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Organo ufficiale della Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)

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sempre e comunque una vittima del genoci<strong>di</strong>oalmeno per due <strong>di</strong>stinte ragioni. Una <strong>di</strong> caratterepratico e l’altra più <strong>di</strong> natura strategica. Dal punto<strong>di</strong> vista quasi letterale del termine, così come ne èstato <strong>di</strong>scusso in queste pagine, la società civile èvittima, e come tale dovrebbe essere in unaposizione <strong>di</strong> veder tale status riconosciuto, ogniqualvolta che l’esistenza <strong>di</strong> intere fasce <strong>di</strong>popolazioni, per presunte ragioni etniche,religiose, culturali e razziali viene minacciata. Lapossibilità che la società civile si identifichi comeparte lesa, nei proce<strong>di</strong>menti a carico <strong>di</strong> coloro che<strong>di</strong> genoci<strong>di</strong>o sono colpevoli, comporta ilriconoscimento formale che la società intera ha <strong>di</strong>fatto subito le lesioni psicologiche e fisiche checaratterizzano atti classificati come genoci<strong>di</strong>o. Idanni economici, che sono effetti collaterali delgenoci<strong>di</strong>o, quantificati in programmi <strong>di</strong>me<strong>di</strong>azione, <strong>di</strong> ricostruzione, <strong>di</strong> educazione e <strong>di</strong>prevenzione sono a carico <strong>di</strong> tutta la collettività.Esiste anche il danno economico che la società,come testimone e vittima delle atrocità delgenoci<strong>di</strong>o, subisce: l’annientamento <strong>di</strong> gruppi checostituiscono la forza lavoro <strong>di</strong> una nazione, adesempio, o ancora le spese materiali <strong>della</strong>ricostruzione. Da un punto <strong>di</strong> vista strategico, èsolo quando alla società civile viene riconosciutolo status <strong>di</strong> vittima, che risorse umane edeconomiche vengono utilizzate ai fini <strong>della</strong>prevenzione. Prevenire il genoci<strong>di</strong>o è possibile sene vengono chiaramente identificati iprerequisiti 42 : l’educazione alla pace e alla41 Kurasawa F., The Work of Global Justice, NewYork, Cambridge University Press, 2007.42 Si veda per una <strong>di</strong>scussione più approfon<strong>di</strong>ta suiprerequisiti così che un atto <strong>di</strong> violenza contro unparticolare gruppo può essere definito genoci<strong>di</strong>o,Stanton, G. H., The Eight Stages of Genocide,Washington, Genocide Watch, 1998.nonviolenza non sono quin<strong>di</strong> da considerarsisemplicemente argomenti marginali <strong>di</strong> uncurriculum scolastico, ma pilastri portanti <strong>di</strong> ogninazione fondata su principi <strong>di</strong> legalità. Laresponsabilità <strong>della</strong> società civile, una voltaacquisita la consapevolezza che la collettivitàintera è vittima <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> genoci<strong>di</strong>o, è proprioquella <strong>di</strong> assicurarsi che attraverso i mass me<strong>di</strong>a,gli organi <strong>di</strong> governo e le istituzioni locali,programmi <strong>di</strong> prevenzione possano essere attuati.Riassumendo i temi trattati in questo scritto,quello <strong>di</strong> vittima <strong>di</strong> genoci<strong>di</strong>o è un concetto chepuò e deve essere affrontato da <strong>di</strong>verseprospettive. La riflessione sulle modalità secondole quali offrire protezione alla vittima si sviluppafondamentalmente lungo <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>rettrici. Ci siinterroga, anzitutto, sulle modalità secondo lequali offrire assistenza alla vittima, tantonell’imme<strong>di</strong>ato quanto nella fase così detta <strong>della</strong>vittimizzazione secondaria. È, questa, unaproblematica non esclusivamente interna allescienze psicologiche ma che riguarda anche ilmondo del <strong>di</strong>ritto, nelle modalità <strong>di</strong>amministrazione del processo. Per quanto riguardale vittime <strong>di</strong> genoci<strong>di</strong>o è <strong>di</strong> fondamentaleimportanza, configurare un <strong>di</strong>ritto soggettivo<strong>della</strong> vittima al risarcimento monetario,azionabile nei confronti non soltanto del reo, maanche dello Stato; nonché al risarcimento morale,in funzione sanzionatoria. Ci si deve poiinterrogare sulla <strong>di</strong>sciplina giuri<strong>di</strong>ca in<strong>di</strong>rizzata avalorizzare il ruolo processuale <strong>della</strong> vittima e deisuoi poteri nell’ambito del processo. Ciò si fa inadempimento del precetto che pretende il rispetto<strong>della</strong> <strong>di</strong>gnità <strong>della</strong> persona, tramite enell’amministrazione <strong>della</strong> giustizia, anche perchénon avvenga ciò che, purtroppo talvolta e non <strong>di</strong>Rivista <strong>di</strong> Criminologia, <strong>Vittimologia</strong> e Sicurezza – Vol. VI – N. 3 – Settembre-Dicembre 2012 27

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