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Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla pratica alla teoria ...

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In questo sta, in definitiva, il “sale” del rapporto tra giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Lussemburgo e giu<strong>di</strong>ce nazionale- e<strong>di</strong>n definitiva fra i due sistemi normativi <strong>di</strong> base- nel quale il <strong>di</strong>alogo trova nel <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong>un suo momento essenziale ma non esclusivo, tanto più quando la normativa eurounitaria non sipropone come totalizzante ma, per sua stessa ammissione, ammette che quella nazionale possaoffrire margini <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong>fferenti (in melius) rispetto a quelli fissati, in funzione armonizzatrice enon <strong>di</strong> uniformazione piena.<strong>Il</strong> terreno dell’interpretazione conforme per come lo ha confezionato la giurisprudenza della <strong>Corte</strong><strong>di</strong> Giustizia sembra essere, dunque, il luogo elettivo nel quale i giu<strong>di</strong>ci( <strong>di</strong> Lussemburgo enazionali) operano insieme con il comune obiettivo <strong>di</strong> garantire la piena ed effettiva efficacia del<strong>di</strong>ritto dell’Unione.<strong>Il</strong> mutuo ricorso ai “meto<strong>di</strong>” <strong>di</strong> interpretazione del <strong>di</strong>ritto interno per garantire comunque la pienaefficacia delle norme dell’Unione nei rapporti orizzontali che la <strong>Corte</strong> ha ripetutamente pre<strong>di</strong>cato,almeno in tempi recenti, sembra <strong>di</strong>mostrare come nel processo interpretativo si innestano elementitra loro inizialmente spuri, provenienti da sistemi <strong>di</strong>versi e che, però, raggiungono attraverso ilricorso al canone dell’interpretazione conforme una nuova e <strong>di</strong>versa organicità che, sicuramente,produce un risultato concreto, nuovo rispetto a quello ottenibile attraverso l’applicazione al casoconcreto del <strong>di</strong>ritto interno da quello dell’Unione.<strong>Il</strong> contributo offerto a tale processo è dunque giocato “<strong>alla</strong> pari” dal giu<strong>di</strong>ce nazionale e dal giu<strong>di</strong>ce<strong>di</strong> Lussemburgo, senza che possa in<strong>di</strong>viduarsi uno schema gerarchico.Del resto, tali considerazioni si inseriscono in una linea <strong>di</strong> tendenza, più volte esternata dal giu<strong>di</strong>ce<strong>di</strong> Lussemburgo, in or<strong>di</strong>ne allo spirito <strong>di</strong> collaborazione cui dev’essere informato il funzionamentodel <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> 91 – proprio per garantire l’autonomia dei giu<strong>di</strong>ci nazionali nelle materie <strong>di</strong><strong>di</strong>ritto interno 92 .Ciò non ha impe<strong>di</strong>to, però, <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> eurounitaria <strong>di</strong> fornire al giu<strong>di</strong>ce nazionale gli elementi <strong>di</strong>interpretazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione che possono essergli utili per la valutazione della<strong>di</strong>sposizione nazionale 93 , restando in ogni caso riservato al giu<strong>di</strong>ce nazionale il potere <strong>di</strong> ponderarele conseguenze, nella concreta controversia, derivanti dall’applicazione del <strong>di</strong>ritto comunitario 94 .Per spiegare, dunque, la presa <strong>di</strong> posizione del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Lussemburgo occorre ancora una voltaricorrere <strong>alla</strong> metafora della rete che qui vede alcuni no<strong>di</strong> intrecciati solo dal giu<strong>di</strong>ce nazionale enon riavvolti o riannodati dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Lussemburgo il quale, invece, tesse insieme al giu<strong>di</strong>cenazionale i bor<strong>di</strong> della stessa rete e che, in ogni caso, non <strong>di</strong>sdegna forme <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo pur sempreorientate ad impe<strong>di</strong>re risultati sfavorevoli al titolare dei <strong>di</strong>ritti(siano essi <strong>di</strong> matrice comunitaria o<strong>di</strong>nterna).In altri termini, la <strong>Corte</strong> ha ben chiara la sfera <strong>di</strong> autonomia del giu<strong>di</strong>ce nazionale al quale essa nonintende in alcun modo sovrapporsi, proprio perché il suo ruolo è quello <strong>di</strong> risolvere le questioniche le sono state sottoposte dal giu<strong>di</strong>ce del <strong>rinvio</strong>, e non <strong>di</strong> sostituire la propria interpretazione dellenorme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto nazionale a quella del giu<strong>di</strong>ce nazionale 95 .In tali casi è, piuttosto, il giu<strong>di</strong>ce nazionale a godere <strong>di</strong> quelle prerogative <strong>di</strong> pienezza interpretativarispetto <strong>alla</strong> legislazione nazionale che rimane impermeabile rispetto all’efficacia della sentenzaresa d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>.Esce dunque ancora una volta confermato il ruolo chiave del giu<strong>di</strong>ce nazionale per quanto riguardal'affermazione del <strong>di</strong>ritto eurounitario nell'or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co nazionale, me<strong>di</strong>ante la verifica ela rettifica degli atti del legislatore e dell'amministrazione nazionali.“<strong>di</strong>alogo nascosto” fra i giu<strong>di</strong>ci nell’or<strong>di</strong>namento costituzionale multi-livello, in Riv.trim.<strong>di</strong>r.pubbl., 2008, 3, 351 ss.91 <strong>Corte</strong> giust.16 <strong>di</strong>cembre 2002, n. C343/90, Lourenço Dias, in Racc., I4673, p. 17.92 <strong>Corte</strong> giust.15 luglio 1968, n. 6/64, Costa, in Racc., 1129, in particolare, 1171.93 <strong>Corte</strong> giust. 5 marzo 2002, cause riunite C-515/99, da C-519/99 a C-524/99 e da C-526/99 a C-540/99, Hans Reische altri c. Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg e altri; <strong>Corte</strong> giust., 3 marzo 1994, cause riunite C-332/92, C-333/92 e C-335/92, Eurico Italia e altri, in Racc. I-711, p. 19.94 <strong>Corte</strong> giust. 17 luglio 2008, n. C-94/07, Raccanelli c. Max-Planck-Gesellschaft.95 <strong>Corte</strong> giust. 1° <strong>di</strong>cembre 1965, causa C-16/65, Schwarze, in Racc., 910.

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