146 PALLET ED IMBALLAGGI DI LEGNO. ISPM-<strong>15</strong>: LO STANDARD IPPC/FAO PER LE MISURE FITOSANITARIE SUGLI IMBALLAGGI DI LEGNONORMATIVA IN MATERIA FITOSANITARIAMISURE DI PROTEZIONE CONTRO L’INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ DI ORGANISMI NOCIVIDecreto legislativo 9 aprile 2012 n. 84 Modifiche ed <strong>in</strong>tegrazionial Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernentele misure di protezione contro l’<strong>in</strong>troduzione nellaComunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetalie contro la loro diffusione nella Comunità, a normadell’articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96Normativa <strong>in</strong> materia fitosanitaria – misure di protezionecontro l’<strong>in</strong>troduzione nella Comunità di organism<strong>in</strong>ociviAl di là delle prescrizioni regolamentari relative per lopiù allo standard ISPM-<strong>15</strong>, per i vari consociati al ConsorzioServizi Legno-Sughero, e per la titolarità della licenzaall’utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK,sono disposizioni normative che si impongono <strong>in</strong>dist<strong>in</strong>tamentea tutti i soggetti misure contro l’<strong>in</strong>troduzione e ladiffusione nel territorio della Repubblica italiana di organism<strong>in</strong>ocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.La normativa di riferimento è il D.Lgs. 214 del 19 agostodel 2005 e successive modifiche, che ha recepito le direttive2000/29/CE del 8 maggio del 2000 e 2002/89/CEdel 28 novembre 2002, <strong>in</strong> materia di misure di protezionecontro l’<strong>in</strong>troduzione di organismi nocivi per i vegetali oper i prodotti vegetali.Detta normativa oltre a stabilire le regole generali delregime fitosanitario nazionale, def<strong>in</strong>isce le misure fitosanitarieper impedire l’<strong>in</strong>troduzione e la diffusione degliorganismi nocivi. Comprende anche i criteri e le modalitàd’effettuazione dei previsti controlli fitosanitari per tutti ivegetali e relativi prodotti, che presentano rischio.È altresì opportuno segnalare come le disposizioni normativepossono trovare applicazione anche con riferimentoal settore degli imballaggi, e la loro conoscenzaed osservanza si impongono dunque a tutti gli operatoridi settore.Difatti, per quanto espressamente previsto sulla basedell’art. 3 del D. Lgs. 214/2005, il legname è espressamenteoggetto della normativa, “…anche quando serveper la casseratura, compartimentazione o la confezionedi materiale di imballaggio effettivamente utilizzato neltrasporto di oggetti di qualsiasi natura…”.Al proposito i Servizi Fitosanitari Regionali possono effettuareogni necessario controllo, <strong>in</strong> fase di importazione,sia <strong>in</strong> sede doganale che capillarmente sul territorio,anche sul legname che costituisce imballaggio utilizzatonel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, al f<strong>in</strong>e di verificare<strong>in</strong> concreto la presenza di eventuali organismi nocivi,essendone difatti il legname un potenziale veicolo.Va tenuto presente come gli ispettori fitosanitari regionali,conformemente a quanto prescritto sulla base dell’art.34, comma 2, del D. Lgs. 214/2005 sono ‘funzionari pubblici,tecnicamente qualificati’, e come tali sono munitidei necessari poteri per svolgere ogni necessaria verificao controllo che siano ritenuti opportuni, avendo dunquetitolo per accedere anche presso le varie aziende del settoredegli imballaggi.Le sanzioni che possono essere erogate a seguito deicontrolli degli ispettori fitosanitari, nel caso di accertateirregolarità o mancate conformità al rispetto dellanormativa di cui sopra, sono sanzioni di natura amm<strong>in</strong>istrativa,fatto salvo che il fatto accertato non costituiscareato, e prevedono oltre ad eventuali sospensioni delleattività autorizzate, un m<strong>in</strong>imo ed un massimo edittaleper ogni s<strong>in</strong>gola violazione accertata. La concreta determ<strong>in</strong>azionedella sanzione sarà modulata a seconda dellagravità della violazione contestata (come espressamentedispone l’art. 54 del D. Lgs. 214/2005).
PALLET ED IMBALLAGGI DI LEGNO. ISPM-<strong>15</strong>: LO STANDARD IPPC/FAO PER LE MISURE FITOSANITARIE SUGLI IMBALLAGGI DI LEGNO147È opportuno <strong>in</strong> particolare evidenziare le modifiche <strong>in</strong>trodottenell’articolo art. 19 comma 1, del D. Lgs 214 ilquale prevede che:“I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attivitàdevono essere <strong>in</strong> possesso di apposita autorizzazionerilasciata dai Servizi fitosanitari competenti per l’ubicazionedei centri aziendalia) Produttori di piante …b) Commercianti all’<strong>in</strong>grosso di piante ….c) Importatori …d) Produttori, centri di raccolta ….e) Produttori e i commercianti al’<strong>in</strong>grosso di legname ….f) Produttori e i commercianti di micelio fung<strong>in</strong>o …g) Coloro che applicano il marchio di cui all’ISPM <strong>15</strong>della FAO- “Comma 10. Chiunque <strong>in</strong> possesso dell’autorizzazionedi cui all’art. 19 non ottempera agli obblighi di cuiall’art. 21, comma 1 lettera h), i) ed l) è punito con lasanzione amm<strong>in</strong>istrativa del pagamento di una sommada € 100,00 ad € 600,00”Il Consorzio Servizi Legno-Sughero ed i Servizi Fitosanitari,ciascuno nel rispetto dei propri mandati istituzionalie statutari, <strong>in</strong> considerazione delle f<strong>in</strong>alità comun<strong>in</strong>ell’ambito dell’attività di tutela contro la diffusione degliorganismi nocivi, collaborano fattivamente attraversoun mutuo scambio di <strong>in</strong>formazioni per la segnalazione ditutti casi di non conformità ed <strong>in</strong> particolare che possanocostituire e rappresentare un rischio fitosanitario, alf<strong>in</strong>e di porre <strong>in</strong> essere ogni più opportuno ed adeguato<strong>in</strong>tervento.È fondamentale evidenziare che la revisione del D.lgs214 <strong>in</strong>troduce f<strong>in</strong>almente anche gli aspetti relativi all’I-SPM-<strong>15</strong> nelle tematiche <strong>in</strong>erenti la normativa nazionale<strong>in</strong> materia fitosanitaria.h) … ………………”Significative sono altresì le novità <strong>in</strong>trodotte <strong>in</strong> meritoalle sanzioni, l’art. 54 del decreto modificato <strong>in</strong>fatti prevede:- “Comma 4. Chiunque esercita attività di produzione........ <strong>in</strong> assenza dell’autorizzazione prescritta nell’art.19 è punito con la sanzione amm<strong>in</strong>istrativa del pagamentodi una somma da € 2.500,00 ad € <strong>15</strong>.000,00- Comma 9. Chiunque <strong>in</strong> possesso dell’autorizzazionedi cui all’art. 19 non consente l’accesso ………….. aisoggetti <strong>in</strong>caricati dei controlli di cui all’art. 21, comma1 lettera g) è punito con la sanzione amm<strong>in</strong>istrativadel pagamento di una somma da € 2.500,00 ad €<strong>15</strong>.000,00”