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Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla pratica alla teoria ...

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sul fatto e sul merito della controversia, occupandosi <strong>di</strong> quel segmento particolare costituito d<strong>alla</strong>rilevanza del <strong>di</strong>ritto comunitario ai fini della decisione della controversia pendente innanzi algiu<strong>di</strong>ce nazionale.Se, in astratto, è assai chiaro il campo <strong>di</strong> applicazione in cui opera la <strong>Corte</strong>, appunto limitato al<strong>di</strong>ritto UE e non al <strong>di</strong>ritto interno- sia esso <strong>di</strong> <strong>di</strong>retta attuazione o meno <strong>di</strong> quel <strong>di</strong>ritto- i “confini”del territorio nel quale opera il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Lussemburgo vanno progressivamente attenuandosi.Ritenere che la <strong>Corte</strong> europea si limita a fornire al giu<strong>di</strong>ce interno gli elementi <strong>di</strong> interpretazionericavabili dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione ed idonei a consentirgli <strong>di</strong> pronunciarsi su tale compatibilità per ladecisione della causa principale e non valuta la compatibilità con il <strong>di</strong>ritto dell'Unione della leggenazionale apparentemente con esso in conflitto è sicuramente corretto dal punto <strong>di</strong> vista istituzionalee teorico, ma non descrive appieno la reale situazione nella quale opera la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia che,soprattutto dopo l’avvento della Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali e la sua riconosciuta pienavincolatività, porta spesso la <strong>Corte</strong> ad operare un sindacato incidentale sulla vali<strong>di</strong>tà e compatibilitàdel <strong>di</strong>ritto interno con quello eurounitario.Ciò fa utilizzando formule del tipo: “la <strong>di</strong>sposizione x del Trattato (o del regolamento o della<strong>di</strong>rettiva) osta ad una <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge nazionale che preveda...”. Ciò <strong>di</strong>mostra che ilmeccanismo del <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> consente al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Lussemburgo un giu<strong>di</strong>zio, sia purein<strong>di</strong>retto, sulla compatibilità della norma interna con il <strong>di</strong>ritto dell’Unione, affiancandosi almeccanismo <strong>di</strong> controllo sancito dall’art.258 TFUE 45 .Da qui la conclusione che in tali casi la pronunzia della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>, oltra ad avere efficaciainterpretativa del <strong>di</strong>ritto comunitario, produce un effetto particolare sulla <strong>di</strong>sposizione internacon<strong>di</strong>zionandone, in caso <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> contrarietà con la <strong>di</strong>sciplina eurounitaria, l’esistenza stessanon solo nel giu<strong>di</strong>zio a quo, ma in tutti gli altri già pendenti o che si presenteranno in futuro 46 .Entriamo, così, nel campo, delicato, dei rapporti fra <strong>di</strong>ritto interno e <strong>di</strong>ritto UE che porterebbel’indagine fuori dai “confini” <strong>di</strong> questo scritto e sul quale, rinviando ad altri scritti, è sufficienteevidenziare come il “primato” che governa secondo la giurisprudenza della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustiziaquesto rapporto non è sempre tale, trovando allo stesso interno del Trattato UE deicontrolimiti 47 (art.4) capaci <strong>di</strong> confermare la prevalenza <strong>di</strong> fondo <strong>di</strong> un sistema improntato <strong>alla</strong>portata assiologica dei valori, piuttosto che a quello della prevalenza dei sistemi 48 .3.2 Ancora a proposito dei ruoli fra giu<strong>di</strong>ce nazionale e giu<strong>di</strong>ce interno:<strong>alla</strong> ricerca della ratiodeciden<strong>di</strong> delle sentenze della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia: il ricorso al metodo del <strong>di</strong>stinguishing.In questo contesto assume una valenza particolarmente pregnante il tema della reale efficacia eportata della sentenza della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia che il giu<strong>di</strong>ce nazionale, <strong>di</strong>verso da quello che hasuscitato la sentenza interpretativa della <strong>Corte</strong>, è chiamato ad in<strong>di</strong>viduare.Allorchè, infatti, il giu<strong>di</strong>ce nazionale si confronta con una sentenza interpretativa della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong><strong>giustizia</strong> questi è chiamato, anzitutto, ad isolare la ratio deciden<strong>di</strong> della decisione.45 Nucera, op.cit.,158 ss.46 così Mastroianni, Rinvio <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> mossa vincente del <strong>di</strong>ritto UE, cit.,31.47 Sull’opportunità <strong>di</strong> mantenere attuale la <strong>teoria</strong> dei controlimiti v., <strong>di</strong> recente, Scaccia, “Rottamare” la <strong>teoria</strong> deicontrolimiti?, in Quad.cost., 2013,1,145 ss.48 Ruggeri, CEDU, <strong>di</strong>ritto “eurounitario” e <strong>di</strong>ritto interno: <strong>alla</strong> ricerca del “sistema dei sistemi”, inhttp://www.<strong>di</strong>ritticomparati.it/2013/04/cedu-<strong>di</strong>ritto-eurounitario-e-<strong>di</strong>ritto-interno-<strong>alla</strong>-ricerca-del-sistema-deisistemi.html:“…il <strong>di</strong>ritto sovranazionale è passato dall’affermazione del principio del primato incon<strong>di</strong>zionato sul <strong>di</strong>rittointerno a quello del riconoscimento della intangibilità, da parte dell’Unione, dei principi <strong>di</strong> struttura dell’or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>ciascuno Stato membro (v., ora, art. 4 TUE). Anche da parte dell’Unione, però, del limite, solennemente <strong>di</strong>chiarato, nonsi è fin qui avuto pratico riscontro: tangibile, particolarmente espressiva, testimonianza, questa, dell’esistenza <strong>di</strong> untacito patto (o, dovremmo forse ormai <strong>di</strong>re, <strong>di</strong> una vera e propria consuetu<strong>di</strong>ne interor<strong>di</strong>namentale) volta, per un verso, ariconoscere nei principi fondamentali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto interno (e – si ba<strong>di</strong> – <strong>di</strong> ciascuno Stato) il punctum unionis dellerelazioni interor<strong>di</strong>namentali, il “luogo” in cui si situa e da se medesimo senza sosta rinnova il sistema, quale “sistema <strong>di</strong>sistemi” appunto, e però, per un altro verso, della precisa scelta strategica con<strong>di</strong>visa dall’Unione e dallo Stato nel senso<strong>di</strong> non frapporre ostacolo alcuno all’avanzata nel territorio nazionale degli atti dell’Unione…”; Conti, <strong>Il</strong> caso Melloni:<strong>Corte</strong> Giust. Unione Europea 26 febbraio 2013 (Grande Sezione) C-399/11. Un’occasione da non perdere peralimentare il <strong>di</strong>alogo fra Giu<strong>di</strong>ci, <strong>di</strong> imminente pubblicazione su Cultura e Diritti.

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