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Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla pratica alla teoria ...

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Sul tema ha destato notevole interesse l’or<strong>di</strong>nanza con la quale il Consiglio <strong>di</strong> Stato - Cons.Staton.1244/2012 52 - ha rivolto alcuni quesiti pregiu<strong>di</strong>ziali <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia 53 .<strong>Il</strong> provve<strong>di</strong>mento, che pure solleva in via subor<strong>di</strong>nata questioni pregiu<strong>di</strong>ziali in or<strong>di</strong>ne al regimeconcorrenziale e degli aiuti <strong>di</strong> stato che non saranno oggetto della presente analisi, svolge numeroseconsiderazioni sul ruolo del <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia affermando, in estremasintesi, che:1)la giurisprudenza comunitaria, rispetto all’obbligo del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> ultima istanza <strong>di</strong> rimettere <strong>alla</strong><strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia il <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong>, ha tra l’altro affermato che lo stesso va escluso quando lacorretta applicazione del <strong>di</strong>ritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar a<strong>di</strong>to anessun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare <strong>alla</strong> questione sollevata2) in caso <strong>di</strong> obbligo del <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia, il mancato rispetto <strong>di</strong> taleprescrizione determinerebbe secondo la giurisprudenza <strong>di</strong> Lussemburgo la responsabilità degli Statimembri, che sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del <strong>di</strong>ritto dell’Unionericonducibili ad organi giu<strong>di</strong>ziari- si richiamano, in particolare, <strong>Corte</strong> giust. CE, 30 settembre 2003C-224/01, Köbler; <strong>Corte</strong> giust., 13 giugno 2006 C-173/03, Traghetti del Me<strong>di</strong>terraneo; Id., sez. III24 novembre 2011, causa C-379/10 Commissione europea c. Repubblica italiana].3) le questioni pregiu<strong>di</strong>ziali sollevate dall’appellante erano state formulate in termini generici o conriferimento a norme comunitarie palesemente non pertinenti al caso specifico, tanto da essere<strong>di</strong>chiarata irrilevante o inammissibile, ovvero da imporre un’integrale riformulazione da parte delgiu<strong>di</strong>ce.4)secondo il <strong>di</strong>ritto processuale amministrativo la richiesta <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> andrebbeinquadrata nell’ambito dei motivi <strong>di</strong> ricorso, vigendo il principio della domanda <strong>di</strong> parte, il principiodella specificità dei motivi <strong>di</strong> ricorso con conseguente inammissibilità dei motivi generici, il <strong>di</strong>vieto<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica dei motivi in corso <strong>di</strong> causa; in ossequio al principio della domanda, il giu<strong>di</strong>ce non puòmo<strong>di</strong>ficare una domanda <strong>di</strong> parte, pena la violazione del principio del contrad<strong>di</strong>ttorio. Alla lucedelle regole del processo amministrativo sopra enunciate, la “domanda <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong>” propostadall’appellante come primo motivo <strong>di</strong> appello, dovrebbe essere valutata, anzitutto, come “motivo <strong>di</strong>ricorso” <strong>alla</strong> stregua delle regole processuali nazionali. Inoltre, secondo le regole processualinazionali, la censura <strong>di</strong> contrasto dell’atto amministrativo impugnato con il <strong>di</strong>ritto comunitarioandrebbe trattata come un or<strong>di</strong>nario motivo <strong>di</strong> ricorso, e dunque andrebbe proposta d<strong>alla</strong> parte entroi termini <strong>di</strong> impugnazione dell’atto amministrativo, con motivo specifico, da articolarsi sin dalprimo grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio, non potendo tale censura essere formulata per la prima volta in appello. Pertali ragioni sarebbe stato necessario affermare che il motivo <strong>di</strong> ricorso era inammissibile pergenericità, in quanto, in relazione <strong>alla</strong> dedotta censura <strong>di</strong> contrasto dell’atto amministrativoimpugnato con il <strong>di</strong>ritto comunitario, sollevava una questione d’interpretazione del <strong>di</strong>rittocomunitario limitandosi a elencare norme nazionali e <strong>di</strong>sposizioni comunitarie, e a <strong>di</strong>chiarare che viè una “questione d’interpretazione”, ma non chiarisce in cosa consisterebbe siffatta questioned’interpretazione.5) l’art. 267, par. 3, TFUE, né la giurisprudenza della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> CE che lo ha interpretatoforniscono chiarimenti sul rapporto tra l’obbligo <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> e le regole processualinazionali.6) non è chiara la portata e l’ambito del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> “rilevanza” della sollevata questione<strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong>, ai fini del decidere: la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia CE non avrebbe in<strong>di</strong>cato in modo univoco seil giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> rilevanza sia riservato al giu<strong>di</strong>ce nazionale, o possa essere sindacato d<strong>alla</strong> stessa <strong>Corte</strong><strong>di</strong> Lussemburgo. Né sarebbe chiaro qual è l’ambito del potere del giu<strong>di</strong>ce nazionale <strong>di</strong> escludere larilevanza, se per valutare la rilevanza occorra comunque stabilire se il <strong>di</strong>ritto comunitario è o noapplicabile al caso concreto, né quali sono le conseguenze giuri<strong>di</strong>che, anche in termini <strong>di</strong>responsabilità dello Stato per violazione del <strong>di</strong>ritto comunitario, se il giu<strong>di</strong>ce a quo esclude larilevanza della questione d’interpretazione del <strong>di</strong>ritto comunitario, errando nel valutare se il <strong>di</strong>rittocomunitario è o meno applicabile al caso concreto.decisione <strong>di</strong> detto Consiglio-cfr.Cass.S.U. n.26228/2005-.52 V. Chiti Mario P., <strong>Il</strong> <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> e l'intreccio tra <strong>di</strong>ritto processuale nazionale ed Europeo: come custo<strong>di</strong>re icusto<strong>di</strong> dagli abusi del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa?, in Dir.un.eur., 2012, 5, 745, anche in http://www.<strong>giustizia</strong>amministrativa.it/documentazione/stu<strong>di</strong>_contributi/Chiti-<strong>rinvio</strong>_sesta_sezione.htm53 in Foro it., 2012,III,350 ss. con osserv. Di Melloni

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