Processo alla - Avvocato Carlo Priolo
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scandalizzarsi. Dal Prof. Ainis, uomo di altissima cultura, ci attendiamo un<br />
insegnamento <strong>alla</strong> riduzione dei danni e <strong>alla</strong> prevenzione almeno di qualche disastro.<br />
La dimensione dell’ammistrazione pubblica. Il personale amministrativo<br />
Negli Stati moderni, viene introdotto il principio della divisione dei poteri, che dà luogo<br />
a una separazione di complessi organizzativi. Per effetto di tale separazione, comincia a<br />
qualificarsi come pubblica amministrazione «il complesso costituito d<strong>alla</strong> Corona (o<br />
comunque dall’organo sovrano), dal governo e, infine, dagli uffici esecutivi e ausiliari».<br />
In Italia, tuttavia, ancora a metà del 19° sec., l’amministrazione si identifica con il<br />
governo in quanto apparato politico: la funzione amministrativa rimane così confusa<br />
nell’insieme delle prerogative ‘sovrane’. Soltanto <strong>alla</strong> fine dell’Ottocento si afferma<br />
quello spazio istituzionale proprio e specifico dell’amministrazione, spazio che<br />
contraddistingue lo “Stato amministrativo”: in esso, la pubblica amministrazione si<br />
interpone tra il governo e la società e acquista in tal modo un proprio statuto normativo<br />
che ne garantisce l’autonomia dall’uno e dall’altra.<br />
La pubblica amministrazione si presenta come un’organizzazione, ordinata intorno al<br />
governo di uno Stato accentrato, retta sia dal principio gerarchico sia da quello di<br />
uniformità: esistono, infatti, pochi ministeri di limitate dimensioni e un sistema di enti<br />
pubblici territoriali (Comuni e Province), ma privi di sostanziale autonomia.<br />
Questo assetto entra in crisi già all’inizio del Novecento, a seguito dell’estensione del<br />
diritto di voto a categorie sempre più ampie di cittadini e <strong>alla</strong> progressiva<br />
trasformazione delle funzioni dello Stato. L’amministrazione, allora, viene chiamata a<br />
occuparsi, non più soltanto di difesa, ordine pubblico e politica estera, ma anche dei<br />
bisogni delle classi meno protette: si pensi <strong>alla</strong> previdenza sociale, <strong>alla</strong> tutela sanitaria,<br />
alle garanzie nel rapporto di lavoro, ai sussidi in caso di calamità, agli interventi<br />
economici per le zone depresse.<br />
Crescita delle dimensioni dei pubblici poteri, un aumento degli organi centrali e locali,<br />
diretti e indiretti, dello Stato. La dilatazione dell’apparato delle amministrazioni<br />
pubbliche comporta la loro complicazione. Sorgono nuove e sempre più elaborate<br />
specie di enti pubblici, che sono preposti anche a funzioni erogative e imprenditoriali.<br />
La tendenza si rafforza ulteriormente negli anni Trenta e Quaranta del Novecento, con<br />
l’ordinamento corporativo fascista e, poi, con la crisi economica e le esigenze belliche.<br />
La Costituzione repubblicana conferma la tradizionale concezione dell’amministrazione<br />
come apparato servente dello Stato posto alle dipendenze dello esecutivo; allo stesso<br />
tempo consente alle istanze democratiche di permeare anche le strutture amministrative<br />
che, in questo modo, accentuano il loro pluralismo, per operare nell’interesse dei<br />
cittadini, dei gruppi e delle comunità territoriali.<br />
L’art. 95, 2° co., Cost., secondo cui «i ministri sono responsabili ….. individualmente<br />
per gli atti dei loro dicasteri» si ispirata ai principi del costituzionalismo dell’Ottocento,<br />
secondo cui il ministro costituisce il tratto d’unione tra Parlamento e pubblica<br />
amministrazione. La sua doppia veste (di membro del corpo politico di governo ma<br />
pure di capo dell’amministrazione) serve a estendere la possibilità di controllo<br />
democratico. Come conseguenza di questa concezione, l’amministrazione è intesa come<br />
ufficio esecutivo del governo, di cui fanno parte i ministri-capi dell’amministrazione.<br />
Nella Costituzione, tuttavia, l’amministrazione si presenta anche come apparato<br />
sottoposto <strong>alla</strong> legge, che, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità,<br />
opera «al servizio esclusivo della nazione», assicurando la piena realizzazione dei diritti<br />
civili, sociali ed economici dei cittadini (artt. 97-98, Cost.). Ciò porta ad attenuare il<br />
rapporto dell’amministrazione con il governo in favore di quello con la collettività,<br />
avvicinando il cittadino all’amministrazione. Si sviluppano così il pluralismo e il<br />
decentramento amministrativo.<br />
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