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Processo alla - Avvocato Carlo Priolo

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scandalizzarsi. Dal Prof. Ainis, uomo di altissima cultura, ci attendiamo un<br />

insegnamento <strong>alla</strong> riduzione dei danni e <strong>alla</strong> prevenzione almeno di qualche disastro.<br />

La dimensione dell’ammistrazione pubblica. Il personale amministrativo<br />

Negli Stati moderni, viene introdotto il principio della divisione dei poteri, che dà luogo<br />

a una separazione di complessi organizzativi. Per effetto di tale separazione, comincia a<br />

qualificarsi come pubblica amministrazione «il complesso costituito d<strong>alla</strong> Corona (o<br />

comunque dall’organo sovrano), dal governo e, infine, dagli uffici esecutivi e ausiliari».<br />

In Italia, tuttavia, ancora a metà del 19° sec., l’amministrazione si identifica con il<br />

governo in quanto apparato politico: la funzione amministrativa rimane così confusa<br />

nell’insieme delle prerogative ‘sovrane’. Soltanto <strong>alla</strong> fine dell’Ottocento si afferma<br />

quello spazio istituzionale proprio e specifico dell’amministrazione, spazio che<br />

contraddistingue lo “Stato amministrativo”: in esso, la pubblica amministrazione si<br />

interpone tra il governo e la società e acquista in tal modo un proprio statuto normativo<br />

che ne garantisce l’autonomia dall’uno e dall’altra.<br />

La pubblica amministrazione si presenta come un’organizzazione, ordinata intorno al<br />

governo di uno Stato accentrato, retta sia dal principio gerarchico sia da quello di<br />

uniformità: esistono, infatti, pochi ministeri di limitate dimensioni e un sistema di enti<br />

pubblici territoriali (Comuni e Province), ma privi di sostanziale autonomia.<br />

Questo assetto entra in crisi già all’inizio del Novecento, a seguito dell’estensione del<br />

diritto di voto a categorie sempre più ampie di cittadini e <strong>alla</strong> progressiva<br />

trasformazione delle funzioni dello Stato. L’amministrazione, allora, viene chiamata a<br />

occuparsi, non più soltanto di difesa, ordine pubblico e politica estera, ma anche dei<br />

bisogni delle classi meno protette: si pensi <strong>alla</strong> previdenza sociale, <strong>alla</strong> tutela sanitaria,<br />

alle garanzie nel rapporto di lavoro, ai sussidi in caso di calamità, agli interventi<br />

economici per le zone depresse.<br />

Crescita delle dimensioni dei pubblici poteri, un aumento degli organi centrali e locali,<br />

diretti e indiretti, dello Stato. La dilatazione dell’apparato delle amministrazioni<br />

pubbliche comporta la loro complicazione. Sorgono nuove e sempre più elaborate<br />

specie di enti pubblici, che sono preposti anche a funzioni erogative e imprenditoriali.<br />

La tendenza si rafforza ulteriormente negli anni Trenta e Quaranta del Novecento, con<br />

l’ordinamento corporativo fascista e, poi, con la crisi economica e le esigenze belliche.<br />

La Costituzione repubblicana conferma la tradizionale concezione dell’amministrazione<br />

come apparato servente dello Stato posto alle dipendenze dello esecutivo; allo stesso<br />

tempo consente alle istanze democratiche di permeare anche le strutture amministrative<br />

che, in questo modo, accentuano il loro pluralismo, per operare nell’interesse dei<br />

cittadini, dei gruppi e delle comunità territoriali.<br />

L’art. 95, 2° co., Cost., secondo cui «i ministri sono responsabili ….. individualmente<br />

per gli atti dei loro dicasteri» si ispirata ai principi del costituzionalismo dell’Ottocento,<br />

secondo cui il ministro costituisce il tratto d’unione tra Parlamento e pubblica<br />

amministrazione. La sua doppia veste (di membro del corpo politico di governo ma<br />

pure di capo dell’amministrazione) serve a estendere la possibilità di controllo<br />

democratico. Come conseguenza di questa concezione, l’amministrazione è intesa come<br />

ufficio esecutivo del governo, di cui fanno parte i ministri-capi dell’amministrazione.<br />

Nella Costituzione, tuttavia, l’amministrazione si presenta anche come apparato<br />

sottoposto <strong>alla</strong> legge, che, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità,<br />

opera «al servizio esclusivo della nazione», assicurando la piena realizzazione dei diritti<br />

civili, sociali ed economici dei cittadini (artt. 97-98, Cost.). Ciò porta ad attenuare il<br />

rapporto dell’amministrazione con il governo in favore di quello con la collettività,<br />

avvicinando il cittadino all’amministrazione. Si sviluppano così il pluralismo e il<br />

decentramento amministrativo.<br />

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