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L'Agrotecnico Oggi dicembre 04 - Collegio Nazionale degli Agrotecnici

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tore alimentare possono usare tali<br />

manuali su base volontaria”. Tutto<br />

ciò avvalora, ancora di più, l’importanza<br />

e l’urgenza di alcune linee di indirizzo<br />

comuni, omogenee ed uniformi tra<br />

tutti gli operatori dei Paesi membri, in<br />

materia di igiene alimentare, di definire,<br />

attraverso <strong>degli</strong> strumenti operativi,<br />

anche se scaturiti volontariamente.<br />

La volontarietà, tuttavia, potrebbe rendere<br />

eterogenea la materia in ambito<br />

europeo tra i vari paesi, andando contro<br />

quanto definito dalla normativa<br />

europea in materia di sicurezza alimentare<br />

tesa ad uniformare tutta la materia,<br />

calibrandola ai vari casi, lasciando<br />

alcune deroghe per piccole produzioni,<br />

soprattutto in un ambito limitato, quali,<br />

ad esempio, i prodotti tipici.<br />

L’Unione europea ribadisce la necessità,<br />

allorché siano stati elaborati in<br />

ambito nazionale dei manuali di corretta<br />

prassi operativa, la loro rapida diffusione<br />

nei settori dell’industria alimentare,<br />

cercando di rispettare le norme previste<br />

dal Codex alimentarius e dalle<br />

esigenze che emergono da tutti i soggetti<br />

economici e sociali coinvolti (consumatori<br />

ed autorità). In questi<br />

manuali andranno rispettati i criteri<br />

cardine dell’Haccp nella sua generalità,<br />

calibrati alle esigenze dei settori cui<br />

sono destinati e nel caso della produzione<br />

primaria si dovrà tener conto<br />

delle “raccomandazioni dell’allegato<br />

I, parte B”, fermo restando che la loro<br />

redazione dovrà essere eseguita sotto il<br />

controllo <strong>degli</strong> organismi nazionali di<br />

normalizzazione. Per i manuali comunitari<br />

di corretta prassi operativa, la<br />

Commissione europea deve convocare<br />

un apposito comitato tenendo in considerazione<br />

le linee operative ed i principi<br />

alla base dell’elaborazione dei<br />

manuali nazionali, tuttavia sia la<br />

Commissione sia le autorità competen-<br />

ti in ogni Paese membro, valutano<br />

periodicamente la rispondenza del<br />

manuale alle esigenze, con la possibilità<br />

di procedere a riesaminare successivamente<br />

il tutto, anche alla luce di<br />

nuove modifiche intercorse nei processi<br />

produttivi e nella ricerca scientifica<br />

in materia di igiene e sicurezza alimentare.<br />

Per i manuali nazionali e comunitari<br />

l’Unione europea s’impegna a darne la<br />

massima pubblicità e divulgazione in<br />

tutti gli Stati pubblicandoli sulla<br />

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea<br />

ed attuando, a livello di Commissione,<br />

un sistema integrato teso a registrarli e<br />

a diffonderli.<br />

L’allegato I, parte A, prevede alcune<br />

informazioni dettagliate relative alla<br />

produzione primaria differenziate per<br />

le tipologie produttive vegetali ed animali;<br />

per coloro che producono o raccolgono<br />

prodotti vegetali devono porre<br />

in atto una serie di misure tese a:<br />

a) mantenere puliti i contenitori, le<br />

attrezzature ed i veicoli destinati<br />

alla raccolta;<br />

b) controllare lo stato di salute del personale<br />

addetto alla manipolazione<br />

dei prodotti;<br />

c) procedere alla formazione continua<br />

sui rischi sanitari nei confronti del<br />

personale;<br />

d) evitare contaminazioni crociate<br />

derivanti da animali o altro;<br />

e) usare acqua potabile;<br />

f) utilizzare agrofarmaci e biocidi<br />

secondo quanto previsto dalle normative<br />

nazionali per le dosi ed il<br />

rispetto dei tempi di carenza.<br />

Sempre nell’allegato I, parte B, sono<br />

definite in maniera particolareggiata<br />

alcune raccomandazioni riguardanti i<br />

manuali di corretta prassi igienica, dai<br />

quali emergano i seguenti elementi:<br />

1) definire gli orientamenti tesi al con-<br />

trollo dei rischi e nelle operazioni<br />

relative alla produzione primaria;<br />

2) prevedere le informazioni sui pericoli<br />

derivanti nella produzione primaria<br />

e le eventuali azioni e misure<br />

finalizzate al controllo dei pericoli<br />

quali la contaminazione da micotossine,<br />

metalli pesanti, utilizzo di<br />

sostanze fitosanitarie in maniera<br />

corretta e la loro possibilità di rintracciabilità,<br />

la preparazione, l’utilizzo<br />

e la tracciabilità dei mangimi<br />

impiegati nell’alimentazione del<br />

bestiame ed, infine, per i prodotti<br />

imballati ed immagazzinati la loro<br />

pulizia accurata ed un adeguato<br />

controllo da animali infestanti.<br />

Questo provvedimento dimostra come<br />

l’Unione europea intenda uniformare<br />

la normativa nel settore dell’igiene alimentare<br />

coinvolgendo e responsabilizzando<br />

anche il settore primario, nello<br />

specifico la produzione primaria, ribadendo<br />

quelli che sono i criteri base<br />

necessari da rispettare per ottenere<br />

una produzione in grado di tutelare la<br />

salute dell’uomo. Un concetto innovativo,<br />

ulteriormente introdotto dal<br />

Regolamento CE n. 852/20<strong>04</strong>, è la<br />

responsabilizzazione di tutti i soggetti<br />

coinvolti nella filiera oltre all’obbligatorietà<br />

di garantire in tutte le fasi del processo<br />

produttivo il rispetto dei criteri di<br />

igiene stabiliti dalla legge.<br />

Il legislatore attribuisce un termine di<br />

circa diciotto mesi per far adeguare gli<br />

operatori ed i soggetti interessati a<br />

quanto previsto da questo dispositivo<br />

normativo, il quale dovrà essere integrato<br />

da altre normative europee.<br />

La Commissione europea sembra indirizzarsi<br />

sempre più alla massima trasparenza<br />

tra tutti i soggetti coinvolti<br />

nella filiera alimentare, affinché possa<br />

essere garantita a tutti una maggiore<br />

sicurezza alimentare, predisponendo<br />

dei Manuali di corretta prassi operativa<br />

da far circolare tra tutti gli operatori dei<br />

diversi Paesi membri, in maniera tale<br />

da ridurre al minimo le criticità del<br />

sistema agro-alimentare.<br />

Agr. Dott. Nicola Galluzzo<br />

Bibliografia<br />

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,<br />

Serie L, n. 226 del 25 giugno 20<strong>04</strong>,<br />

Rettifica del Regolamento CE n.<br />

852/20<strong>04</strong> del Parlamento europeo e del<br />

Consiglio del 29 aprile 20<strong>04</strong> sull’igiene dei<br />

prodotti alimentari, pp. 3-21.<br />

Dicembre 20<strong>04</strong><br />

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