dell’Unionericeva un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle con<strong>di</strong>zioni in cui verrà applicata (v. in tal senso <strong>Corte</strong> Giust.,sentenze 17 luglio 1997, causa C–130/95, Giloy , Racc., I, 4291, punti 19 e 28; 11 ottobre 2001, causa C–267/99,Adam , Racc., I, 7467, punti 23 e 29; 15 gennaio 2002, causa C–43/00, Andersen og Jensen , Racc., I, 379, punti 15 e19, e 16 marzo 2006, causa C–3/04, Poseidon Chartering , Racc., I, 2505, punti 14 e 19).21 <strong>Corte</strong> giust.13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88, Racc. 1989, pag. 2609; sentenza del 18 giugno 1991, ERT,Racc.1991, pag. I-2925; sentenza del 18 <strong>di</strong>cembre 1997, Annibal<strong>di</strong>, causa C-309/96, Racc. 1997,pag. I-7493)
specificare la propria opinione, affermando principi che, probabilmente, meriteranno ulteriorichiarimenti 22 .Resta solo da <strong>di</strong>re che la qualificazione in termini <strong>di</strong> controversia puramente non è agevole e,soprattutto in tema <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza, ha <strong>di</strong> recente dato luogo a pronunciamenti <strong>di</strong> segno opposto 23Le considerazioni testè espresse valgono ancorchè vengano in <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong>ritti fondamentali chelo stesso remittente inquadra nell’ambito del <strong>di</strong>ritto UE.<strong>Il</strong> che val quanto <strong>di</strong>re che se il giu<strong>di</strong>ce nazionale chiede <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> UE <strong>di</strong> interpretare il valore <strong>di</strong> un<strong>di</strong>ritto fondamentale sancito d<strong>alla</strong> Carta <strong>di</strong> Nizza Strasburgo rispetto ad una vicenda controversanella quale non è in <strong>di</strong>scussione il <strong>di</strong>ritto dell’Unione europea la questione sarà <strong>di</strong>chiarata con tuttaprobabilità irricevibile d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia.22 Cfr.La vicenda riguardava una controversia sul trattamento pensionistico <strong>di</strong> un <strong>di</strong>pendente regionale e sullariduzione <strong>di</strong>sposta dall’ente pensionistico per ratei già corrisposti. <strong>Il</strong> giu<strong>di</strong>ce remittente si era interrogato sulla portatadel <strong>rinvio</strong> operato d<strong>alla</strong> legislazione interna <strong>alla</strong> <strong>di</strong>sciplina comunitaria in tema <strong>di</strong> motivazione dei provve<strong>di</strong>menti. <strong>Corte</strong>Giust. 21 <strong>di</strong>cembre 2011, causa C-482/10, Cicala, ha escluso la propria competenza così motivando:”… Ai sensidell’art. 267 TFUE, la <strong>Corte</strong> è competente a pronunciarsi, in via <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong>, sull’interpretazione dei trattati nonchédegli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Nel contesto della cooperazione fra la <strong>Corte</strong> ed i giu<strong>di</strong>ci nazionali,istituita da detta <strong>di</strong>sposizione, spetta solo al giu<strong>di</strong>ce nazionale valutare, tenendo conto delle specificità <strong>di</strong> ogni causa, siala necessità <strong>di</strong> una pronuncia <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> all’emanazione della loro sentenza sia la rilevanza delle questioni che essisottopongono <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> …Di conseguenza, se le questioni sollevate dai giu<strong>di</strong>ci nazionali vertono sull’interpretazione <strong>di</strong>una norma <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dell’Unione, la <strong>Corte</strong> è in linea <strong>di</strong> principio tenuta a pronunciarsi ...In applicazione <strong>di</strong> questagiurisprudenza, la <strong>Corte</strong> si è ripetutamente <strong>di</strong>chiarata competente a statuire su domande <strong>di</strong> pronuncia <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong>vertenti su <strong>di</strong>sposizioni del <strong>di</strong>ritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti della causa principale si collocavano al <strong>di</strong> fuoridell’ambito d’applicazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione ma nelle quali tali <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> detto <strong>di</strong>ritto erano state reseapplicabili dal <strong>di</strong>ritto nazionale in forza <strong>di</strong> un <strong>rinvio</strong> operato da quest’ultimo al contenuto delle medesime. In questesentenze, le <strong>di</strong>sposizioni nazionali che riportano le <strong>di</strong>sposizioni del <strong>di</strong>ritto dell’Unione non avevano manifestamentelimitato l’applicazione <strong>di</strong> queste ultime …Invero, la <strong>Corte</strong> ha sottolineato a questo proposito che, quando una normativanazionale intende conformarsi per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne a quelle adottate nel<strong>di</strong>ritto dell’Unione, al fine, ad esempio, <strong>di</strong> evitare che vi siano <strong>di</strong>scriminazioni nei confronti dei citta<strong>di</strong>ni nazionali oeventuali <strong>di</strong>storsioni <strong>di</strong> concorrenza, oppure <strong>di</strong> assicurare una procedura unica in situazioni paragonabili, esiste uninteresse certo dell’Unione a che, per evitare future <strong>di</strong>vergenze d’interpretazione, le <strong>di</strong>sposizioni o le nozioni riprese dal<strong>di</strong>ritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle con<strong>di</strong>zioni in cui verranno applicate(sentenza Agafiţei e a., cit., punto 39, e la giurisprudenza ivi citata).Pertanto, un’interpretazione, da parte della <strong>Corte</strong>, <strong>di</strong><strong>di</strong>sposizioni del <strong>di</strong>ritto dell’Unione in situazioni puramente interne si giustifica per il fatto che esse sono state reseapplicabili dal <strong>di</strong>ritto nazionale in modo <strong>di</strong>retto ed incon<strong>di</strong>zionato (…, al fine <strong>di</strong> assicurare un trattamento identico allesituazioni interne e a quelle <strong>di</strong>sciplinate dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione …. Nel caso <strong>di</strong> specie, è pacifico che la controversia <strong>di</strong>cui <strong>alla</strong> causa principale verte su <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto nazionale che si applicano in un contesto puramente nazionale e<strong>di</strong> cui sono controverse nella causa principale segnatamente quelle relative <strong>alla</strong> motivazione dei provve<strong>di</strong>mentiamministrativi. In queste circostanze, occorre esaminare se un’interpretazione della <strong>Corte</strong> delle <strong>di</strong>sposizioni interessatedalle questioni proposte si giustifichi, così come sostenuto dal giu<strong>di</strong>ce del <strong>rinvio</strong>, dal momento che tali <strong>di</strong>sposizionisono state rese applicabili dal <strong>di</strong>ritto nazionale in modo <strong>di</strong>retto ed incon<strong>di</strong>zionato, ai sensi della giurisprudenzarichiamata al punto 19 della presente sentenza, in ragione del <strong>rinvio</strong> realizzato dall’art. 1 della legge n. 241/1990 aiprincipi dell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co dell’Unione. A tal proposito, il governo italiano sostiene, in particolare, chel’obbligo <strong>di</strong> motivazione è <strong>di</strong>sciplinato integralmente dal <strong>di</strong>ritto nazionale relativo al proce<strong>di</strong>mento amministrativo enon può, pertanto, essere oggetto <strong>di</strong> interpretazione da parte della <strong>Corte</strong>. Orbene, la legge n. 241/1990 nonché la leggeregionale della Sicilia n. 10/1991 prevedono norme specifiche per quanto riguarda l’obbligo <strong>di</strong> motivazione deiprovve<strong>di</strong>menti amministrativi. Inoltre, la legge n. 241/1990, con riferimento alle conseguenze della violazione <strong>di</strong> taleobbligo, prevede <strong>di</strong>sposizioni specifiche applicabili al proce<strong>di</strong>mento principale attraverso il <strong>rinvio</strong> operato dall’art. 37 <strong>di</strong>detta legge regionale della Sicilia. Infatti, come segnatamente rilevato dallo stesso giu<strong>di</strong>ce del <strong>rinvio</strong>, d<strong>alla</strong> RegioneSiciliana nonché dal governo italiano, l’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’art. 3 della legge regionale della Sicilian. 10/1991 sanciscono il principio dell’obbligo <strong>di</strong> motivazione degli atti amministrativi, <strong>di</strong>sciplinando, in particolare, ilcontenuto obbligatorio <strong>di</strong> siffatta motivazione. Viepiù, quanto alle conseguenze della violazione <strong>di</strong> tale obbligo, l’art. 21octies, n. 2, della legge n. 241/1990 prevede che un provve<strong>di</strong>mento non è annullabile qualora abbia natura vincolata esia palese che il suo contenuto <strong>di</strong>spositivo non avrebbe potuto essere <strong>di</strong>verso da quello adottato. Infine, secondo ilgiu<strong>di</strong>ce del <strong>rinvio</strong>, tale ultima <strong>di</strong>sposizione ammette, a certe con<strong>di</strong>zioni, la possibilità <strong>di</strong> integrare la motivazione delprovve<strong>di</strong>mento amministrativo in corso <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento. Al contrario, la legge n. 241/1990, all’art. 1, rinvia in modogenerale ai «principi dell’or<strong>di</strong>namento comunitario», e non specificamente agli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41,n. 2, lett. c), della Carta, a cui si riferiscono le questioni pregiu<strong>di</strong>ziali od ancora ad altre <strong>di</strong>sposizioni del <strong>di</strong>rittodell’Unione inerenti l’obbligo <strong>di</strong> motivazione dei provve<strong>di</strong>menti. In queste circostanze non si può considerare che le