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Ecoideare Gennaio Febbraio N27

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QUANDO IL<br />

PENALE ENTRA<br />

NEL FOOD<br />

di Riccardo Nastasi<br />

RICCARDO NASTASI<br />

Titolare dell’omonimo studio<br />

legale sito a Milano. Riccardo<br />

Nastasi svolge la professione<br />

di avvocato occupandosi prevalentemente<br />

di diritto penale.<br />

Iscritto all’albo degli avvocati di<br />

Milano, segue sia persone fisiche,<br />

sia persone giuridiche nella<br />

fase giudiziale e stragiudiziale.<br />

È specializzato in diritto penale<br />

dell’economia, dell’ambiente,<br />

alimentare e in materia di infortunistica<br />

sul lavoro.<br />

ALIMENTAZIONE<br />

In<br />

materia alimentare si stanno adottando sempre<br />

più garanzie e presidi volti ad assicurare ai consumatori<br />

la bontà dei cibi e delle bevande in commercio.<br />

In particolare, la Legge 283 del 1962, da considerarsi quale legge<br />

- quadro in ambito alimentare, prevede una serie di norme a<br />

tutela della salute dei consumatori imponendo delle specifiche<br />

restrizioni, tra le quali, va menzionato il divieto di impiego di<br />

sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione contemplato<br />

dall’art. 5 lett. b.<br />

testimoni che avevano visto le cassette esposte in quelle condizioni,<br />

senza effettuare verifiche e accertamenti tecnici sul reale<br />

stato di conservazione degli alimenti offerti in vendita.<br />

La Cassazione, tuttavia, confermava la condanna ritenendo che<br />

l’accertamento dello stato di conservazione di alimenti detenuti<br />

per la vendita non richiede né analisi scientifiche di laboratorio,<br />

né perizie, in quanto il Giudice può limitarsi anche a recepire<br />

delle dichiarazioni di testimoni quando lo stato di cattiva conservazione<br />

sia evidente e quindi accertabile con una semplice<br />

ispezione.<br />

…La semplice<br />

collocazione di frutta e<br />

verdura inserite in cassette<br />

ed esposte ai fumi ed ai<br />

gas di scarico dei veicoli<br />

è in grado di influenzare<br />

lo stato di conservazione<br />

degli alimenti…<br />

Al riguardo, si segnala come la giurisprudenza dei Tribunali e<br />

della Corte di Cassazione, a più riprese, si sia concentrata nel determinare<br />

in quali casi ci si trovi di fronte ad ipotesi di “cattivo<br />

stato di conservazione” o meno.<br />

Si controverte se con la dizione “cattivo” si debba intendere il<br />

solo prodotto in sé, oppure lo stato in cui esso viene conservato.<br />

Ormai possiamo sostenere, trovando dei riscontri in diverse sentenze,<br />

che il presidio dello stato di conservazione degli alimenti<br />

non debba essere inteso come un elemento riguardante l’intrinsecità<br />

dell’alimento, bensì come circostanza relativa alle condizioni<br />

esteriori del prodotto e alle sue modalità di conservazione<br />

sotto il profilo igienico e sanitario.<br />

Tale principio è stato sviluppato e riconosciuto dalla Suprema<br />

Corte di Cassazione che si è pronunciata nel 2014 su un caso<br />

che ha riguardato la vicenda di un commerciante, condannato<br />

dal Tribunale per aver detenuto per la vendita tre cassette di verdura<br />

esposte all’aperto e sottoposte agli agenti atmosferici ed<br />

inquinanti.<br />

Il commerciante proponeva ricorso per cassazione, contestando<br />

la sentenza di condanna subita, in quanto sosteneva che il Tribunale<br />

si fosse limitato a decidere sulle sole dichiarazioni di alcuni<br />

Nel caso specifico, la semplice collocazione di frutta e verdura<br />

inserite in cassette ed esposte ai fumi ed ai gas di scarico dei<br />

veicoli è in grado di influenzare lo stato di conservazione degli<br />

alimenti.<br />

Dunque, importano per la consumazione del reato esclusivamente<br />

le modalità irregolari di conservazione degli alimenti e<br />

non è necessario procedere con l’accertamento della commestibilità<br />

del prodotto e il verificarsi di un danno alla salute del<br />

consumatore. Si registra, pertanto, una tutela anticipata nell’interesse<br />

della tranquillità dei consumatori verso il rispetto di un<br />

c.d. ordine alimentare volto ad assicurare che il prodotto giunga<br />

al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura.<br />

Il distributore o il commerciante al dettaglio, dunque, per non<br />

incorrere in contestazioni di natura penale e amministrative<br />

dovrà prestare massima attenzione e cura affinchè le modalità<br />

istrinseche di conservazione degli alimenti si adeguino a quanto<br />

previsto dalle leggi, dai regolamenti in vigore.<br />

Pertanto, attualmente, è previsto un tassativo divieto di esposizione<br />

di frutta e verdura all’aperto fuori dai negozi, su marciapiedi<br />

e bancarelle in zone di intenso traffico con il rischio per i<br />

trasgressori di subire una condanna in sede penale.■<br />

12 ecoIDEARE - Settembre / Ottobre 2014<br />

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