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GAZZETTA UFFICIALE - Il Sole 24 ORE

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16-7-2013<strong>GAZZETTA</strong> <strong>UFFICIALE</strong> DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 165dell’art. 28 -quater del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalitàpreviste dal decreto del 25 giugno 2012 e successivemodificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione delcredito presso banche o intermediari finanziari secondo lemodalità di cui al comma 2.2. <strong>Il</strong> credito indicato nella certificazione esibita per ilrilascio del DURC può validamente essere ceduto ovverocostituire oggetto di anticipazione solo previa estinzionedel debito contributivo indicato sul DURC ai sensidell’art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornatoda esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario, ovvero,in caso di persistente irregolarità contributiva, acondizione che il creditore sottoscriva, contestualmentealla cessione o all’anticipazione, apposita delegazionedi pagamento alla banca o all’intermediario finanziario,ai sensi dell’art. 1269 del codice civile, per provvedereal pagamento del predetto debito contributivo. Qualoral’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediariofinanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo,la delegazione di pagamento di cui al presente commasi applica per l’estinzione parziale del predetto debitocontributivo.Art. 5.Clausola di salvaguardia1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.<strong>Il</strong> presente decreto sarà trasmesso ai competenti organidi controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzettaufficiale della Repubblica italiana.Roma, 13 marzo 2013I l Mi ni st rodel lavoro e delle politiche socialiFORNEROI l Mi ni st rodell’economia e delle finanzeG RILLIRegistrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e dellefi nanze, registro n. 5 Economia e fi nanze, foglio n. 31613A06078MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 23 gennaio 2013 .Autorizzazione all’immissione in commercio del prodottofitosanitario «Zolfo Ventilato Mct».IL DIRETT<strong>ORE</strong> GENERALEPER L’IGIENE E LA SICUREZZADEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONEVisto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificatodall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chedetta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche;Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente“Istituzione del Ministero della Salute e incremento delnumero complessivo dei Sottosegretari di Stato”.Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazionedel Ministero della salute;Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativodel Ministero della salute;Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE inmateria d’immissione in commercio di prodotti fitosanitari,nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O.Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti“Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazionedi prodotti fitosanitari”;Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamentoeuropeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativoall’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e cheabroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente “misuretransitorie”;Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011,541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, diattuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazionedei procedimenti di autorizzazione alla produzione,all’immissione in commercio e alla vendita di prodottifitosanitari e relativi coadiuvanti;Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, correttoed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004,n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernentil’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio eall’etichettatura dei preparati pericolosi;— 3 —

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