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Organo ufficiale della Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)

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nell’ambito <strong>di</strong> schemi <strong>di</strong> retribuzione, si pre<strong>di</strong>ligeal contrario, una connotazione psicologicaall’interno <strong>della</strong> quale collocare la nozione <strong>di</strong>vittima. Se invece si sottolineano provve<strong>di</strong>mentiche mirano ad assicurare e a sod<strong>di</strong>sfare bisogni <strong>di</strong>sicurezza, il riferimento è a postulati <strong>di</strong> tipopolitico 14 . Per quanto riguarda la definizione <strong>di</strong>vittima <strong>di</strong> genoci<strong>di</strong>o e la punizione <strong>di</strong> coloro chesono colpevoli <strong>di</strong> genoci<strong>di</strong>o, secondo il <strong>di</strong>rittointernazionale, riferimenti alla vittima sonocontenuti negli atti costitutivi dei tribunali penaliinternazionali: quelli per l’ex Jugoslavia – <strong>di</strong> cuitratteremo più sotto - e per il Ruanda, nonchénello Statuto <strong>della</strong> Corte Penale Internazionale(CPI). Da una comparazione tra i documentiinternazionali in materia deriva una noncoincidenza <strong>di</strong> tale nozione <strong>di</strong> vittima. Conriferimento alle corti penali internazionali, vaprecisato che quelli per la ex Jugoslavia e per ilRuanda si rifanno a una definizione “minima”<strong>della</strong> vittima 15 , mentre nello Statuto <strong>della</strong> CPI (esoprattutto negli atti integrativi costituiti dalleRules e dalle Regulations) compare la vittimaquale soggetto processuale, con aspettative chedevono essere sod<strong>di</strong>sfatte, specie in relazione alleriparazioni, per cui si prevede un fondo <strong>di</strong>garanzia, con previsione <strong>di</strong> tutela in sensoampio 16 .14 Per una comprensiva <strong>di</strong>scussione sulle <strong>di</strong>vergentidefinizioni <strong>di</strong> vittima si veda ad esempio: Hall M.,Victims and Policy Making. A ComparativePerspective, Abingdon e New York, Willan Publishing,2010.15 A person against whom a crime over which thetribunal has juris<strong>di</strong>ction has allegedly been committed.16 In base alla Dichiarazione (artt. 1 e 2) victims meanspersons who, in<strong>di</strong>vidually or collectively, have sufferedharm, inclu<strong>di</strong>ng physical or mental injury, emotionalsuffering, economic loss or substantial impairment oftheir fundamental rights, through acts or omissionsthat are in violation of criminal laws operative withinMember States, inclu<strong>di</strong>ng those laws prescribingPrima del 1998, cioè prima dello Statuto <strong>della</strong>CPI, la vittima poteva ricevere un riconoscimentoin quanto tale soltanto in atti internazionali nonvincolanti, come ad esempio nella risoluzionedell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del29 novembre 1985, A/RES/40/34 17 . Talerisoluzione si riferisce alla vittima secondo ilsistema penale <strong>di</strong> uno Stato e non si occupadunque delle vittime dei crimini <strong>di</strong> rilevanzainternazionale. Del resto, pochi sistemi statalicontemplavano a quel tempo tale categoriaparticolare <strong>di</strong> reati. È soltanto dal 2005 chel’Assemblea Generale si occupa delle vittime deicrimini <strong>di</strong> rilevanza internazionale nellarisoluzione A/RES/60/147 del 16 <strong>di</strong>cembre2005 18 , nella quale si fa riferimento alla questione<strong>della</strong> loro partecipazione alle proceduregiu<strong>di</strong>ziarie, dal punto <strong>di</strong> vista del loro <strong>di</strong>ritto achiedere e ottenere una riparazione. Va inoltreevidenziato che sul piano normativo, la vittima <strong>di</strong>crimini <strong>di</strong> rilevanza internazionale è presa inconsiderazione dagli Statuti e Regolamenti <strong>di</strong>procedura e prova dei due Tribunali penaliinternazionali ad hoc, quello per la ex Jugoslaviae quello per il Ruanda, soltanto ai fini <strong>di</strong> unaprotezione particolare nella sua qualità <strong>di</strong>testimone nei processi davanti a tali Tribunali 19 .criminal abuse of power e the term victims alsoincludes, where appropriate, the imme<strong>di</strong>ate family ordependants of the <strong>di</strong>rect victim in <strong>di</strong>stress or to preventvictimization.17 Si veda UN Declaration of Basic Principles ofJustice for Victims of Crime and Abuse of Power.18 Si veda Basic Principles and Guidelines on the Rightto a Remedy and Reparation for Victims of GrossViolations of International Human Rights Law andSerious Violations of International Humanitarian Law.19 In entrambi i Tribunali è stato creato un serviziospecifico <strong>di</strong> assistenza alle vittime e ai testimoniseparatamente in<strong>di</strong>cati, sebbene poi le vittime,soprattutto quelle più vulnerabili, possono beneficiare<strong>di</strong> questa assistenza solo se arrivano a L’Aia o adArusha come testimoni.Rivista <strong>di</strong> Criminologia, <strong>Vittimologia</strong> e Sicurezza – Vol. VI – N. 3 – Settembre-Dicembre 2012 18

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