informimpresa n. 15 - 2012 - Confartigianato isontino
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Fisco<br />
Il nuovo regime dell’IVA per cassa<br />
Recentemente è stato approvato il decreto attuativo della<br />
disposizione del DL 83/<strong>2012</strong> che prevede la possibilità<br />
di optare per il pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva<br />
riscossione del corrispettivo (liquidazione dell’IVA<br />
per cassa) per i soggetti IVA (imprese e professionisti) che<br />
nell’anno solare precedente hanno realizzato o, nel caso<br />
di inizio attività, prevedano di realizzare un volume d’affari<br />
non superiore a 2 milioni di euro.<br />
QUANDO È POSSIBILE AVVALERSI DELL’IVA<br />
PER CASSA<br />
È possibile avvalersi dell’IVA per cassa per le operazioni<br />
effettuate dal 1 dicembre <strong>2012</strong> in poi nei confronti di<br />
professionisti e imprese, compresi gli enti non commerciali<br />
dotati di partita IVA che operano nell’esercizio d’impresa.<br />
E’ possibile avvalersi dell’IVA per cassa anche per le operazioni<br />
effettuate a favore di imprese e professionisti non<br />
residenti, se tali operazioni sono rilevanti territorialmente<br />
in Italia. L’IVA per cassa non può più essere adottata dal<br />
mese o trimestre successivo a quello in cui viene superata<br />
la soglia complessiva 2 milioni di euro di volume d’affari.<br />
Il regime di cassa può essere invece applicato per le operazioni<br />
per le quali è già previsto un differimento del termine<br />
di registrazione e/o fatturazione, come ad esempio<br />
per le fatture degli autotrasportatori.<br />
QUALI SONO LE CONSEGUENZE<br />
DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA<br />
Chi ha optato per il regime dell’IVA per cassa registra<br />
normalmente nei registri IVA le fatture di vendita emesse<br />
e quelle di acquisto ricevute, ma la relativa IVA rimane<br />
sospesa perché non concorre nella liquidazione mensile<br />
o trimestrale, rispettivamente come IVA a debito o come<br />
IVA a credito, fi nchè non avviene l’incasso o il pagamento<br />
o comunque fi nchè non sia trascorso un anno dal momento<br />
di effettuazione dell’operazione (data della fattura),<br />
salvo che il cliente prima del decorso di un anno sia assoggettato<br />
a fallimento o ad altre procedure concorsuali<br />
(concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa<br />
e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in<br />
crisi), infatti in tal caso l’esigibilità dell’IVA resta sospesa<br />
fi no all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui<br />
l’imposta diviene esigibile limitatamente all’ammontare<br />
del corrispettivo incassato.<br />
Per le fatture differite emesse sulla base di documenti di<br />
trasporto, il termine di un anno decorre dalla data di effettuazione<br />
delle singole operazioni riepilogate nella fattura<br />
differita.<br />
Chi opta per il regime dell’IVA per cassa anche se in contabilità<br />
semplifi cata, ha quindi la necessità di documentare<br />
le date di incasso e di pagamento delle fatture (per in-<br />
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cassi e pagamenti che avvengono in contanti è opportuna<br />
un’annotazione datata e fi rmata dalla controparte riportata<br />
nella stessa fattura).<br />
Se il pagamento non avviene in contanti per individuare il<br />
momento in cui, l’IVA diventa esigibile, occorre fare riferimento<br />
alle risultanze dei conti dai quali risulta l’accreditamento<br />
del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID,<br />
bonifi co bancario).<br />
In caso di pagamento parziale, l’esigibilità si verifi ca proquota,<br />
nella proporzione esistente fra la somma incassata<br />
e il corrispettivo complessivo.<br />
Tale nuovo regime dell’IVA per cassa, a differenza di quello<br />
introdotto in passato dal DL 185/2008 ora abrogato,<br />
consente comunque all’acquirente/committente che riceve<br />
una fattura da un fornitore che ha optato per l’IVA per<br />
cassa di detrarre l’IVA a credito al momento di effettuazione<br />
dell’operazione, a prescindere dal pagamento della<br />
fattura (a meno che lo stesso acquirente abbia optato per<br />
il regime dell’IVA per cassa). L’adozione del nuovo sistema<br />
IVA di cassa, a differenza di quello introdotto in passato<br />
riguarda non le singole operazioni di volta in volta<br />
individuate dal contribuente ma l’insieme delle operazioni<br />
attive e passive poste in essere dal contribuente che ha<br />
optato per l’IVA per cassa.<br />
Chi ha esercitato l’opzione per tale regime da una parte<br />
ottiene il differimento del pagamento dell’IVA al momento<br />
dell’incasso del prezzo relativamente a tutte le vendite di<br />
beni o servizi e dall’altra subisce il differimento della detrazione<br />
dell’IVA al momento del pagamento del prezzo<br />
relativamente a tutti gli acquisti tenendo però conto dei<br />
limiti e delle condizioni di detrazione vigenti al momento<br />
dell’effettuazione dell’operazione.<br />
Le fatture emesse applicando il regime dell’IVA per cassa<br />
rilevano ai fi ni della determinazione del volume di affari<br />
e del pro-rata nell’anno di effettuazione dell’operazione,<br />
anche se in tale anno l’IVA ad esse relativa non è ancora<br />
divenuta esigibile.