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Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla pratica alla teoria ...

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7) l'art. 267, par. 3, TFUE configura un obbligo <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> sulla interpretazione del<strong>di</strong>ritto comunitario, quando una tale questione “è sollevata”. Secondo il giu<strong>di</strong>ce remittente laformulazione della <strong>di</strong>sposizione sembra pertanto configurare un obbligo <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> ogni qual voltauna questione sia sollevata da una o più delle parti <strong>di</strong> causa. La giurisprudenza della <strong>Corte</strong>, sopracitata, ha ipotizzato una sorta <strong>di</strong> “filtro”, per il caso <strong>di</strong> questioni non rilevanti, o già decise, o giàchiare oltre ogni ragionevole dubbio. Sembra trattarsi <strong>di</strong> un filtro a maglie larghe che lascia pocomargine ad un sindacato valutativo del giu<strong>di</strong>ce nazionale, atteso che, da un lato, il dato testualedell’art. 267, par. 3, TFUE sembra prevedere un “obbligo” incon<strong>di</strong>zionato, sicché eventuali deroghedevono essere tassative, e atteso che le questioni interpretative “chiare” sono evenienza rara e che lastessa valutazione <strong>di</strong> “rilevanza” della questione può presupporre la soluzione <strong>di</strong> questioniinterpretative del <strong>di</strong>ritto comunitario. Invece, nel sistema del <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong><strong>giustizia</strong>, sembra esclusa, in capo al giu<strong>di</strong>ce nazionale <strong>di</strong> ultima istanza, qualsiasi competenza a<strong>di</strong>nterpretare il <strong>di</strong>ritto comunitario, potendo il giu<strong>di</strong>ce nazionale escludere il <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> solose la norma comunitaria sia chiara al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> ogni ragionevole dubbio.8) Nel sistema del processo amministrativo italiano, come risulta dal co<strong>di</strong>ce del processoamministrativo, vigendo il principio della domanda <strong>di</strong> parte, il principio della specificità dei motivi<strong>di</strong> ricorso con conseguente inammissibilità dei motivi generici, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica dei motivi incorso <strong>di</strong> causa; in ossequio al principio della domanda, il giu<strong>di</strong>ce non può mo<strong>di</strong>ficare una domanda<strong>di</strong> parte, pena la violazione del principio del contrad<strong>di</strong>ttorio. Alla luce delle regole del processoamministrativo sopra enunciate, la “domanda <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong>” proposta dall’appellante come primomotivo <strong>di</strong> appello, dovrebbe essere valutata, anzitutto, come “motivo <strong>di</strong> ricorso” <strong>alla</strong> stregua delleregole processuali nazionali.9) l’attuale giurisprudenza della <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia non consentirebbe <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare la portata stessadel <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> con riguardo <strong>alla</strong> responsabilità dello Stato per violazione del <strong>di</strong>rittodell’UE, dovendo essere “…chiarito d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> CE, <strong>alla</strong> luce della interpretazionedell’art. 267, par. 3, TFUE, in quali casi il mancato <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> dà luogo a “manifestaviolazione del <strong>di</strong>ritto comunitario” [<strong>Corte</strong> giust. CE, 30 settembre 2003 C-224/01, Köbler; Id., sez.III 24 novembre 2011 C 379/10 Commissione europea c. Repubblica italiana] e se tale nozionepossa essere <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa portata e ambito ai fini dell’azione speciale nei confronti dello Stato ai sensidella legge 13 aprile 1988 n.117 per “risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzionigiu<strong>di</strong>ziarie e responsabilità civile dei magistrati” e dell’azione generale nei confronti dello Stato perviolazione del <strong>di</strong>ritto comunitario, e tanto, anche al fine <strong>di</strong> evitare che i giu<strong>di</strong>ci nazionali, nel timore<strong>di</strong> incorrere in violazione del <strong>di</strong>ritto comunitario, aggravino la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia CE con rinviipuramente “<strong>di</strong>fensivi” finalizzati a prevenire azioni <strong>di</strong> responsabilità civile contro i magistrati.Dopo avere formulato i quesiti pregiu<strong>di</strong>ziali che saranno <strong>di</strong> seguito riportati, Cons.Staton.1244/2012 offre <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia la propria opinione, affermando che “…l’art. 267, par. 3TFUE non dovrebbe ostare alle regole processuali nazionali in tema <strong>di</strong> termini <strong>di</strong> ricorso, specificitàdei motivi <strong>di</strong> ricorso, principio della domanda, <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica della domanda in corso <strong>di</strong> causa,<strong>di</strong>vieto per il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> soccorso della parte nella formulazione delle domande, in violazione dellaparità delle armi, sicché quando la parte solleva una questione <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> comunitaria davanti algiu<strong>di</strong>ce nazionale dovrebbe farlo in termini sufficientemente chiari e specifici, e coerenti con iparametri richiesti d<strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> CE.”Inoltre, secondo il giu<strong>di</strong>ce rimettente, in ossequio ai principi <strong>di</strong> ragionevole durata del processo,<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> abuso del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, lealtà processuale, l’art. 267, par. 3 TFUE andrebbeinterpretato nel senso che l’obbligo <strong>di</strong> <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> non impe<strong>di</strong>sce un vaglio critico da partedel giu<strong>di</strong>ce a quo della questione d’interpretazione del <strong>di</strong>ritto comunitario, e consente al giu<strong>di</strong>ce aquo <strong>di</strong> non rinviare la questione non solo nel caso <strong>di</strong> “assoluta chiarezza” della norma comunitaria,ma anche nel caso in cui il giu<strong>di</strong>ce nazionale ritenga, in base ad un parametro <strong>di</strong> ragionevolezza e<strong>di</strong>ligenza professionale, che la norma comunitaria sia “ragionevolmente chiara” e non necessita <strong>di</strong>ulteriore chiarificazione.>>4.1 <strong>Il</strong> ruolo del <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> <strong>alla</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Giustizia del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> ultima istanza.E’ utile soffermarsi su un recente provve<strong>di</strong>mento del Consiglio <strong>di</strong> Stato che ha formulato alcuniquesiti in or<strong>di</strong>ne <strong>alla</strong> portata del <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> rispetto al giu<strong>di</strong>ce nazionale <strong>di</strong> ultima istanza,consentendo una riflessione <strong>di</strong> più ampio raggio che riguarda, ancora una volta il meccanismo del<strong>rinvio</strong> <strong>di</strong>sciplinato dall’art.267 TFUE.Ed invero, sull’efficacia del <strong>rinvio</strong> <strong>pregiu<strong>di</strong>ziale</strong> si è già detto sopra con riguardo ai rapporti con igiu<strong>di</strong>ci non <strong>di</strong> ultima istanza. Certo, potrà <strong>di</strong>rsi che tratti in parte <strong>di</strong>versi assume il sistema deirapporti fra giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> ultima istanza e la <strong>Corte</strong> UE.

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