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Capitolo 7 L'applicazione dell'ISPM-15 in Italia - ConLegno

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PALLET ED IMBALLAGGI DI LEGNO. ISPM-<strong>15</strong>: LO STANDARD IPPC/FAO PER LE MISURE FITOSANITARIE SUGLI IMBALLAGGI DI LEGNO147È opportuno <strong>in</strong> particolare evidenziare le modifiche <strong>in</strong>trodottenell’articolo art. 19 comma 1, del D. Lgs 214 ilquale prevede che:“I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attivitàdevono essere <strong>in</strong> possesso di apposita autorizzazionerilasciata dai Servizi fitosanitari competenti per l’ubicazionedei centri aziendalia) Produttori di piante …b) Commercianti all’<strong>in</strong>grosso di piante ….c) Importatori …d) Produttori, centri di raccolta ….e) Produttori e i commercianti al’<strong>in</strong>grosso di legname ….f) Produttori e i commercianti di micelio fung<strong>in</strong>o …g) Coloro che applicano il marchio di cui all’ISPM <strong>15</strong>della FAO- “Comma 10. Chiunque <strong>in</strong> possesso dell’autorizzazionedi cui all’art. 19 non ottempera agli obblighi di cuiall’art. 21, comma 1 lettera h), i) ed l) è punito con lasanzione amm<strong>in</strong>istrativa del pagamento di una sommada € 100,00 ad € 600,00”Il Consorzio Servizi Legno-Sughero ed i Servizi Fitosanitari,ciascuno nel rispetto dei propri mandati istituzionalie statutari, <strong>in</strong> considerazione delle f<strong>in</strong>alità comun<strong>in</strong>ell’ambito dell’attività di tutela contro la diffusione degliorganismi nocivi, collaborano fattivamente attraversoun mutuo scambio di <strong>in</strong>formazioni per la segnalazione ditutti casi di non conformità ed <strong>in</strong> particolare che possanocostituire e rappresentare un rischio fitosanitario, alf<strong>in</strong>e di porre <strong>in</strong> essere ogni più opportuno ed adeguato<strong>in</strong>tervento.È fondamentale evidenziare che la revisione del D.lgs214 <strong>in</strong>troduce f<strong>in</strong>almente anche gli aspetti relativi all’I-SPM-<strong>15</strong> nelle tematiche <strong>in</strong>erenti la normativa nazionale<strong>in</strong> materia fitosanitaria.h) … ………………”Significative sono altresì le novità <strong>in</strong>trodotte <strong>in</strong> meritoalle sanzioni, l’art. 54 del decreto modificato <strong>in</strong>fatti prevede:- “Comma 4. Chiunque esercita attività di produzione........ <strong>in</strong> assenza dell’autorizzazione prescritta nell’art.19 è punito con la sanzione amm<strong>in</strong>istrativa del pagamentodi una somma da € 2.500,00 ad € <strong>15</strong>.000,00- Comma 9. Chiunque <strong>in</strong> possesso dell’autorizzazionedi cui all’art. 19 non consente l’accesso ………….. aisoggetti <strong>in</strong>caricati dei controlli di cui all’art. 21, comma1 lettera g) è punito con la sanzione amm<strong>in</strong>istrativadel pagamento di una somma da € 2.500,00 ad €<strong>15</strong>.000,00”

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