13.07.2015 Views

GAZZETTA UFFICIALE - Il Sole 24 ORE

GAZZETTA UFFICIALE - Il Sole 24 ORE

GAZZETTA UFFICIALE - Il Sole 24 ORE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

16-7-2013<strong>GAZZETTA</strong> <strong>UFFICIALE</strong> DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 165In particolare, Poste Italiane ha proposto di modificarel’articolo in argomento rubricato “Affrancatura” attraversol’eliminazione dalla disposizione in esame, che contemplale modalità di pagamento dei servizi postali inclusinel servizio universale, del riferimento all’intestazionedei conti correnti postali di Poste Italiane; tale modifica èvolta ad allineare il testo delle CGS alle nuove CondizioniTecniche Attuative di posta massiva.B) L E POSIZIONI DELLE PARTIL’operatore TNT ha chiesto di prevedere nel nuovo testodelle CGS la possibilità di installare le macchine affrancatricidi Poste Italiane o di altri operatori presso ilcliente; la possibilità di utilizzare macchine multicarrier“che consentano cioè ad un cliente di affrancare la corrispondenzaaffidata a diversi fornitori di servizi postali” e,infine, che i controlli sull’ubicazione e le specifiche tecnichedelle macchine affrancatrici non siano affidate a Postema ad un soggetto indipendente. Tali richieste sarebberomotivate dall’esigenza di introdurre nella disciplina delleaffrancature disposizioni più aggiornate ed adeguate allafisionomia di un mercato liberalizzato.C) L E VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀL’Autorità ritiene di accogliere la modifica proposta daPoste in quanto coerente con le vigenti Condizioni TecnicheAttuative di posta massiva.Quanto ai rilievi mossi dall’operatore TNT, l’Autoritàosserva come la normativa invocata dal medesimo non èpuntualmente disciplinata nelle CGS che, infatti, all’articoloin argomento, si limitano ad elencare le modalitàalternative all’affrancatura ordinaria. Nello specifico vienemenzionata la possibilità di procedere all’affrancatura“con strumentazione a cura del cliente”; il dettagliodi tale procedura è contenuto nel dPR 29 maggio 1982,richiamato dall’operatore TNT. In ragione di ciò, l’Autoritàritiene che il presente procedimento istruttorio voltoall’approvazione delle Condizioni generali di servizionon sia la sede appropriata all’introduzione di una disciplinadi dettaglio relativa alle disposizioni inerenti allemacchine affrancatrici.3.12. Articolo 17 “Invii postali privi di affrancatura”A) L A PROPOSTA DI MODIFICA<strong>Il</strong> testo delle Condizioni generali di servizio, trasmessoda Poste Italiane a questa Autorità per l’approvazionein base a quanto disposto dall’art. 22, comma 2, deld.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazioneall’articolo in argomento.B) L E POSIZIONI DELLE PARTINell’ambito di questo procedimento sono state acquisitele osservazioni dell’operatore TNT il quale ha innanzituttoricordato che l’articolo in argomento, che disciplinal’ipotesi in cui determinati invii di corrispondenza sianorinvenuti nella rete postale “privi di affrancatura”, ha formatooggetto del procedimento istruttorio A413 avviatodall’Agcm proprio in seguito alle segnalazioni dell’operatoreTNT, volte a denunciare la condotta abusiva realizzatada Poste Italiane attraverso la restituzione al mittentedegli invii degli operatori alternativi rinvenuti nella propriarete.L’operatore ha sottolineato che la fattispecie in esamenon può essere gestita con il ricorso a quanto dispostodall’art. 17 delle CGS, che “si riferisce all’ipotesi delrinvenimento nella rete di Poste di invii affidati, senza ildovuto corrispettivo, alla stessa Poste, ma non disciplinal’ipotesi di invii affidati ad altri operatori, che sonochiaramente identificabili in virtù dei segni distintivi appostisu ogni busta”. Al contributo dell’operatore TNTè stata allegata anche una corrispondenza intercorsa traquest’ultimo e la società Poste Italiane avente ad oggetto,per l’appunto, le pratiche di “intercettazione invii FormulaCerta affidati a Tnt Post”. Nella nota del 30 novembre2011 la società Poste Italiane dava notizia all’operatoreTNT di aver richiesto al MISE, l’allora Autorità di regolamentazione,sin dal giugno 2011 (alcuni mesi prima,dunque, dell’adozione del provvedimento Agcm A413,ndr) di adottare nuove disposizioni che permettessero allaSocietà “di contattare in prima istanza gli altri operatoriin luogo dei mittenti”.Gli argomenti sopraesposti sono stati ripresi da TNTanche nel corso dell’audizione tenutasi il 10 gennaio 2013nell’ambito del presente procedimento, durante la qualel’Autorità è stata informata anche dell’appello propostodall’operatore alternativo avverso la sentenza n. 5769 del25 giugno 2012 con la quale il Tar Lazio ha annullato ilprovvedimento A413 dell’Agcm.Poste Italiane, nel corso dell’audizione del 23 maggio2013, ha ritenuto che non vi sarebbe alcun vuoto regolamentarein relazione alla fattispecie degli invii rinvenutinella propria rete ed originariamente affidati dal mittentead altri operatori postali. Gli invii affidati ad altri operatori,immessi nella rete di Poste Italiane, sono a tutti glieffetti, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di serviziouniversale gravanti sulla Società, invii privi di affrancatura.Pertanto, secondo la Società, tali invii, alla streguadi qualunque altro invio immesso nella rete di Poste Italianeprivo di affrancatura, soggiacciono alla disciplinadell’art. 17 delle CGS che prevede la restituzione al mittentein conformità al principio che la proprietà dell’invioè del mittente fino al momento del recapito (principiostabilito dall’art. 20 del d.lgs. n. 261/99, ed espressione,altresì, dei principi generali del Codice Civile in tema dicontratto di trasporto). Poste Italiane ha pertanto ribaditodi avere applicato, restituendo al mittente gli invii privi diaffrancatura di altri operatori, una procedura “in linea conquanto disposto dall’art. 17 delle CGS”.La Società ha, inoltre, successivamente specificato diritenere che la restituzione al mittente possa essere inquadratanel tracciato del principio civilistico enucleatodall’art. 927 del codice civile (7) e di valutare il rinve-(7) Articolo 927 del Codice Civile: “Chi trova una cosa mobiledeve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarlasenza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanzedel ritrovamento”.— 29 —

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!