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informimpresa n. 15 - 2012 - Confartigianato isontino

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Fisco<br />

Il nuovo regime dell’IVA per cassa<br />

Recentemente è stato approvato il decreto attuativo della<br />

disposizione del DL 83/<strong>2012</strong> che prevede la possibilità<br />

di optare per il pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva<br />

riscossione del corrispettivo (liquidazione dell’IVA<br />

per cassa) per i soggetti IVA (imprese e professionisti) che<br />

nell’anno solare precedente hanno realizzato o, nel caso<br />

di inizio attività, prevedano di realizzare un volume d’affari<br />

non superiore a 2 milioni di euro.<br />

QUANDO È POSSIBILE AVVALERSI DELL’IVA<br />

PER CASSA<br />

È possibile avvalersi dell’IVA per cassa per le operazioni<br />

effettuate dal 1 dicembre <strong>2012</strong> in poi nei confronti di<br />

professionisti e imprese, compresi gli enti non commerciali<br />

dotati di partita IVA che operano nell’esercizio d’impresa.<br />

E’ possibile avvalersi dell’IVA per cassa anche per le operazioni<br />

effettuate a favore di imprese e professionisti non<br />

residenti, se tali operazioni sono rilevanti territorialmente<br />

in Italia. L’IVA per cassa non può più essere adottata dal<br />

mese o trimestre successivo a quello in cui viene superata<br />

la soglia complessiva 2 milioni di euro di volume d’affari.<br />

Il regime di cassa può essere invece applicato per le operazioni<br />

per le quali è già previsto un differimento del termine<br />

di registrazione e/o fatturazione, come ad esempio<br />

per le fatture degli autotrasportatori.<br />

QUALI SONO LE CONSEGUENZE<br />

DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA<br />

Chi ha optato per il regime dell’IVA per cassa registra<br />

normalmente nei registri IVA le fatture di vendita emesse<br />

e quelle di acquisto ricevute, ma la relativa IVA rimane<br />

sospesa perché non concorre nella liquidazione mensile<br />

o trimestrale, rispettivamente come IVA a debito o come<br />

IVA a credito, fi nchè non avviene l’incasso o il pagamento<br />

o comunque fi nchè non sia trascorso un anno dal momento<br />

di effettuazione dell’operazione (data della fattura),<br />

salvo che il cliente prima del decorso di un anno sia assoggettato<br />

a fallimento o ad altre procedure concorsuali<br />

(concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa<br />

e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in<br />

crisi), infatti in tal caso l’esigibilità dell’IVA resta sospesa<br />

fi no all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui<br />

l’imposta diviene esigibile limitatamente all’ammontare<br />

del corrispettivo incassato.<br />

Per le fatture differite emesse sulla base di documenti di<br />

trasporto, il termine di un anno decorre dalla data di effettuazione<br />

delle singole operazioni riepilogate nella fattura<br />

differita.<br />

Chi opta per il regime dell’IVA per cassa anche se in contabilità<br />

semplifi cata, ha quindi la necessità di documentare<br />

le date di incasso e di pagamento delle fatture (per in-<br />

6<br />

cassi e pagamenti che avvengono in contanti è opportuna<br />

un’annotazione datata e fi rmata dalla controparte riportata<br />

nella stessa fattura).<br />

Se il pagamento non avviene in contanti per individuare il<br />

momento in cui, l’IVA diventa esigibile, occorre fare riferimento<br />

alle risultanze dei conti dai quali risulta l’accreditamento<br />

del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID,<br />

bonifi co bancario).<br />

In caso di pagamento parziale, l’esigibilità si verifi ca proquota,<br />

nella proporzione esistente fra la somma incassata<br />

e il corrispettivo complessivo.<br />

Tale nuovo regime dell’IVA per cassa, a differenza di quello<br />

introdotto in passato dal DL 185/2008 ora abrogato,<br />

consente comunque all’acquirente/committente che riceve<br />

una fattura da un fornitore che ha optato per l’IVA per<br />

cassa di detrarre l’IVA a credito al momento di effettuazione<br />

dell’operazione, a prescindere dal pagamento della<br />

fattura (a meno che lo stesso acquirente abbia optato per<br />

il regime dell’IVA per cassa). L’adozione del nuovo sistema<br />

IVA di cassa, a differenza di quello introdotto in passato<br />

riguarda non le singole operazioni di volta in volta<br />

individuate dal contribuente ma l’insieme delle operazioni<br />

attive e passive poste in essere dal contribuente che ha<br />

optato per l’IVA per cassa.<br />

Chi ha esercitato l’opzione per tale regime da una parte<br />

ottiene il differimento del pagamento dell’IVA al momento<br />

dell’incasso del prezzo relativamente a tutte le vendite di<br />

beni o servizi e dall’altra subisce il differimento della detrazione<br />

dell’IVA al momento del pagamento del prezzo<br />

relativamente a tutti gli acquisti tenendo però conto dei<br />

limiti e delle condizioni di detrazione vigenti al momento<br />

dell’effettuazione dell’operazione.<br />

Le fatture emesse applicando il regime dell’IVA per cassa<br />

rilevano ai fi ni della determinazione del volume di affari<br />

e del pro-rata nell’anno di effettuazione dell’operazione,<br />

anche se in tale anno l’IVA ad esse relativa non è ancora<br />

divenuta esigibile.

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