L'Agrotecnico Oggi dicembre 04 - Collegio Nazionale degli Agrotecnici
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TURA VOLONTARIA<br />
NI DI POLLAME »<br />
E, A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEL CONSUMATORE<br />
GRADO DI GARANTIRE UNA RINTRACCIABILITÀ ATTRAVERSO<br />
RA VOLONTARIA DELLE CARNI.<br />
- identificazione <strong>degli</strong> animali attraverso<br />
i lotti di produzione.<br />
Il legislatore italiano su due aspetti<br />
sembra non transigere e richiamare la<br />
sua attenzione: l’autocontrollo, da<br />
attuare in ogni fase del processo produttivo,<br />
secondo la normativa vigente,<br />
e sulla necessità di prevedere un organismo<br />
di controllo autonomo ed indipendente.<br />
Nel primo caso il Ministero<br />
delle politiche agricole e forestali ha<br />
previsto, in allegato al decreto, uno<br />
schema generale con l’indicazione<br />
delle varie fasi, i punti critici e le eventuali<br />
non conformità rilevabili con l’indicazione<br />
<strong>degli</strong> interventi correttivi da<br />
apportare.<br />
L’etichetta dovrà riportare delle indicazioni<br />
ben precise per far capire al consumatore<br />
quale tipo di animale e carne<br />
va ad acquistare, la tipologia di allevamento<br />
ed alimentazione cui è stato sottoposto<br />
l’animale. Entrando più nello<br />
specifico dall’etichettatura dovranno<br />
essere garantite la rintracciabilità delle<br />
carni, onde risalire all’allevamento, il<br />
paese dove ha sede l’azienda di produzione<br />
dei pulcini, l’azienda di allevamento<br />
(periodo di ingrasso), l’alimentazione<br />
seguita, la forma di allevamento,<br />
la razza, la data di macellazione<br />
oltre all’indicazione della data di macellazione<br />
e l’età dell’animale macellato.<br />
Nell’etichetta dovrà essere chiaramente<br />
indicato con esattezza il paese in cui<br />
è avvenuta la macellazione ed il sezionamento,<br />
ad esempio si dovrà riportare,<br />
per fare un esempio pratico, la dicitura<br />
seguente “macellato in Italia”<br />
(numero di approvazione) e “seziona-<br />
to in Italia” (numero di approvazione).<br />
L’etichetta potrà riportare la dicitura<br />
“carni di pollame nato, allevato<br />
e macellato in Italia” nel solo caso in<br />
cui l’intero lotto sia costituito da animali<br />
che abbiano completato tutto il<br />
loro ciclo produttivo e di trasformazione<br />
in Italia.<br />
Un elemento di marketing strategico,<br />
avente come fine ultimo quello di<br />
garantire una maggiore sicurezza al<br />
consumatore, è riservato, nelle intenzioni<br />
del Ministero, all’indicazione delle<br />
informazioni relative all’alimentazione,<br />
la quale non deve ingenerare confusione<br />
o essere indecifrabile per il cliente,<br />
specificando il tipo di alimento utilizzato<br />
e la sua percentuale di utilizzazione.<br />
A titolo di esempio, se nella razione si<br />
utilizzano mangimi a base di cereali,<br />
costituenti oltre il 65% dei mangimi<br />
somministrati bisognerà indicarlo nell’etichetta,<br />
cosi come, nel caso in cui si<br />
utilizzino per almeno il 35% un cereale<br />
specifico e facilmente identificabile;<br />
solo nel caso del granoturco la soglia di<br />
indicazione sale al 50%. L’impiego di<br />
foraggi verdi o leguminose nella fase di<br />
ingrasso o di prodotti lattiero caseari,<br />
nel finissaggio, costituenti oltre il 5% in<br />
peso del mangime somministrato<br />
implicherà di riportare il tutto in etichetta.<br />
Le modalità di allevamento da riportare<br />
in etichetta posso essere di quattro<br />
tipologie, funzione della densità di allevamento<br />
(animali per metro quadrato),<br />
dell’età di macellazione, del tipo di animale<br />
allevato, della superficie e tipologia<br />
dei ricoveri, riassumibili nelle<br />
seguenti tipologie:<br />
- estensivo al coperto;<br />
- all’aperto;<br />
- rurale all’aperto;<br />
- rurale in libertà.<br />
Operativamente il consumatore, al<br />
punto vendita, potrà trovare delle carni<br />
di pollame propinate in diverse modalità<br />
elencate nella parte sottostante, e,<br />
comunque, sempre in grado di garantire<br />
una rintracciabilità in ogni fase:<br />
a) preconfezionate ed etichettate dal<br />
laboratorio di sezionamento non<br />
sottoponibile ad ulteriori lavorazioni<br />
nei punti di vendita;<br />
b) in pre-incarti con etichettatura del<br />
punto di vendita;<br />
c) carcassa intera, con sigillo ed indicazione<br />
dell’organizzazione, sostituibile<br />
con un’etichettatura specifica<br />
dalla quale emergano una serie ed<br />
informazioni utili per il consumatore;<br />
d) al taglio nei punti di vendita facenti<br />
parte dell’organizzazione.<br />
Il presente Decreto fa espresso divieto<br />
di utilizzare elementi di qualsiasi natura<br />
in grado di ingenerare confusione nel<br />
consumatore per le attestazioni di qualità<br />
e di origine geografica in vigore<br />
nell’Unione europea (Dop, Igt, biologico,<br />
ecc.). L’etichettatura sarà un plus<br />
volontario da parte delle diverse aziende.<br />
Per quelle aziende di macellazione<br />
avicola in possesso di autorizzazione, ai<br />
sensi del decreto ministeriale<br />
465/1999, il decreto impone la sua<br />
piena e completa applicazione entro<br />
sei mesi dall’entrata in vigore delle<br />
norme indicate nella presente nota. Le<br />
carni provenienti da Paesi terzi dovranno<br />
presentare un’etichettatura dalla<br />
quale emergano le informazioni necessarie<br />
ad una corretta tracciabilità e rintracciabilità<br />
di ciò che si è importato.<br />
Agr. Dott. Nicola Galluzzo<br />
Bibliografia<br />
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,<br />
Serie Generale n. 241 del 13 ottobre 20<strong>04</strong>,<br />
Decreto Ministero delle Politiche agricole e<br />
forestali del 29 luglio 20<strong>04</strong>, pp. 23-40.<br />
Dicembre 20<strong>04</strong><br />
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