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Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla pratica alla teoria ...

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Così facendo il meccanismo scelto a livello comunitario <strong>di</strong>mostra <strong>di</strong> essere non solo estremamentedemocratico, ma anche improntato ad un corretto uso dei meccanismi <strong>di</strong> confronto 85 .Per questo l’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong>, come si è già detto, non ha essa solo valenza endoprocessuale, masi risolve in un tassello extraprocessuale parimenti indefettibile.La <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia ha infatti chiarito che l’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> e le informazioni ivi contenutehanno anche la finalità <strong>di</strong> fornire ai governi degli Stati membri la possibilità <strong>di</strong> presentareosservazioni ai sensi dell’art. 20 dello Statuto(ora art.23), rientra nella sua competenza «provvedereaffinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della <strong>di</strong>sposizionecitata, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong>. Quin<strong>di</strong>, è in<strong>di</strong>spensabileche il giu<strong>di</strong>ce nazionale che solleva la questione fornisca un minimo <strong>di</strong> spiegazioni sulle ragionidella scelta delle norme [dell'UE] <strong>di</strong> cui chiede l’interpretazione e sul rapporto che egli ritiene esistafra tali <strong>di</strong>sposizioni e la normativa nazionale applicabile <strong>alla</strong> controversia» (ex multis, <strong>Corte</strong> giust.,sent. 8.11.2007, Schwibbert, C-20/05, Racc. p. I-9447).Sembrano dunque essere quelle sopra esposte le ragioni che inducono la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> adattribuire al giu<strong>di</strong>ce nazionale non <strong>di</strong> ultima istanza il ruolo <strong>di</strong> “giu<strong>di</strong>ce comunitario <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittocomune” -senza obbligarlo al <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong>-.Ma anche la fase <strong>di</strong>scendente, successiva <strong>alla</strong> decisione della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia, non è menorilevante, questa volta attribuendo al giu<strong>di</strong>ce nazionale il compito, non meno decisivo, <strong>di</strong> “calare”nella vicenda concreta il <strong>di</strong>ctum del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Lussemburgo.La pronunzia della <strong>Corte</strong>, dunque, non rappresenta il tassello finale ed ultimo della vicenda.Per <strong>di</strong>rla in termini pratici, la causa non è chiusa, ma anzi è per effetto della pronunzia della <strong>Corte</strong>che si apre una nuova fase innanzi al giu<strong>di</strong>ce nazionale.In questo senso, il continuo ricorso, nelle pronunzie della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Lussemburgo, <strong>alla</strong> formula“spetta al giu<strong>di</strong>ce nazionale verificare” <strong>di</strong>mostra quanto sia la stessa <strong>Corte</strong> ad avere ben presente ilruolo, fondamentale ed ineliminabile, riservato al giu<strong>di</strong>ce nazionale nella fase <strong>di</strong> attuazione concretadelle decisioni <strong>di</strong> Lussemburgo.E ciò non soltanto per l’ovvia prossimità <strong>di</strong> quel giu<strong>di</strong>cante <strong>alla</strong> controversia ed al sistema nazionaleinterno, ma proprio per una precisa scelta dei ruoli voluta, prima <strong>di</strong> ogni altro, proprio dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>Lussemburgo.Evenienza che risulta vieppiù evidente quando il giu<strong>di</strong>ce nazionale è chiamato ad “interpretare” laportata della sentenza resa d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia e, in definitiva, a valutarne la rilevanza e laportata seguendo le rime, già tracciate, del <strong>di</strong>stinguishing.La conferma della residualità dei tratti <strong>di</strong> gerarchia e della centralità della regola dell’integrazionesembra riposare nel fatto che gli effetti della pronunzia resa in sede <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> nonesaurisce il potere decisionale del giu<strong>di</strong>ce (nazionale) a quo (v.sent. Da Costa, cit.) che sarà tenutoa coniugare la decisione comunitaria con il <strong>di</strong>ritto interno, operando appunto secondo i meccanismidell’interpretazione conforme o della <strong>di</strong>sapplicazione (rectius non applicazione) ovvero, ove taleultimo meccanismo non possa operare (rapporto orizzontale, <strong>di</strong>rettiva non self-executing), del <strong>rinvio</strong><strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> costituzionale ex art.117 primo comma Cost. 86 -almeno secondo il para<strong>di</strong>gma coniato nelnostro or<strong>di</strong>namento-.Ulteriore conferma dell’equior<strong>di</strong>nazione esistente fra giu<strong>di</strong>ce comunitario e domestico si trae d<strong>alla</strong>facoltatività dello strumento del <strong>rinvio</strong> che sta, in definitiva, a <strong>di</strong>mostrare e giustificare la peculiareposizione del giu<strong>di</strong>ce nazionale.Quest’ultimo, infatti, se non decide <strong>di</strong> rivolgersi al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Lussemburgo, gode del potere85 Cfr. sul punto SCLAVI, Relazione tenuta all’incontro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o svolto a Roma ed organizzato dal CSM sul tema,L’Ascolto del minore, 20 – 24 giugno 2011: <strong>Il</strong> modello decisionale democratico, affermatosi in Occidente a metà del19mo secolo, si basa su tre principi:1. il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ogni partecipante ad esprimere le proprie idee, interessi e proposte; 2.<strong>Il</strong> <strong>di</strong>ritto al contrad<strong>di</strong>ttorio, per cui chiunque altro partecipante al processo decisionale può e deve valutare i pro e contro<strong>di</strong> queste idee dal suo punto <strong>di</strong> vista;… L’approccio del Confronto Creativo si prefigge <strong>di</strong> ampliare la strumentazioneper le decisioni democratiche in modo da garantire un senso <strong>di</strong> comune appartenenza basato sulla comune capacità <strong>di</strong>prendere decisioni che siano polifoniche, efficaci, nel rispetto e nel potenziamento delle identità multiple dei soggetti incausa. Per poter connotare un processo come “confronto creativo” sono necessarie una serie <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni, cosìriassumibili: 1. inclusione <strong>di</strong> una cerchia più ampia e completa possibile <strong>di</strong> tutti i portatori <strong>di</strong> interessi, <strong>di</strong>preoccupazioni e <strong>di</strong> punti <strong>di</strong> vista relativi al tema in <strong>di</strong>scussione…”86 Si rinvia a Conti, Test <strong>di</strong> costituzionalità e <strong>di</strong>rettive non self executing: un <strong>di</strong>alogo ancora aperto con la Granital, inCorr.giur., 2007, 12, 1665.

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