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GAZZETTA UFFICIALE - Il Sole 24 ORE

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16-7-2013<strong>GAZZETTA</strong> <strong>UFFICIALE</strong> DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 165B) L E POSIZIONI DELLE PARTIC) L E VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀUn’associazione dei consumatori ha chiesto di esplicitarele modalità attraverso le quali il mittente può richiederel’attestato di avvenuta consegna.Poste Italiane, nell’ambito delle informazioni forniteall’Autorità, ha chiarito che la possibilità di originare oriprodurre in formato elettronico l’avviso di ricevimentorappresenta una facoltà ulteriore posta a disposizionedell’utente; quest’ultimo, pertanto, potrà sempre avvalersidel servizio di avviso di ricevimento in formato tradizionale,vale a dire cartaceo. La Società ha precisato,inoltre, che l’utente, nel caso in cui non abbia richiestoanticipatamente per un invio a firma il servizio accessoriodi avviso di ricevimento, può comunque richiedere, alcosto di euro 0,77, un’attestazione con la quale Poste Italiane,previa verifica della documentazione presente agliatti d’ufficio, dichiara l’avvenuta consegna di un invio.Su richiesta dell’Autorità, infine, sono state chiariteda Poste Italiane le modalità messe a disposizione deimittenti per richiedere l’attestazione in argomento e leprocedure previste per la corresponsione al mittente degliimporti dei contrassegni riscossi da Poste Italiane almomento della consegna dell’invio.C) L E VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀL’Autorità, alla luce dei chiarimenti forniti da PosteItaliane, reputa opportuno inserire nel testo dell’articoloin argomento la specificazione che l’avviso di ricevimentoin formato elettronico si configura come una facoltàposta a disposizione dell’utenza accanto alle tradizionaliforme di fornitura del servizio. L’Autorità, inoltre, ritienedi accogliere i rilievi rappresentati dall’associazione deiconsumatori in ordine alla necessità di specificare le modalitàche consentono all’utente di chiedere l’attestato diavvenuta consegna.3.4. Articolo 6 “Tariffe e prezzi”A) L A PROPOSTA DI MODIFICA<strong>Il</strong> testo delle Condizioni generali di servizio, trasmessoda Poste Italiane a questa Autorità per l’approvazione, inbase a quanto disposto dall’art. 22, comma 2 del d.lgs.n. 261/1999, non prevede alcuna modifica in relazioneall’articolo in argomento.B) L E POSIZIONI DELLE PARTIL’operatore TNT ha sottolineato l’opportunità di dettagliaremaggiormente le modalità con cui l’utenza è resaedotta delle condizioni economiche dei servizi offerti.Nello specifico, TNT ha chiesto che venga espressamenteprevisto che siano rese accessibili al pubblico le tariffe e iprezzi “di ciascun servizio offerto” e che tali informazionivengano pubblicate “sul sito internet” di Poste Italiane.L’Autorità ritiene di accogliere le osservazionidell’operatore, rendendo più chiare le informazioni dadare agli utenti sui prezzi e le tariffe dei servizi offerti.Tali misure, infatti, garantiranno una maggiore trasparenzadelle tariffe applicate accrescendo la tutela dell’utenza.A tal fine, si ritiene necessario prevedere che “il corrispettivodi ciascun servizio menzionato nelle Condizionigenerali di servizio per l’espletamento del servizio universalepostale è riportato in un’apposita tabella pubblicatasul sito web di Poste Italiane e affissa negli ufficipostali. La tabella è allegata alle Condizioni generali diservizio per l’espletamento del servizio universale postaledi cui all’allegato A alla presente delibera”. L’Autorità,inoltre, reputa necessario chiarire che “tutte le prestazionia valore aggiunto o supplementare fornite da Poste Italianein relazione ai servizi disciplinati nell’ambito delleCondizioni generali di servizio per l’espletamento delservizio universale postale non devono comportare costiaggiuntivi a carico dell’onere del servizio universale postale”.Tali previsioni sono riportate nell’art. 2 della presentedelibera, rispettivamente ai commi 1 e 2.3.5. Articolo 7 “Accordi individuali”A) L A PROPOSTA DI MODIFICA<strong>Il</strong> testo delle Condizioni generali di servizio, trasmessoda Poste Italiane a questa Autorità per l’approvazionein base a quanto disposto dall’art. 22, comma 2, deld.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazioneall’articolo in argomento.B) L E POSIZIONI DELLE PARTITNT ha lamentato la scarsa chiarezza dell’attuale formulazionedell’art. 7 delle CGS che non consentirebbel’esatta individuazione delle tipologie contrattuali praticateda Poste Italiane che devono ritenersi riconducibilinell’ambito di tale disposizione. Si è chiesto pertanto chegli accordi individuali negoziati da Poste Italiane sianooggetto di uno stringente controllo da parte dell’Autoritàattraverso una loro verifica preventiva in modo da accertareil rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazionedettati dal d.lgs. n. 261/99.<strong>Il</strong> medesimo operatore, ha inoltre richiamato il procedimentoistruttorio A441 dell’Autorità Garante dellaConcorrenza e del Mercato (di seguito “Agcm”) relativoall’esenzione IVA applicata da Poste Italiane agli accordi“negoziati individualmente” ai sensi dell’art. 7 delleCGS.Nell’ambito dell’audizione del 23 maggio 2013, l’Autoritàha chiesto a Poste Italiane di conoscere la posizionedella Società relativamente al mantenimento dellavigente formulazione dell’art. 7 delle CGS, rubricato“Accordi individuali” alla luce dell’intervenuta decisionedell’Agcm del 27 marzo 2013 nell’ambito del suddettoprocedimento istruttorio (caso A441).— <strong>24</strong> —

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