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QUANDO IL<br />
PENALE ENTRA<br />
NEL FOOD<br />
di Riccardo Nastasi<br />
RICCARDO NASTASI<br />
Titolare dell’omonimo studio<br />
legale sito a Milano. Riccardo<br />
Nastasi svolge la professione<br />
di avvocato occupandosi prevalentemente<br />
di diritto penale.<br />
Iscritto all’albo degli avvocati di<br />
Milano, segue sia persone fisiche,<br />
sia persone giuridiche nella<br />
fase giudiziale e stragiudiziale.<br />
È specializzato in diritto penale<br />
dell’economia, dell’ambiente,<br />
alimentare e in materia di infortunistica<br />
sul lavoro.<br />
ALIMENTAZIONE<br />
In<br />
materia alimentare si stanno adottando sempre<br />
più garanzie e presidi volti ad assicurare ai consumatori<br />
la bontà dei cibi e delle bevande in commercio.<br />
In particolare, la Legge 283 del 1962, da considerarsi quale legge<br />
- quadro in ambito alimentare, prevede una serie di norme a<br />
tutela della salute dei consumatori imponendo delle specifiche<br />
restrizioni, tra le quali, va menzionato il divieto di impiego di<br />
sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione contemplato<br />
dall’art. 5 lett. b.<br />
testimoni che avevano visto le cassette esposte in quelle condizioni,<br />
senza effettuare verifiche e accertamenti tecnici sul reale<br />
stato di conservazione degli alimenti offerti in vendita.<br />
La Cassazione, tuttavia, confermava la condanna ritenendo che<br />
l’accertamento dello stato di conservazione di alimenti detenuti<br />
per la vendita non richiede né analisi scientifiche di laboratorio,<br />
né perizie, in quanto il Giudice può limitarsi anche a recepire<br />
delle dichiarazioni di testimoni quando lo stato di cattiva conservazione<br />
sia evidente e quindi accertabile con una semplice<br />
ispezione.<br />
…La semplice<br />
collocazione di frutta e<br />
verdura inserite in cassette<br />
ed esposte ai fumi ed ai<br />
gas di scarico dei veicoli<br />
è in grado di influenzare<br />
lo stato di conservazione<br />
degli alimenti…<br />
Al riguardo, si segnala come la giurisprudenza dei Tribunali e<br />
della Corte di Cassazione, a più riprese, si sia concentrata nel determinare<br />
in quali casi ci si trovi di fronte ad ipotesi di “cattivo<br />
stato di conservazione” o meno.<br />
Si controverte se con la dizione “cattivo” si debba intendere il<br />
solo prodotto in sé, oppure lo stato in cui esso viene conservato.<br />
Ormai possiamo sostenere, trovando dei riscontri in diverse sentenze,<br />
che il presidio dello stato di conservazione degli alimenti<br />
non debba essere inteso come un elemento riguardante l’intrinsecità<br />
dell’alimento, bensì come circostanza relativa alle condizioni<br />
esteriori del prodotto e alle sue modalità di conservazione<br />
sotto il profilo igienico e sanitario.<br />
Tale principio è stato sviluppato e riconosciuto dalla Suprema<br />
Corte di Cassazione che si è pronunciata nel 2014 su un caso<br />
che ha riguardato la vicenda di un commerciante, condannato<br />
dal Tribunale per aver detenuto per la vendita tre cassette di verdura<br />
esposte all’aperto e sottoposte agli agenti atmosferici ed<br />
inquinanti.<br />
Il commerciante proponeva ricorso per cassazione, contestando<br />
la sentenza di condanna subita, in quanto sosteneva che il Tribunale<br />
si fosse limitato a decidere sulle sole dichiarazioni di alcuni<br />
Nel caso specifico, la semplice collocazione di frutta e verdura<br />
inserite in cassette ed esposte ai fumi ed ai gas di scarico dei<br />
veicoli è in grado di influenzare lo stato di conservazione degli<br />
alimenti.<br />
Dunque, importano per la consumazione del reato esclusivamente<br />
le modalità irregolari di conservazione degli alimenti e<br />
non è necessario procedere con l’accertamento della commestibilità<br />
del prodotto e il verificarsi di un danno alla salute del<br />
consumatore. Si registra, pertanto, una tutela anticipata nell’interesse<br />
della tranquillità dei consumatori verso il rispetto di un<br />
c.d. ordine alimentare volto ad assicurare che il prodotto giunga<br />
al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura.<br />
Il distributore o il commerciante al dettaglio, dunque, per non<br />
incorrere in contestazioni di natura penale e amministrative<br />
dovrà prestare massima attenzione e cura affinchè le modalità<br />
istrinseche di conservazione degli alimenti si adeguino a quanto<br />
previsto dalle leggi, dai regolamenti in vigore.<br />
Pertanto, attualmente, è previsto un tassativo divieto di esposizione<br />
di frutta e verdura all’aperto fuori dai negozi, su marciapiedi<br />
e bancarelle in zone di intenso traffico con il rischio per i<br />
trasgressori di subire una condanna in sede penale.■<br />
12 ecoIDEARE - Settembre / Ottobre 2014<br />
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