22.05.2013 Views

informimpresa n. 15 - 2012 - Confartigianato isontino

informimpresa n. 15 - 2012 - Confartigianato isontino

informimpresa n. 15 - 2012 - Confartigianato isontino

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fisco<br />

COSA ACCADE IN CASO DI SUCCESSIVA<br />

EMISSIONE DI NOTE DI VARIAZIONE<br />

Se entro un anno dall’effettuazione dell’operazione viene<br />

emessa nota di variazione in aumento anche per il nuovo<br />

ammontare dell’imponibile o dell’IVA l’anno si calcola a decorrere<br />

dalla effettuazione dell’operazione originaria. Per<br />

quanto riguarda invece le variazioni in diminuzione (note<br />

d’accredito), se sono emesse prima che l’imposta diventi esigibile<br />

rettifi cano direttamente l’IVA sospesa, mentre quelle<br />

emesse successivamente sono computate nella prima liquidazione<br />

utile (se rientrano tra quelle effettuabili senza limiti<br />

di tempo dato che per le altre, per poter recuperare l’IVA<br />

a credito permane la necessità di effettuare la variazione in<br />

diminuzione entro il termine di un anno dall’effettuazione<br />

dell’originaria operazione).<br />

COME OPTARE PER IL REGIME PER CASSA<br />

Chi opta per il regime di cassa deve riportare nelle fatture<br />

l’annotazione, “operazione con IVA per cassa ai sensi dell’articolo<br />

32-bis del decreto-legge 22 giugno <strong>2012</strong>, n. 83”, annotazione<br />

che esprime un chiaro comportamento concludente.<br />

L’omessa indicazione sulle fatture di tale annotazione,<br />

anche se non comporta decadenza dal regime dell’IVA per<br />

cassa costituisce, ai fi ni sanzionatori, una violazione formale.<br />

L’opzione va comunicata poi nella dichiarazione IVA relativa<br />

all’anno in cui è esercitata mediante comportamento concludente.<br />

L’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa ha<br />

effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata<br />

oppure, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla<br />

data di inizio dell’attività e vincola il contribuente almeno per<br />

un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due<br />

milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione<br />

del regime.<br />

QUANDO NON PUÒ ESSERE APPLICATO<br />

IL REGIME DELL’IVA PER CASSA<br />

Chi ha optato per il regime di cassa deve comunque applicare<br />

le regole ordinarie di esigibilità dell’IVA sulle fatture di<br />

vendita e di acquisto relative alle seguenti operazioni su cui<br />

non può essere applicato il regime dell’IVA per cassa.<br />

Per le fatture di vendita di beni o servizi il regime dell’IVA per<br />

cassa non può essere applicato se le fatture sono relative a:<br />

• operazioni effettuate nei confronti di privati e di enti non<br />

commerciali che non agiscono nell’esercizio di impresa;<br />

• operazioni soggette a regimi speciali di determinazione<br />

dell’IVA (editoria, agricoltura, beni usati, agenzie di viaggi<br />

ecc..);<br />

• operazioni verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed altre<br />

operazioni previste dall’art. 6, quinto comma, secondo<br />

periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali il<br />

differimento dell’esigibilità al momento del pagamento<br />

è disposto in via ordinaria e senza limite annuale;<br />

• operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono<br />

l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile<br />

(reverse charge);<br />

7<br />

• cessioni intracomunitarie o operazioni non imponibili di<br />

cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972.<br />

Per le fatture di acquisto il regime dell’IVA per cassa non<br />

va applicato per le fatture relative a:<br />

• acquisti di beni o servizi soggetti all’IVA con il metodo<br />

dell’inversione contabile (reverse charge);<br />

• acquisti intracomunitari di beni;<br />

• importazioni di beni;<br />

• estrazioni di beni dai depositi IVA.<br />

VANTAGGI DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA<br />

PER CASSA<br />

L’IVA per cassa è una facoltà introdotta in risposta alle diffi -<br />

coltà fi nanziarie dei soggetti IVA di minore dimensione costretti<br />

a versare all’Erario l’IVA addebitata ai clienti sulle fatture<br />

anche se non incassate, diffi coltà che si è recentemente<br />

aggravata in seguito all’allungamento dei tempi di pagamento.<br />

Tale facoltà migliora la liquidità del soggetto IVA nei<br />

casi in cui è prevista una dilazione o comunque un ritardo<br />

nell’incasso delle fatture, soprattutto in relazione alla vendita<br />

di beni, operazioni che vanno fatturate alla consegna. Per le<br />

prestazioni di servizi, infatti, ferma restando la possibilità di<br />

avvalersi dell’IVA per cassa, è comunque possibile evitare di<br />

pagare l’IVA prima dell’incasso della fattura emettendo la fattura<br />

solo al momento dell’incasso, momento in cui l’IVA diviene<br />

esigibile per le prestazioni di servizi (chi è tenuto all’emissione<br />

di ricevuta fi scale dovrà comunque emettere tale<br />

documento al momento dell’ultimazione della prestazione<br />

ma potrà rinviare l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso<br />

specifi cando nella ricevuta che il corrispettivo non è stato<br />

incassato e provvedendo ad emettere al momento dell’incasso<br />

un’altra ricevuta o una fattura che richiama la ricevuta<br />

precedentemente emessa).<br />

SVANTAGGI DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA<br />

PER CASSA<br />

Chi sceglie di adottare il regime dell’IVA per cassa può<br />

detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto solo dopo il pagamento<br />

delle stesse. Il regime dell’IVA per cassa comporta<br />

la necessità di documentare e segnalare la data dell’avvenuto<br />

incasso/pagamento delle fatture, o comunque di<br />

monitorare il decorso del termine di un anno dall’effettuazione<br />

dell’operazione, per far concorrere l’IVA a debito o<br />

a credito nella liquidazione mensile o trimestrale relativa<br />

al periodo in cui è avvenuto l’incasso o il pagamento o il<br />

decorso dell’anno dall’operazione. Chi adotta l’IVA per cassa<br />

dovrà inoltre monitorare il volume d’affari raggiunto in<br />

corso d’anno, per non continuare a fruire di tale regime<br />

dopo che è stata superata la soglia di 2 milioni di euro. Tali<br />

adempimenti aggiuntivi comportano una gestione amministrativa<br />

più complessa e più onerosa, soprattutto per i soggetti<br />

in contabilità semplifi cata, dato che non sono abituati<br />

a contabilizzare i movimenti fi nanziari. L’omessa o incompleta<br />

segnalazione delle fatture incassate espone inoltre al<br />

rischio di violazioni tributarie e delle relative sanzioni.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!