16-7-2013<strong>GAZZETTA</strong> <strong>UFFICIALE</strong> DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 165Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esuccessive modificazioni e integrazioni, recante normegenerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche;Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale del <strong>24</strong> ottobre 2007;Visto il proprio decreto del 22 maggio 2012, recante“modalità di certificazione del credito, anche in formatelematica, di somme dovute per somministrazione, fornituree appalti da parte delle amministrazioni dello Statoe degli enti pubblici nazionali”, come modificato dal successivodecreto del <strong>24</strong> settembre 2012;Visti i propri decreti del 25 giugno 2012, recanti rispettivamente,“modalità di certificazione del credito, anchein forma telematica, di somme dovute per somministrazione,forniture e appalti, da parte delle Regioni, degliEnti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,di cui all’art. 9, commi 3 -bis e 3 -ter del decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazionidalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazionie integrazioni” e “modalità con le quali i crediti nonprescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confrontidelle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del ServizioSanitario Nazionale per somministrazione, forniture eappalti, possono essere compensati, con le somme dovutea seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 31,comma 1 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122”, come modificati dai successivi decreti del 19 ottobre2012;Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni dicui al sopracitato comma 5 dell’art. 13 -bis del decretolegge7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;Decreta:Art. 1.Oggetto e ambito di applicazione1. <strong>Il</strong> presente decreto disciplina le modalità di rilascioe di utilizzazione del documento unico di regolarità contributiva(DURC), in presenza di una certificazione, rilasciataai sensi dell’art. 9, comma 3 -bis , del decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificatodall’art. 13 -bis del decreto-legge 7 maggio 2012,n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l’importo di crediticerti, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazionistatali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni,degli enti locali e degli enti del Servizio SanitarioNazionale, di importo almeno pari agli oneri contributiviaccertati e non ancora versati da parte del soggetto titolaredei crediti certificati.2. Con il presente decreto sono altresì disciplinate lemodalità di utilizzo della certificazione rilasciata ai sensidelle disposizioni di cui al comma precedente, esibita peril rilascio del DURC.Art. 2.Modalità di rilascio del DURC1. Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta delsoggetto titolare dei crediti certificati di cui al comma 1dell’art. 1 che non abbia provveduto al versamento deicontributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi neitermini previsti, emettono il predetto documento con l’indicazioneche il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5dell’art. 13 -bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,n. 94, precisando l’importo del relativo debito contributivoe gli estremi della certificazione esibita per il rilasciodel DURC medesimo.Art. 3.Modalità di utilizzo del DURC1. <strong>Il</strong> DURC, rilasciato con le modalità di cui all’art. 2,può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigentidisposizioni di legge.2. Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere ilpagamento da parte di pubbliche amministrazioni deglistati di avanzamento lavori o delle prestazioni relativea servizi e forniture, si applica il comma 2 dell’art. 4del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre2010, n. 207, che prevede l’intervento sostitutivo dellastazione appaltante in caso di inadempienza contributivadell’esecutore.3. Al fine di assicurare l’assenza di effetti negativi suisaldi di finanza pubblica, l’intervento sostitutivo si applicaalle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni,a qualsiasi titolo spettanti al soggetto di cui al comma 1dell’art. 1.Art. 4.Modalità di utilizzo della certificazione1. La certificazione esibita per il rilascio del DURCai sensi del comma 5 dell’art. 13 -bis del decreto-legge7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 luglio 2012, n. 94, può essere utilizzata perla compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi— 2 —
16-7-2013<strong>GAZZETTA</strong> <strong>UFFICIALE</strong> DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 165dell’art. 28 -quater del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalitàpreviste dal decreto del 25 giugno 2012 e successivemodificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione delcredito presso banche o intermediari finanziari secondo lemodalità di cui al comma 2.2. <strong>Il</strong> credito indicato nella certificazione esibita per ilrilascio del DURC può validamente essere ceduto ovverocostituire oggetto di anticipazione solo previa estinzionedel debito contributivo indicato sul DURC ai sensidell’art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornatoda esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario, ovvero,in caso di persistente irregolarità contributiva, acondizione che il creditore sottoscriva, contestualmentealla cessione o all’anticipazione, apposita delegazionedi pagamento alla banca o all’intermediario finanziario,ai sensi dell’art. 1269 del codice civile, per provvedereal pagamento del predetto debito contributivo. Qualoral’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediariofinanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo,la delegazione di pagamento di cui al presente commasi applica per l’estinzione parziale del predetto debitocontributivo.Art. 5.Clausola di salvaguardia1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.<strong>Il</strong> presente decreto sarà trasmesso ai competenti organidi controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzettaufficiale della Repubblica italiana.Roma, 13 marzo 2013I l Mi ni st rodel lavoro e delle politiche socialiFORNEROI l Mi ni st rodell’economia e delle finanzeG RILLIRegistrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e dellefi nanze, registro n. 5 Economia e fi nanze, foglio n. 31613A06078MINISTERO DELLA SALUTEDECRETO 23 gennaio 2013 .Autorizzazione all’immissione in commercio del prodottofitosanitario «Zolfo Ventilato Mct».IL DIRETT<strong>ORE</strong> GENERALEPER L’IGIENE E LA SICUREZZADEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONEVisto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificatodall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chedetta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche;Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente“Istituzione del Ministero della Salute e incremento delnumero complessivo dei Sottosegretari di Stato”.Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazionedel Ministero della salute;Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativodel Ministero della salute;Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE inmateria d’immissione in commercio di prodotti fitosanitari,nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O.Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti“Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazionedi prodotti fitosanitari”;Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamentoeuropeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativoall’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e cheabroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente “misuretransitorie”;Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011,541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, diattuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazionedei procedimenti di autorizzazione alla produzione,all’immissione in commercio e alla vendita di prodottifitosanitari e relativi coadiuvanti;Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, correttoed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004,n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernentil’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio eall’etichettatura dei preparati pericolosi;— 3 —