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GAZZETTA UFFICIALE - Il Sole 24 ORE

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16-7-2013<strong>GAZZETTA</strong> <strong>UFFICIALE</strong> DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 165pra descritto. L’operatore ha inoltre segnalato che moltecassette domiciliari non hanno lo spazio per l’inserimentodella corrispondenza senza l’utilizzo di apposite chiavispesso in possesso dei portieri degli stabili.C) L E VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀL’Autorità ritiene di accogliere la soppressione del riferimentoalla “giacenza” e il riferimento all’art. <strong>24</strong> (art. 25nella versione approvata e allegata alla presente delibera)per indicare la disciplina del ritiro degli invii nel caso dicassette domiciliari non conformi. Al fine di assicurarecoerenza all’impianto complessivo delle Condizioni generalidi servizio, si rende inoltre necessario aggiungere,laddove si prevede che la consegna di invii non immessinella cassetta per problemi di inidoneità della stessaavvenga presso gli uffici di distribuzione, anche il riferimentoagli “uffici postali”.L’Autorità ritiene che l’intervento chiesto da TNT siaestraneo alle finalità del procedimento istruttorio sullecondizioni generali di servizio delle prestazioni rientrantinel servizio universale, in quanto volto a disciplinare icasi in cui l’utente privato non abbia voluto adeguare leproprie cassette domiciliari agli standard tecnici internazionali.Tale previsione potrebbe essere più opportunamentecollocata nell’ambito delle condizioni contrattualiproposte al cliente dall’operatore alternativo.3.17. Articolo <strong>24</strong> “Distribuzione nell’ufficio postale”(art. 25 nella versione approvata e allegata alla presentedeliberaA) L A PROPOSTA DI MODIFICAPoste Italiane ha proposto di modificare la rubrica e iltesto dell’art. <strong>24</strong> laddove si prevede che gli invii postaliche non è possibile recapitare all’indirizzo indicato possonoessere ritirati “presso l’ufficio postale” di distribuzione.In particolare, si propone di rimuovere la dicitura“postale” e di prevedere che il ritiro degli invii non recapitatipossa avvenire anche in “altro centro”.Al secondo comma dell’art. <strong>24</strong>, la Società ha propostodi inserire una previsione in base alla quale, nei casi dimancato recapito degli invii postali, “il destinatario riceveuna sola volta l’avviso che indica l’ufficio di distribuzionepresso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenzache non è possibile recapitare a domicilio”.B) L E POSIZIONE DELLE PARTIL’operatore TNT ha ritenuto che la proposta di Poste diinserire la possibilità che il ritiro avvenga anche “in altrocentro” di distribuzione possa essere accettata laddoverispondente all’esigenza di ottimizzare la rete di ufficipostali riducendo i costi del servizio universale a caricodella collettività.Le associazioni di consumatori intervenute al procedimentohanno chiesto che, al secondo comma dell’art. <strong>24</strong>,siano indicati gli orari di apertura degli uffici di distribuzionepresso i quali resta in giacenza tutta la corrispondenzache non è possibile recapitare a domicilio.Tali orari dovrebbero essere comunicati al destinatarionell’avviso che indica l’ufficio di distribuzione per il ritirodella corrispondenza.Nel corso dell’istruttoria, Poste Italiane ha comunicatoall’Autorità di aver avviato a partire dal 2009, sullabase del c.d. “Progetto inesitate”, un piano di gradualemigrazione della gestione degli invii inesitati da alcuniuffici postali ai centri di distribuzione, vale a dire allearticolazioni nelle quali si struttura l’organizzazione delservizio di recapito, che si distinguono dalla rete degli ufficipostali. La Società ha anche chiarito che il Progetto èstato pensato al fine di “rendere maggiormente efficienteil servizio” e gli esiti di tale avanzamento sono statiregolarmente trasmessi al MISE. <strong>Il</strong> progetto si è chiusonel 2011 ed ha riguardato 360 uffici postali, per cui oggiil ritiro delle inesitate continua ad essere espletato nellamaggioranza degli uffici postali nel territorio nazionale e,solo in alcuni casi, presso i centri di distribuzione.C) L E VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀCon riferimento alla rimozione dell’indicazione “ufficipostali” ed il contestuale inserimento della locuzione“altro centro”, l’Autorità accoglie parzialmente la propostadi Poste ritenendo che, sia nella rubrica, sia nel testodell’art. <strong>24</strong> (art. 25 nella versione approvata e allegataalla presente delibera) debba essere mantenuto l’espressorichiamo agli “uffici postali” accanto al nuovo puntodi consegna indicato come “altro centro”; tale richiamoappare infatti coerente con la circostanza evidenziata daPoste Italiane che il ritiro delle inesitate continua ad essereespletato nella maggioranza degli uffici postali nelterritorio nazionale e, solo in alcuni casi, presso i centridi distribuzione.Con riferimento alla richiesta dell’associazione deiconsumatori, si rappresenta che, per quanto di conoscenzadell’Autorità, l’avviso che indica l’ufficio di distribuzioneper il ritiro della corrispondenza in giacenza giàreca, ad oggi, gli orari di apertura degli uffici medesimi.3.18. Articolo 25 “Termini di giacenza” (art. 26 nellaversione approvata e allegata alla presente delibera)A) L A PROPOSTA DI MODIFICAPoste Italiane ha proposto di eliminare il riferimentoall’”ufficio postale” relativamente al luogo di giacenzadegli invii non recapitati e di inserire, in relazione all’articoloin argomento, un riferimento espresso ai termini digiacenza previsti per gli atti giudiziari, rimandando per laloro definizione alle disposizioni vigenti in materia “poichéi termini di giacenza variano in relazione alla specificatipologia di atto normativamente previsto”. La Societàha prospettato, inoltre, l’eliminazione di un riferimentoesplicito ai termini di giacenza relativi ai pacchi internazionali,per i quali si rimanda tout court a quanto previstodalle norme UPU.— 33 —

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