6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It
6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It
6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 216 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 216<br />
Tra le prime sentenze post Sezioni Unite, si menziona quella del Giudice di pace<br />
di Pozzuoli, 17 novembre 2008 26 <strong>nella</strong> cui motivazione particolare attenzione<br />
è prestata alle allegazioni probatorie:<br />
{{ È provato documentalmente, per testimonianza e per non reso interrogatorio formale,<br />
che l’attrice nel viaggio di an<strong>da</strong>ta Napoli-Rodi subiva un ritardo di ben ventotto ore a causa<br />
della mancanza di posti sul volo (..) È, altresì, provato che, durante l’attesa per il volo successivo<br />
l’attrice non ha avuto una benché minima assistenza e/o informazione e nessun rimborso.<br />
}}<br />
Si ribadisce infine, relativamente alla risarcibilità dei pregiudizi lamentati, che:<br />
{{ il ritardo del volo aereo non può avere comportato all’attrice una “lesione” tale <strong>da</strong> essere<br />
risarcita nel c.d. “<strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale”. Diversamente, ogni “pregiudizio” che dovesse capitare<br />
alla persona umana, dovrebbe essere risarcito. Ogni perdita, anche se non inci<strong>da</strong> sulle capacità<br />
di produrre reddito (<strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale), o sull’integrità psicofisica (<strong><strong>da</strong>nno</strong> biologico),<br />
o non costituisca patema d’animo (<strong><strong>da</strong>nno</strong> morale), diventerebbe pienamente<br />
risarcibile. La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti<br />
costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale.<br />
}}<br />
<strong>6.</strong>1.6 Maltempo tra impossibilità sopravvenuta della prestazione e responsabilità<br />
Ulteriore profilo di responsabilità delle compagnie aeree concerne il ritardo/mancato<br />
imbarco del passeggero non derivante <strong>da</strong> sovra-prenotazione. Anche questo tema<br />
si lega inevitabilmente al <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> vacanza rovinata (supra, cap. 4), sebbene la presente<br />
analisi si soffermi in particolare sul <strong><strong>da</strong>nno</strong> cagionato non tanto <strong>da</strong>l tour operator<br />
per l’<strong>inadempimento</strong> del contratto di viaggio, quanto piuttosto sui pregiudizi arrecati<br />
<strong>da</strong>lle compagnie aeree in ragione del mero contratto di trasporto.<br />
Recentemente la S.C. ha affrontato la problematica, stabilendo in una pronuncia la<br />
possibilità di vincere la presunzione di responsabilità del vettore, di cui all’art. 1681<br />
c.c., in caso di avverse condizioni meteorologiche 27; in un’altra 28 ha ritenuto non diligente<br />
ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, c.c. la condotta del vettore che abbia intrapreso<br />
il viaggio nonostante le previsioni meteorologiche rendessero incerto il<br />
rientro pomeridiano, giacché, sebbene le stesse si fossero manifestate con una eccezionale<br />
violenza, il mezzo non sarebbe stato in grado di affrontarlo, con<strong>da</strong>nnandolo<br />
così al risarcimento dei <strong>da</strong>nni ai passeggeri costretti ad un pernottamento di<br />
fortuna 29.<br />
26 In www.filodiritto.it.<br />
27 Cass., 27 ottobre 2004, n. 20787, in Gui<strong>da</strong> al diritto, 2004, 47, 65.<br />
28 Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462, in Giust. civ. mass., 2007, <strong>6.</strong><br />
29 In motivazione si legge che la condotta del vettore è censurata per il mancato accordo con un’altra<br />
società dei traghetti che avrebbe consentito ai passeggeri il rientro in serata sul continente, evitando così