informimpresa n. 15 - 2012 - Confartigianato isontino
informimpresa n. 15 - 2012 - Confartigianato isontino
informimpresa n. 15 - 2012 - Confartigianato isontino
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ambiente<br />
Sicurezza<br />
Valutazione dei rischi: pubblicate le<br />
procedure standardizzate, ma non è chiaro<br />
il termine ultimo dell’autocertifi cazione<br />
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il decreto<br />
contenente le “Procedure standardizzate per la valutazione<br />
dei rischi” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 81/2008<br />
(D.M. 30 novembre <strong>2012</strong>). Entreranno in vigore il 4 febbraio<br />
2013.<br />
Fino a quando sarà possibile autocertifi care la valutazione<br />
dei rischi?<br />
È possibile autocertifi care la valutazione dei rischi “fi no<br />
alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata<br />
in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo<br />
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre<br />
<strong>2012</strong>” (art. 29 del D.Lgs. 81/2008). L’indicazione è contraddittoria<br />
poiché individua 2 termini, il 2 maggio 2013 e<br />
il 31 dicembre <strong>2012</strong>, tra loro inconciliabili salvo modifi che<br />
al testo di legge già richieste da <strong>Confartigianato</strong>. Ne daremo<br />
notizia non appena perverranno i dovuti chiarimenti<br />
ministeriali.<br />
Adesione al CONAI: attenzione alle sanzioni<br />
I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a<br />
garantire la corretta ed effi cace gestione degli imballaggi<br />
attraverso la partecipazione al CONAI o altro sistema di<br />
gestione, anche autonomo, previsto per legge.<br />
Ricordiamo che il DL 24 gennaio <strong>2012</strong> (Disposizioni urgenti<br />
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la<br />
competitività) ha notevolmente inasprito le sanzioni per i<br />
soggetti inadempienti portandole da un importo pari a “sei<br />
Formazione dei lavoratori ai sensi degli<br />
accordi Stato Regioni 21 dicembre <strong>2012</strong><br />
In riferimento alle numerose richieste di chiarimento circa<br />
la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato<br />
Regioni del 21 dicembre 2011, confermiamo che l’unica<br />
scadenza prevista per il 31 dicembre <strong>2012</strong> è quella relativa<br />
all’aggiornamento della formazione dei lavoratori<br />
(6 ore) per i quali è possibile comprovare l’effettuazione<br />
della formazione pregressa con data antecedente all’11<br />
gennaio 2007.<br />
È del tutto infondata la notizia che individua il 31 dicembre<br />
<strong>2012</strong> come data ultima entro la quale tutti i lavoratori in<br />
forza devono aver frequentato almeno il modulo generale<br />
di 4 ore previsto dall’Accordo.<br />
19<br />
Le imprese fi no a 10 dipendenti saranno obbligate a<br />
redigere il DVR sulla base delle procedure standardizzate<br />
o potranno optare per il documento standard di<br />
cui all’art. 28?<br />
Ribadito che tutte le imprese dovranno dotarsi – una volta<br />
defi nita l’effettiva data di scadenza – del Documento di Valutazione<br />
dei Rischi, le imprese fi no a 10 lavoratori (e fi no 50<br />
nei casi previsti) potranno avvalersi delle procedure standardizzate<br />
in via alternativa rispetto alla valutazione ordinaria,<br />
ovvero a quella effettuata sulla base dell’art. 28 del D.Lgs.<br />
81/2008, la quale conserverà validità. Così ha stabilito il Ministero<br />
del Lavoro rispondendo ad uno specifi co interpello.<br />
In conclusione si fa osservare come “procedure standardizzate”<br />
non signifi chi “procedure semplifi cate”: le metodologie<br />
di valutazione restano quelle previste dal D.Lgs. 81/2008.<br />
Per info: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/<strong>2012</strong>1207<br />
_DI_3011<strong>2012</strong>.htm<br />
volte le somme dovute al CONAI” a un importo pari a “da<br />
10.000 a 60.000 euro” (art. 26 comma 1).<br />
Si ricorda che sono utilizzatori di imballaggi: gli acquirentiriempitori<br />
di imballaggi vuoti, gli importatori di merci imballate,<br />
chi produce imballaggi per confezionare le proprie<br />
merci, gli acquirenti-rivenditori di merci imballate, i commercianti<br />
di imballaggi vuoti.