informimpresa n. 15 - 2012 - Confartigianato isontino
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Fisco<br />
COSA ACCADE IN CASO DI SUCCESSIVA<br />
EMISSIONE DI NOTE DI VARIAZIONE<br />
Se entro un anno dall’effettuazione dell’operazione viene<br />
emessa nota di variazione in aumento anche per il nuovo<br />
ammontare dell’imponibile o dell’IVA l’anno si calcola a decorrere<br />
dalla effettuazione dell’operazione originaria. Per<br />
quanto riguarda invece le variazioni in diminuzione (note<br />
d’accredito), se sono emesse prima che l’imposta diventi esigibile<br />
rettifi cano direttamente l’IVA sospesa, mentre quelle<br />
emesse successivamente sono computate nella prima liquidazione<br />
utile (se rientrano tra quelle effettuabili senza limiti<br />
di tempo dato che per le altre, per poter recuperare l’IVA<br />
a credito permane la necessità di effettuare la variazione in<br />
diminuzione entro il termine di un anno dall’effettuazione<br />
dell’originaria operazione).<br />
COME OPTARE PER IL REGIME PER CASSA<br />
Chi opta per il regime di cassa deve riportare nelle fatture<br />
l’annotazione, “operazione con IVA per cassa ai sensi dell’articolo<br />
32-bis del decreto-legge 22 giugno <strong>2012</strong>, n. 83”, annotazione<br />
che esprime un chiaro comportamento concludente.<br />
L’omessa indicazione sulle fatture di tale annotazione,<br />
anche se non comporta decadenza dal regime dell’IVA per<br />
cassa costituisce, ai fi ni sanzionatori, una violazione formale.<br />
L’opzione va comunicata poi nella dichiarazione IVA relativa<br />
all’anno in cui è esercitata mediante comportamento concludente.<br />
L’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa ha<br />
effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata<br />
oppure, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla<br />
data di inizio dell’attività e vincola il contribuente almeno per<br />
un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due<br />
milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione<br />
del regime.<br />
QUANDO NON PUÒ ESSERE APPLICATO<br />
IL REGIME DELL’IVA PER CASSA<br />
Chi ha optato per il regime di cassa deve comunque applicare<br />
le regole ordinarie di esigibilità dell’IVA sulle fatture di<br />
vendita e di acquisto relative alle seguenti operazioni su cui<br />
non può essere applicato il regime dell’IVA per cassa.<br />
Per le fatture di vendita di beni o servizi il regime dell’IVA per<br />
cassa non può essere applicato se le fatture sono relative a:<br />
• operazioni effettuate nei confronti di privati e di enti non<br />
commerciali che non agiscono nell’esercizio di impresa;<br />
• operazioni soggette a regimi speciali di determinazione<br />
dell’IVA (editoria, agricoltura, beni usati, agenzie di viaggi<br />
ecc..);<br />
• operazioni verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed altre<br />
operazioni previste dall’art. 6, quinto comma, secondo<br />
periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali il<br />
differimento dell’esigibilità al momento del pagamento<br />
è disposto in via ordinaria e senza limite annuale;<br />
• operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono<br />
l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile<br />
(reverse charge);<br />
7<br />
• cessioni intracomunitarie o operazioni non imponibili di<br />
cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972.<br />
Per le fatture di acquisto il regime dell’IVA per cassa non<br />
va applicato per le fatture relative a:<br />
• acquisti di beni o servizi soggetti all’IVA con il metodo<br />
dell’inversione contabile (reverse charge);<br />
• acquisti intracomunitari di beni;<br />
• importazioni di beni;<br />
• estrazioni di beni dai depositi IVA.<br />
VANTAGGI DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA<br />
PER CASSA<br />
L’IVA per cassa è una facoltà introdotta in risposta alle diffi -<br />
coltà fi nanziarie dei soggetti IVA di minore dimensione costretti<br />
a versare all’Erario l’IVA addebitata ai clienti sulle fatture<br />
anche se non incassate, diffi coltà che si è recentemente<br />
aggravata in seguito all’allungamento dei tempi di pagamento.<br />
Tale facoltà migliora la liquidità del soggetto IVA nei<br />
casi in cui è prevista una dilazione o comunque un ritardo<br />
nell’incasso delle fatture, soprattutto in relazione alla vendita<br />
di beni, operazioni che vanno fatturate alla consegna. Per le<br />
prestazioni di servizi, infatti, ferma restando la possibilità di<br />
avvalersi dell’IVA per cassa, è comunque possibile evitare di<br />
pagare l’IVA prima dell’incasso della fattura emettendo la fattura<br />
solo al momento dell’incasso, momento in cui l’IVA diviene<br />
esigibile per le prestazioni di servizi (chi è tenuto all’emissione<br />
di ricevuta fi scale dovrà comunque emettere tale<br />
documento al momento dell’ultimazione della prestazione<br />
ma potrà rinviare l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso<br />
specifi cando nella ricevuta che il corrispettivo non è stato<br />
incassato e provvedendo ad emettere al momento dell’incasso<br />
un’altra ricevuta o una fattura che richiama la ricevuta<br />
precedentemente emessa).<br />
SVANTAGGI DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA<br />
PER CASSA<br />
Chi sceglie di adottare il regime dell’IVA per cassa può<br />
detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto solo dopo il pagamento<br />
delle stesse. Il regime dell’IVA per cassa comporta<br />
la necessità di documentare e segnalare la data dell’avvenuto<br />
incasso/pagamento delle fatture, o comunque di<br />
monitorare il decorso del termine di un anno dall’effettuazione<br />
dell’operazione, per far concorrere l’IVA a debito o<br />
a credito nella liquidazione mensile o trimestrale relativa<br />
al periodo in cui è avvenuto l’incasso o il pagamento o il<br />
decorso dell’anno dall’operazione. Chi adotta l’IVA per cassa<br />
dovrà inoltre monitorare il volume d’affari raggiunto in<br />
corso d’anno, per non continuare a fruire di tale regime<br />
dopo che è stata superata la soglia di 2 milioni di euro. Tali<br />
adempimenti aggiuntivi comportano una gestione amministrativa<br />
più complessa e più onerosa, soprattutto per i soggetti<br />
in contabilità semplifi cata, dato che non sono abituati<br />
a contabilizzare i movimenti fi nanziari. L’omessa o incompleta<br />
segnalazione delle fatture incassate espone inoltre al<br />
rischio di violazioni tributarie e delle relative sanzioni.