13.07.2015 Views

GAZZETTA UFFICIALE - Il Sole 24 ORE

GAZZETTA UFFICIALE - Il Sole 24 ORE

GAZZETTA UFFICIALE - Il Sole 24 ORE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

16-7-2013<strong>GAZZETTA</strong> <strong>UFFICIALE</strong> DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1653.6. Articolo 8 “Obiettivi di qualità” e Articolo 9“Pagamento del servizio”sportelli degli uffici postali che accettano tali prodotti, alfine di “favorire un uso oculato della stessa”.A) L A PROPOSTA DI MODIFICA<strong>Il</strong> testo delle Condizioni generali di servizio, trasmessoda Poste Italiane a questa Autorità per l’approvazione inbase a quanto disposto dall’art. 22, comma 2, del d.lgs.n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione agliarticoli in argomento.B) L E POSIZIONI DELLE PARTINon vi sono state osservazioni dei partecipanti.C) L E VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀRichiamando tutte le valutazioni svolte in ordineall’art. 7 delle CGS, l’Autorità ritiene opportuno rimuovereogni riferimento agli “accordi individuali” anchedagli articoli 8 e 9 delle CGS dove se ne fa espressa menzione,ricorrendo anche in questo caso alla più correttadizione “prezzi speciali”.3.7. Articolo 10 “Indirizzo e confezionamento”A) L A PROPOSTA DI MODIFICAPoste Italiane ha proposto di modificare l’articoloprecisando che per gli invii destinati a casella postale ilmittente deve “indicare le generalità del destinatario, ilnumero di casella postale e la denominazione dell’ufficiopresso il quale la casella è allocata, con il relativo codicedi avviamento postale e la città di destinazione”.B) L E POSIZIONI DELLE PARTIUn’associazione dei consumatori ha segnalato la necessitàdi prevedere, con riguardo al caso di indirizzo incompletoe inesatto, la garanzia che il “plico venga restituitoal mittente”. Relativamente all’ultimo comma dell’art. 10delle CGS, dove è menzionata la necessità di utilizzarespecifici moduli di accettazione per usufruire di “alcuniservizi”, è rappresentata l’opportunità di specificare chetali moduli “siano posti a disposizione dell’utenza”.Poste Italiane, nell’ambito delle informazioni forniteall’Autorità, ha dettagliato la modifica proposta, spiegandoche essa mira a rendere consapevole l’utente degliadempimenti posti a suo carico ai fini della correttaesecuzione del recapito e, segnatamente, del fatto che “lacorretta esecuzione del recapito è subordinata alla correttaindicazione dell’indirizzo da parte del mittente”. LaSocietà ha specificato, inoltre, che la procedura applicatanel caso di indirizzo inesatto, inesistente o insufficienteè oggetto di un’autonoma disposizione, nello specificol’art. 22 delle CGS. La medesima Società ha ancora sottolineatoche le modalità di confezionamento degli inviisono pubblicizzate attraverso la “Carta di Qualità, resadisponibile presso gli uffici postali e pubblicata sul sitoweb di Poste” e che la modulistica è fornita presso gliC) L E VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀL’Autorità ritiene di condividere la posizione espressadall’associazione dei consumatori e di menzionare neltesto dell’art. 10 il riferimento alla procedura (previstadall’art. 22 - art. 23 nella nuova formulazione delle CGS,v. infra ) che viene attivata da Poste Italiane nei casi incui il mittente abbia indicato in maniera inesatta o insufficienteil destinatario. Si ravvisa anche l’opportunità digarantire maggiormente gli utenti inserendo, all’ultimocomma dell’art. 10, la specificazione che i moduli di accettazione,previsti per alcuni servizi sono “disponibilinegli uffici postali e sul sito web di Poste Italiane”.3.8. Articolo 11 “Invii non ammessi” e Articolo 12“Obbligo di assicurazione”A) L A PROPOSTA DI MODIFICAPoste Italiane ha proposto di modificare gli articoli inargomento che individuano, rispettivamente, i casi in cuinon sono ammessi invii e quelli in cui gli invii vanno assicurati.Nello specifico, nel testo dell’art. 11 rubricato “Inviinon ammessi”, laddove si subordinava l’ammissibilitàdi spedizioni di armi all’autorizzazione del Ministerodell’interno, si è proposto di prevedere la non ammissibilitàtout court della spedizione di armi o di parti di esse;nell’art. 12, rubricato “Obbligo di assicurazione” PosteItaliane ha conseguentemente proposto la soppressionedella parola “armi”.Nell’ambito dell’attività preistruttoria, la Società hachiarito che le modifiche degli articoli 11 e 12 si sono resenecessarie in ragione di quanto previsto dal dPR 4 agosto2008, n. 153, recante “Regolamento recante modifiche alregio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l’esecuzione deltesto unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia diguardie particolari, istituti di vigilanza e investigazioneprivata”, che prevede appunto uno speciale regime di sicurezzaper il trasporto di pacchi contenenti armi.B) L E POSIZIONI DELLE PARTIRelativamente all’obbligo di assicurazione, contemplatonell’art. 12 per la spedizione di denaro contante ealtri valori, un’associazione dei consumatori ha segnalatola necessità di incrementare la trasparenza sui costi in relazioneai plichi.C) L E VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀL’Autorità ritiene che le modifiche proposte da PosteItaliane debbano essere accolte in quanto frutto di unadeguamento ad una normativa sopravvenuta. Quantoall’esigenza manifestata dall’associazione dei consumatorisulla trasparenza dei costi applicati da Poste Italiane,si rimanda alla disposizione di carattere generale introdottaall’art. 2, commi 1 e 2, della presente delibera.— 27 —

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!