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Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla pratica alla teoria ...

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Nemmeno la Carta <strong>di</strong> Nizza sembra essere in grado <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare i confini del <strong>di</strong>rittodell’Unione 24 , avuto anche riguardo al contenuto dell’art.5 par.2 del TUE come mo<strong>di</strong>ficato pereffetto dell’entrata in vigore del Trattato <strong>di</strong> Lisbona - In virtù del principio <strong>di</strong> attribuzione, l'Unioneagisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri neitrattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.- e ancor <strong>di</strong> più al contenuto dell’art. 6 par.1TUE, - Le <strong>di</strong>sposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definitenei trattati.- e par. 2-L'Unione aderisce <strong>alla</strong> Convenzione europea per la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>rittidell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non mo<strong>di</strong>fica le competenze dell'Unionedefinite nei trattati-.Sul punto, la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia, fondandosi sulla portata dell’art.51 della Carta 25 , ha espresso il<strong>di</strong>sposizioni interessate dalle questioni proposte, in quanto tali, siano state rese applicabili in modo <strong>di</strong>retto dal <strong>di</strong>rittoitaliano. Del pari, non si può ritenere, in tali circostanze, che il <strong>rinvio</strong> al <strong>di</strong>ritto dell’Unione per <strong>di</strong>sciplinare situazionipuramente interne sia, nel caso <strong>di</strong> specie, incon<strong>di</strong>zionato, sicché le <strong>di</strong>sposizioni interessate dalle questioni propostesarebbero applicabili senza limiti <strong>alla</strong> fattispecie <strong>di</strong> cui <strong>alla</strong> causa principale. A tal proposito, occorre rilevare che la<strong>Corte</strong> dei conti, sezione giuris<strong>di</strong>zionale per la Regione Siciliana, non ha affatto affermato che tale <strong>rinvio</strong> comporta laconseguenza <strong>di</strong> escludere l’applicazione delle norme nazionali relative all’obbligo <strong>di</strong> motivazione, in favore degliartt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta, i quali sono <strong>di</strong>retti, peraltro, <strong>alla</strong> luce della loroformulazione, non già agli Stati membri, bensì unicamente alle istituzioni ed agli organi dell’Unione, o ancora <strong>di</strong> altre<strong>di</strong>sposizioni del <strong>di</strong>ritto dell’Unione relative all’obbligo <strong>di</strong> motivazione, anche allorquando venga in considerazione unasituazione puramente interna, sì da trattare in modo identico le situazioni puramente interne e quelle <strong>di</strong>sciplinate dal<strong>di</strong>ritto dell’Unione. Di conseguenza, né la decisione <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong>, né la legge n. 241/1990 apportano in<strong>di</strong>cazionisufficientemente precise dalle quali potrebbe dedursi che, richiamandosi, all’art. 1 della legge n. 241/1990, ai principidel <strong>di</strong>ritto dell’Unione, il legislatore nazionale abbia inteso, con riferimento all’obbligo <strong>di</strong> motivazione, realizzare un<strong>rinvio</strong> al contenuto delle <strong>di</strong>sposizioni degli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta o ancora adaltre <strong>di</strong>sposizioni del <strong>di</strong>ritto dell’Unione inerenti all’obbligo <strong>di</strong> motivazione dei provve<strong>di</strong>menti, al fine <strong>di</strong> applicare untrattamento identico alle situazioni interne e a quelle <strong>di</strong>sciplinate dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione. Non si può dunque concludereche, nel caso <strong>di</strong> specie, sussista un interesse certo dell’Unione a che sia preservata l’uniformità <strong>di</strong> interpretazione <strong>di</strong>dette <strong>di</strong>sposizioni.23 cfr.sul punto, fra le tante, <strong>Corte</strong> Giust 21 luglio 2011, causa C-503/09, Stewart c. Regno24 Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro presentate il 30 settembre 2009 nella causa C-135/08, JankoRottmann, p.10: «…anche se una situazione è riconducibile a una materia rientrante nella competenza degli Statimembri, essa è compresa nell’ambito <strong>di</strong> applicazione ratione materiae del <strong>di</strong>ritto comunitario allorché comporta unelemento <strong>di</strong> estraneità, vale a <strong>di</strong>re una <strong>di</strong>mensione transfrontaliera. Infatti, solo una situazione i cui elementi sicollochino tutti all’interno <strong>di</strong> un unico Stato membro costituisce una situazione puramente interna». Analogamente<strong>Corte</strong> giust. 2 marzo 2010, n. C-135/08, Rottmann, p.41. <strong>Il</strong> punto è colto in modo altrettanto chiaro da Cass.17 marzo2009 n. 6441, ove si esclude che in tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dello straniero al ricongiungimento familiare, la nozione <strong>di</strong>“familiare” ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, possa desumersi dagli artt. 8 e 12 dellaConvenzione Europea dei Diritti dell’Uomo o dall’art. 9 della Carta <strong>di</strong> Nizza-Strasburgo, non trattandosi <strong>di</strong> materia<strong>di</strong>sciplinata dal <strong>di</strong>ritto comunitario.25 Cfr. Spiegazioni della Carta <strong>di</strong> Nizza sub art.51 e 52.

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